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Camera. De Filippo risponde su vaccino Meningitec, indennità integrativa a infettati da Hiv, epatite B o C, e carenza personale ospedale Salerno


Il ritiro del vaccino Meningitec è stato di natura puramente cautelativa. Non è emersa la necessità di un monitoraggio per i soggetti vaccinati. A seguito della pubblicazione del decreto interministeriale In G.U., il Mef procederà ai trasferimenti alle regioni, che provvederanno alla rivalutazione degli indennizzi per gli infettati da hiv, epatite B o C a seguito di trasfusioni. Avviate le procedure per il reclutamento di 55 unità di personale per l’ospedale di Salerno.

06 AGO - Il sottosegretario alla Salute, Vito De Filippo, è intervenuto ieri in commissione Affari Sociali alla Camera per rispondere a quattro interrogazioni. Le prime due, riguardanti lo stesso argomento, sono state presentate da Silvia Giordano (M5S) e Renata Polverini (Fi) chiedevano quali azioni fossero state intraprese in relazione alla vicenda della contaminazione del vaccino Meningitec. De Filippo ha spiegato che il ritiro dei vaccini è stato di carattere puramente cautelativo. “Il vaccino in oggetto, oltre ad essere sottoposto al rilascio, lotto per lotto, da parte di un laboratorio Ufficiale di Controllo di uno Stato membro dell'Unione europea, è sottoposto annualmente a campionamento ed analisi presso l'istituto Superiore di Sanità, nell'ambito del piano di controllo annuale condotto in Italia”, ha dichiarato. Dalle valutazioni effettuate, non sono emerse evidenze che giustifichino la necessità di predisporre specifici protocolli di monitoraggio della salute dei soggetti vaccinati con questi lotti.
 
Questa la risposta integrale di De Filippo: “In merito alla problematica delineata nelle interrogazioni parlamentari in esame, a cui si risponde congiuntamente stante l'analogia dei contenuti, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha inteso precisare quanto segue.
Il vaccino Meningitec è registrato a livello europeo con procedura di mutuo riconoscimento, e lo Stato membro di riferimento è il Regno Unito.
L'Officina di produzione delle siringhe pre-riempite si trova in Spagna, il rilascio dei lotti per l'Europa avviene in Germania, mentre gli Stati membri interessati dal ritiro dei lotti sono: Portogallo, Germania, Francia, Italia, Belgio, Cipro, Regno Unito, Grecia, Ungheria, Lussemburgo, Malta, Polonia, Spagna.
La procedura di richiamo dei lotti del vaccino Meningitec è stata attivata in tutta Europa tramite una rete ufficiale di comunicazione/segnalazione, denominata Sistema di «Rapid Alert», attraverso la quale tutti gli Stati, inclusa l'Italia, sono stati avvertiti del problema riscontrato.
Tuttavia, solo le Agenzie regolatorie di due Stati membri, Italia e Francia, ne hanno dato comunicazione al pubblico tramite i propri siti web: gli altri Stati membri, pur essendo interessati al ritiro, non hanno ritenuto opportuno divulgare alcun comunicato o nota informativa.
Non essendo stata condotta una valutazione comune dell'emergenza a livello europeo, essa è stata effettuata a livello nazionale, per cui si sono rese necessarie più comunicazioni, a mano a mano che venivano acquisiti sia ulteriori elementi sia il parere degli organi tecnici.
In tale contesto, avendo l'AIFA resi pubblici i numeri dei lotti ritirati, è stato facilmente verificabile, da parte degli operatori sanitari e delle famiglie, il lotto somministrato.
Occorre far presente che, a livello mondiale (i lotti interessati sono stati commercializzati anche in Svizzera, Australia, Brasile e Nuova Zelanda), nessuno Stato ha ritenuto necessario porre in essere alcuna azione a tutela dei pazienti, poiché non sono state identificate reazioni avverse riconducibili alla contaminazione.
Si è trattato, infatti, di un ritiro di carattere puramente cautelativo.
A tal riguardo, si fa presente che il vaccino in oggetto, oltre ad essere sottoposto al rilascio, lotto per lotto, da parte di un laboratorio Ufficiale di Controllo di uno Stato membro dell'Unione europea, è sottoposto annualmente a campionamento ed analisi presso l'istituto Superiore di Sanità, nell'ambito del piano di controllo annuale condotto in Italia.
Tutte le valutazioni effettuate hanno confermato che le evidenze ad oggi disponibili non suggeriscono né la necessità né l'opportunità di predisporre specifici protocolli di monitoraggio della salute dei soggetti vaccinati con i suddetti lotti, né risulta che simili iniziative siano state adottate nei Paesi (a livello mondiale) in cui i vaccini sono stati ritirati.
Nel merito delle attività di tutela della salute pubblica messe in atto, si fa presente quanto segue.
La NURON BIOTECH, azienda farmaceutica con sede in Germania, titolare e responsabile dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino Meningitec, allo stato attuale risulta essere in amministrazione controllata, risultando irreperibile il rappresentante legale e mancando le figure di riferimento (Responsabile di Farmacovigilanza e Responsabile della Qualità) previste come obbligatorie dalla normativa vigente.
La Responsabile del Servizio di Farmacovigilanza «uscente» ha fornito ad AIFA i nominativi e gli indirizzi e-mail dei quattro amministratori incaricati della gestione legale e di seguire le attività in campo regolatorio facenti capo alla società.
Le indagini analitiche su uno dei lotti di Meningitec (n. H52269, scadenza 06/2015) oggetto di ritiro volontario da parte dell'azienda, effettuate dal Centro Nazionale per la Ricerca e la Valutazione dei Prodotti Immunobiologici dell'Istituto Superiore di Sanità, nell'ambito del Programma Annuale di Controllo 2014, hanno dato esito favorevole.
Dalle comunicazioni successivamente intercorse con il «contact point» dell'azienda è emerso che, rispetto ai dieci lotti di Meningitec oggetto dell'iniziale ritiro volontario ed elencati nel provvedimento di notifica dell'AIFA, due lotti (H45452 e H45457) sono stati rispediti al depositario tedesco a causa di problemi relativi all'ago della siringa; due ulteriori lotti (J01106 e J01114) risultano non essere mai stati commercializzati in Italia; ai lotti effettivamente soggetti a ritiro, invece, come da comunicazione del 5 ottobre 2014, è stato aggiunto il lotto n. H92709.
Di conseguenza, con nota del 6 ottobre 2014, l'AIFA ha predisposto un ulteriore provvedimento di notifica ad autorità ed associazioni interessate.

