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Referti medici e pagamenti. Da novembre 2015 tutto viaggerà on line. Ecco le nuove regole


Pubblicato in Gazzetta il Dpcm che definisce le modalità con cui le aziende sanitarie adottano le procedure telematiche per la consegna dei referti medici, tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, compreso il fascicolo sanitario elettronico, nonché il pagamento on line delle prestazioni. Si parte il mese prossimo ma entro due anni l'online sarà obbligatorio. IL DECRETO

17 OTT - Tra due anni i referti medici e i rispettivi pagamenti navigheranno definitivamente sul web. È quanto prevede il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2013.
 
 
La norma (in vigore da novemebre 2013), disciplina tutte le modalità con cui le aziende sanitarie adottano procedure telematiche per consentire il pagamento on line delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite web, Pec e altre modalità digitali, dei referti medici.
 
Escluse dalla misura le analisi genetiche. Mentre per gli accertamenti sull'Hiv rimangono valide le regole della legge 135/1990 che pone a carico dell’operatore sanitario e di ogni altro soggetto che venga a conoscenza di un caso di Aids di adottare “ogni misura o accorgimento per la tutela dei diritti della persona e della sua dignità”.
 
 
Consegna del referto in modalità digitale
 
Il Dpcm prevede che l’azienda sanitaria renda disponibile il referto digitale mediante cinque modalità di consegna:
-Tramite Fascicolo sanitario elettronico
-Tramite posta elettronica
-Tramite web
-Tramite Pec anche presso il domicilio digitale del cittadino
-Tramite supporto elettronico
 
Consenso informato e ritiro in farmacia
Le modalità di consegna sono attivate previo esplicito consenso informato. All’atto di richiesta del consenso o in ogni altro momento, l’interessato può indicare una farmacia presso cui ritirare il referto
 
Prima applicazione
In fase di prima applicazione che potrà durare massimo 24 mesi dall’entrata in vigore del Dpcm l’azienda sanitaria rende disponibile in modalità digitale i referti, o le copie informatiche degli stessi, relativi alle prestazioni di laboratorio, di microbiologia e di radiologia.
 
Copia cartacea
In ogni caso, resta salvo il diritto dell’interessato di ricevere copia cartacea del referto digitale e, ove opportuno, del reperto digitale, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
 
 
 
Ma ecco qui di seguito le misure specifiche contenute nell’allegato al Dpcm:
 
Consegna tramite web
Il servizio offre all’interessato la possibilità di collegarsi al sito Internet della azienda sanitaria al fi ne di visualizzare online il referto digitale e effettuare la copia locale (download). In questo caso devono essere adottate dall’azienda sanitaria le seguenti cautele:
 
a) utilizzo di idonei sistemi di identificazione dell’interessato, quali carta di identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero di altri strumenti che consentono l’individuazione del soggetto che richiede il servizio, ai sensi dell’art. 64 del CAD, fermo restando l’obbligo di garantire al titolare di CIE o CNS di poterne fare uso;
 
b) utilizzo di protocolli di comunicazione sicuri, basati sull’utilizzo di standard crittografi ci per la comunicazione elettronica dei dati, con la certificazione digitale dell’identità dei sistemi che erogano il servizio in rete (protocolli httpsssl - Secure Socket Layer);
 
c) stabilire un limite temporale per la disponibilità online del referto digitale (non superiore a 45 giorni), permettendo comunque all’interessato, in tale intervallo di tempo, di richiedere di oscurare dal sistema web il referto digitale.
 
Consegna tramite Posta elettronica
Il servizio offre all’interessato la possibilità di ricevere il referto digitale, o copia informatica dello stesso, alla casella di posta elettronica da esso indicata. In questo caso devono essere adottate dall’azienda sanitaria le seguenti cautele:
 
a) il referto digitale o la sua copia informatica dovranno essere spediti in forma di allegato a un messaggio e non come testo compreso nel corpo del messaggio;
 
b) il referto digitale o la sua copia informatica dovranno essere protetti con tecniche di cifratura e accessibili tramite una password per l’apertura del file consegnata separatamente all’interessato.
1.3 Consegna tramite Posta elettronica certificata o domicilio digitale del cittadino
 
Il servizio offre all’interessato la possibilità di ricevere il referto digitale o la sua copia informatica alla casella di posta elettronica certificata da esso indicata ovvero al proprio domicilio digitale. In questo caso devono essere adottate dall’azienda sanitaria le seguenti cautele:
 
a) il referto digitale o la sua copia informatica dovranno essere spediti in forma di allegato a un messaggio e non come testo compreso nel corpo del messaggio.
 
Consegna tramite supporto elettronico
Il servizio offre all’interessato la possibilità di ricevere il referto digitale o la sua copia informatica tramite apposito supporto elettronico. Possono essere utilizzati supporti elettronici quali memorie USB, DVD, CD, etc. Nel caso in cui il supporto venga utilizzato per consegnare all’interessato referti digitali in momenti diversi, devono essere adottate dall’azienda sanitaria le seguenti cautele:
 
a) il supporto deve essere protetto da opportune credenziali di sicurezza (es. username e password) consegnate separatamente all’interessato o in busta chiusa ad un suo delegato.
 
1.5 Consegna tramite fascicolo sanitario elettronico FSE Il servizio offre all’interessato la possibilità di ricevere il referto digitale o la sua copia informatica tramite il proprio fascicolo sanitario elettronico (FSE).
 
 In questo caso devono essere adottate le seguenti cautele:
 
a) utilizzo di idonei sistemi di identificazione dell’interessato, quali carta di identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero di altri strumenti che consentono l’individuazione del soggetto che richiede il servizio, ai sensi dell’art. 64 del CAD, fermo restando l’obbligo di garantire al titolare di CIE o CNS di poterne fare uso;
 
b) utilizzo di protocolli di comunicazione sicuri, basati sull’utilizzo di standard crittografi ci per la comunicazione elettronica dei dati, con la certificazione digitale dell’identità dei sistemi che erogano il servizio in rete (protocolli https ssl - Secure Socket Layer);
 
c) ulteriori specifiche cautele secondo quanto disposto nelle “Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico e di dossier sanitario” del 16 luglio 2009 del Garante per la protezione dei dati personali e dalle disposizioni attuative dell’art. 12, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221.
 
SERVIZI AGGIUNTIVI
L’azienda sanitaria può rendere disponibile all’interessato ulteriori servizi aggiuntivi per favorire o facilitare l’utilizzo dei servizi di refertazione online, ovvero per migliorare, in generale, la qualità dei servizi offerti dalla medesima.
 
Esempi di tali servizi aggiuntivi sono i seguenti:
a) Servizi di notifi ca: permettono all’interessato di richiedere di essere avvisato della messa a disposizione del referto digitale attraverso l’invio di uno short message service (sms) sul numero di telefono mobile ovvero attraverso l’invio di un messaggio alla casella di posta elettronica indicati all’atto di adesione ai servizi di refertazione online;
 
b) Servizio di inoltro dei referti digitali a un medico designato dall’interessato: offre la possibilità all’interessato di richiedere la consegna del referto digitale al medico curante da esso indicato.
 
REFERTO DIGITALE: FORMATI AMMESSI
Il referto digitale o la sua copia informatica sono consegnati preferibilmente in formato ISO 32000. Si raccomanda, per la firma digitale, l’utilizzo dello standard PAdES o di altro standard equivalente che ne favorisca l’utilizzo uniforme su tutto il territorio nazionale. Analoghe specifiche si applicano, ove opportuno, anche al reperto digitale.

17 ottobre 2013
© Riproduzione riservata

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