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Riforma bicameralismo e Titolo V. Il ddl “Renzi-Boschi” inizia l'iter al Senato. Per la sanità stop alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni


Al centro della riforma oltre alla trasformazione del Senato in camera non elettiva, c’è anche la revisione del Titolo V. Per la sanità la novità più grossa è il nuovo assetto della governance tra Stato e Regioni. Via la legislazione concorrente e netta divisione delle competenze. IL TESTO DEL DDL e LE SCHEDE DI SINTESI DEL CENTRO STUDI DEL SENATO.

11 APR - Porta la firma del Presidente del Consiglio Matteo Renzi e del ministro per le Riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi il ddl "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione". Quella che potremmo definire la "riforma di tutte le riforme" al cui esito lo stesso Renzi ha agganciato il destino del suo Governo.
 
L’inizio dell’esame è previsto per martedì prossimo, 15 aprile presso la Commissione Affari costituzionali del Senato.
 
Di seguito le schede di sintesi relative alla riforma del titolo V elaborate dal Servizio Studi del Senato:
 
Il disegno di legge reca, oltre alla riforma del Senato, la riforma del titolo V della Costituzione.
E' ordine di disposizioni - non applicantesi alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome fino all'adeguamento dei loro Statuti, prevede espressa disposizione transitoria - che incide su plurimi versanti.
In primo luogo, scompare la previsione costituzionale delle Province, quale articolazione territoriale della Repubblica.
Indi scompare, per le Regioni, la previsione (finora mai applicata) di una 'doppia velocità' autonomistica, quale disegnata dall'articolo 116, terzo comma della Costituzione vigente, che fu introdotto dalla riforma costituzionale del titolo V del 2001.
 
Sul versante regionale, soprattutto si incide sul riparto di competenze legislative, oggetto dell'articolo 117.
Scompare la legislazione concorrente.
 
La legislazione statale esclusiva si arricchisce di alcune nuove materie e funzioni, restando alle Regioni tutte le materie a quella non riservate.
 
Le funzioni delle quali si arricchisce la competenza statale esclusiva nella enumerazione espressa del novellato articolo 117, secondo comma, sono:
- coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- norme generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro;
- ordinamento scolastico, istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
- previdenza complementare e integrativa;
- ordinamento degli enti locali, comprese le loro forme associative, e degli "enti di area vasta" (dei quali ultimi potrebbe così profilarsi indiretta costituzionalizzazione);
- commercio con l'estero;
- norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo;
- ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione;
- norme generali sul governo del territorio e sistema nazionale della protezione civile;
- produzione, trasporto, distribuzione nazionali dell'energia;
- infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
 
Dunque parte significativa delle materie di legislazione concorrente 'migra' alla competenza statale, ancorché quest'ultima vengacircoscritta in alcuni casi (tra cui viene ad essere ricompresa la disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) alla determinazione di "norme generali".
Peraltro, legge statale (d'iniziativa solo governativa) può intervenire in materia non riservatale, se si ponga l'esigenza di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica (e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà, pare doversi ritenere) o di realizzare programmi o riforme economico-sociali di interesse nazionale. E', questa, una sorta di supremacy clause o di attrazione in sussidiarietà 'verticale' della competenza legislativa: sovviene il riferimento all'articolo 72 della Costituzione tedesca, che legittima la legislazione del Bund per fini di tutela "dell'unità giuridica o dell'unità economica" (la medesima formulazione ora richiamata).
 
Ancora, la legge statale disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regioni in materia di tutela, oltre che dei beni culturali com'è nell'ordinamento vigente, dei beni paesaggistici.
La legge statale può delegare l'esercizio della funzione legislativa statale alle Regioni (anche solo alcune tra loro, ed anche per tempo limitato), previa intesa - salvo alcune materie non delegabili, specificamente indicate.
Per l'esercizio della funzione legislativa regionale, dunque loro propria, le Regioni sono chiamate - ai sensi di novello comma introdotto in questo articolo 117 - a salvaguardare "l'interesse regionale alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e alla mobilità al suo interno, all'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, dei servizi sociali e sanitari e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi scolastici, nonché all'istruzione e la formazione professionale".
 
Si conforma alla ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni, la ripartizione della competenza regolamentare. La legge statale può però delegare in una sua materia alle Regioni la potestà regolamentare.
In materia di funzioni amministrative degli enti territoriali, si dispone che esse siano esercitate in modo da assicurare semplificazione, trasparenza, efficienza, responsabilità degli amministratori.
Per quanto concerne ancora gli enti territoriali (Comuni, Città metropolitane, Regioni), è costituzionalizzata la previsione di una loro compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, secondo quanto disposto con legge dello Stato a fini di coordinamento di finanza pubblica e del sistema tributario.
 
Le risorse derivanti dall'autonomia finanziaria, dalla compartecipazione al gettito di tributi erariali, dal fondo perequativo statale, "assicurano" il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite agli enti territoriali (nel testo costituzionale vigente, figura l'espressione "consentono", in luogo di "assicurano")."

11 aprile 2014
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