Pertanto, i lotti di vaccino oggetto di ritiro dal mercato sono complessivamente sette e non dieci.
Nessuna iniziativa di natura ispettiva è stata adottata dall'AIFA, essendo tali compiti di esclusiva pertinenza delle seguenti Autorità di altri Paesi comunitari, secondo le rispettive competenze:
AEMPS (agenzia regolatoria spagnola) come «Supervisory Authority» sull'officina di produzione sita in Spagna (Crucell Spain SA), ove vengono effettuate le attività di produzione relative al riempimento delle siringhe – fase del procedimento direttamente interessata dalla problematica emersa;
PEI-OMCL tedesco, per il rilascio dei lotti («Batch Release») del MENINGITEC nell'Unione europea;
SWISSMEDIC (Autorità regolatoria svizzera), relativamente alla produzione del «bulk» e al «test» al rilascio;
MHRA (autorità regolatoria del Regno Unito), unitamente all'AEMPS, per le operazioni di etichettatura («labelling») e il confezionamento («packaging») delle siringhe.
Alle sopra indicate Autorità regolatorie coinvolte, l'AIFA ha inviato diverse richieste di informazioni attraverso il Sistema di «Rapid Alert», al fine di acquisire le rispettive valutazioni relativamente alla sicurezza ed efficacia del medicinale in questione.
Nessuna di esse ha ravvisato, ad oggi, la necessità o l'opportunità di adottare specifiche iniziative o protocolli di monitoraggio dei pazienti sottoposti a vaccinazione, ritenendo che la problematica emersa non costituisca un rischio per la salute.
Concludo, ringraziando gli Onorevoli interroganti per aver sollevato una questione che, nonostante sia stata già esaminata dall'Aifa, mi consente di sottoporre all'attenzione della stessa Agenzia l'esigenza di mantenere elevata l'attenzione e la vigilanza su tematiche di rilievo al pari di quella ora illustrata”.

Si è poi passati all’interrogazione di Donata Lenzi (Pd) riguardante le iniziative per l'adeguamento dell'indennità integrativa a tutti i cittadini infettati da Hiv, epatite B o C a seguito di trasfusioni. De Filippo ha spiegato che, alla luce della ripartizione delle competenze in materia, come delineate a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, è compito delle regioni porre in essere gli opportuni interventi finalizzati all'adeguamento al tasso di inflazione programmato per la componente indennità integrativa speciale del citato indennizzo. È in corso di registrazione presso la Corte dei Conti il decreto interministeriale (Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero della salute) del 27 maggio 2015, concernente il riparto del contributo. “Successivamente alla registrazione e conseguente pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'economia e delle finanze procederà ai trasferimenti alle regioni, che provvederanno a concludere la corresponsione degli arretrati per la rivalutazione degli indennizzi”.
 
Questa la risposta integrale di De Filippo: “La legge 25 febbraio 1992, n. 210 «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati», riconosce ai soggetti che a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati hanno riportato danni irreversibili, il diritto a percepire un indennizzo da parte dello Stato.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992, come modificato dalla legge n. 238 del 1997, «l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato».
L'articolo 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992, dispone che: «l'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda».
In linea generale, dunque, l'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge n. 210 del 1992, riconosciuto ai soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali, consta di due componenti: un importo fisso «ex lege» (assegno reversibile per quindici anni, articolo 2, comma 1) e un'indennità integrativa speciale (articolo 2, comma 2).
La somma corrispondente alla indennità integrativa speciale non è stata espressamente oggetto di rivalutazione, a differenza della parte dell'indennizzo propriamente detto che, secondo l'articolo 2, comma 1, modificato dalla legge n. 238 del 1997, è stato rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.
Sul tema della rivalutabilità o meno della componente dell'indennizzo «ex lege» n. 210 del 1992, denominata indennità integrativa speciale, si sono confrontati per anni, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, orientamenti di segno opposto.
La posizione costante di questo Ministero è stata quella di non applicare la rivalutazione alla parte dell'indennizzo denominata indennità integrativa speciale.
Infatti, in base al dato letterale della norma, la rivalutazione secondo il tasso di inflazione programmato è prevista esclusivamente per la parte dell'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 1.
Tale posizione fu rivista a seguito dell'orientamento giurisprudenziale determinatosi con le pronunce della Suprema Corte del 2005 e 2007, favorevoli alla rivalutabilità.

Questo Ministero, nell'uniformarsi alla giurisprudenza, con la Direttiva 8 aprile 2008 e con riferimento esclusivamente ai casi di sentenze che riconoscevano il diritto alla rivalutazione, ha provveduto ad applicare la rivalutazione oltre il periodo indicato nella pronuncia giurisdizionale.
Tuttavia, con il successivo mutato orientamento giurisprudenziale – che rivedendo il precedente, ha escluso la rivalutabilità della componente dell'indennizzo denominata indennità integrativa speciale – la citata Direttiva cessò di avere effetto.
In materia, è intervenuto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante all'articolo 11, comma 13 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica».
Veniva, tra l'altro, disposto che il comma 2, dell'articolo 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso di inflazione, e che, fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, cessa l'efficacia dei provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al citato comma 13, in forza di un titolo esecutivo.
Com’è noto, la sentenza n. 293/2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge n. 78/2010. A seguito della citata pronuncia, l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 è da ritenersi rivalutato anche nella componente denominata indennità integrativa speciale.
In ottemperanza alla sentenza, il Ministero della salute ha provveduto all'adeguamento mensile dell'indennizzo vitalizio dei soggetti beneficiari, a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Inoltre, si è provveduto al pagamento degli arretrati maturati a titolo di rivalutazione a circa 9.000 danneggiati, nei limiti della prescrizione decennale.
Va a questo punto riferito che, in materia di competenze del Ministero della salute e delle regioni relativamente all'indennizzo «ex lege» n. 210 del 1992 e, quindi, anche con riferimento all'applicazione della sentenza della Consulta, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 ha trasferito alle regioni a Statuto Ordinario, a decorrere dal 2001, le competenze in materia di salute umana e sanità veterinaria e le risorse finanziarie, includendo anche le funzioni in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti, di cui alla legge n. 210 del 1992.
Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 112 del 1998, le pratiche relative ai soggetti residenti nelle regioni a Statuto Speciale sono rimaste di competenza statale. Successivamente, dette competenze sono state trasferite a tali regioni, ad eccezione della regione Sicilia che rimane, ad oggi, l'unica Regione di «competenza statale».
Pertanto, alla luce della ripartizione delle competenze in materia, come delineate a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, è compito delle regioni porre in essere gli opportuni interventi finalizzati all'adeguamento al tasso di inflazione programmato per la componente indennità integrativa speciale del citato indennizzo.
Risulta a questo Ministero che le regioni, ad eccezione di alcune, abbiano provveduto a rivalutare l'indennizzo a partire dal 1o gennaio 2012.

Quindi, le iniziative del Ministero della salute hanno avuto riguardo soltanto alle posizioni di competenza statale, mentre, con riferimento alle pratiche di competenza regionale, il comma 1, dell'articolo 186, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha previsto che agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992, erogati dalle regioni e dalle Province Autonome ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, a decorrere dal 1o gennaio 2012, fino al 31 dicembre 2014, e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione alle regioni e Province Autonome di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018.
È in corso di registrazione presso la Corte dei Conti il decreto interministeriale (Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero della salute) del 27 maggio 2015, concernente il riparto del contributo di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 190 del 2014, per la corresponsione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992.
Successivamente alla registrazione e conseguente pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'economia e delle finanze procederà ai trasferimenti alle regioni, che provvederanno a concludere la corresponsione degli arretrati per la rivalutazione degli indennizzi, destinando alla stessa una quota dei finanziamenti annuali previsti per il triennio 2015-2017”.

Infine, Silvia Giordano (M5S) ha illustrato la sua interrogazione riguardante le iniziative in ordine alla carenza di personale presso l'ospedale di Salerno. De Filippo ha spiegato che, “per ovviare a tali criticità, con il decreto Commissariale n. 41 del 30 aprile 2013 e con i decreti interministeriali del 10 gennaio 2014 e del 29 aprile 2014, in deroga al blocco del turn-over sui cessati dell'anno 2011 e 2012, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata è stata autorizzata al reclutamento di complessive 32 unità, 16 riferite all'annualità 2011 e 16 per il 2012. Per quanto riguarda gli anni 2013 e 2014, con i decreti Commissariali n. 20 del 2015 e n. 30 del 2015, la regione Campania ha determinato una quota di riserva regionale di reclutamenti, in deroga al principio di proporzionalità rispetto al numero dei cessati, e da destinare a situazioni di gravi difficoltà che, per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Salerno, è stata calcolata in 55 unità di personale”.
 
Questa la risposta integrale di De Filippo: “In merito alle problematiche indicate nell'interrogazione parlamentare in esame, riguardanti le modalità di prestazione del lavoro dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Salerno «OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona – Scuola Medica Salernitana», con particolare riferimento alle carenze di organico, aggravate dal blocco del turn-over, e dei suoi effetti negativi sulla salute dei cittadini, ai quali non verrebbero garantiti i livelli essenziali di assistenza, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno ha comunicato quanto segue.
La sanità in Campania versa, da anni, in condizioni di criticità tali da rendere necessario il ricorso ad atti di straordinaria amministrazione per ripianare la forte posizione debitoria accumulata dalla regione nel corso degli anni; fin dal 2007 è una regione in Piano di Rientro dal disavanzo.
Con il decreto Commissariale (DCA) n. 49 del 27 settembre 2010, la regione, per dare concreta attuazione al Piano, ha ridisegnato l'assetto della rete ospedaliera territoriale, utilizzando una metodologia di analisi delle prestazioni erogate in regime di ricovero, ridefinendo il fabbisogno di prestazioni ospedaliere appropriate e, quindi, l'indice programmatico di posti letto per 1.000 abitanti, sulla base del quale procedere al riassetto della rete attraverso una complessiva riorganizzazione di tutti i Presidi e le Aziende Ospedaliere del territorio; per ciascuna delle strutture di ricovero pubbliche sono stati definiti, per singola disciplina, i posti letto, distinti in posti letto ordinari e a ciclo diurno; sono stati individuati i Presidi Ospedalieri destinati alla dismissione. Per quanto riguarda, in particolare, la situazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria «OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona – Scuola Medica Salernitana», il Piano di riassetto della sanità, proseguito con l'adozione dei successivi DCA n. 73 del 2011 le n. 82 del 2013, ha previsto sostanziali modifiche della sua organizzazione, tenuto conto anche delle funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca collegate alla Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Salerno.
Attualmente classificata come III livello della rete dell'emergenza, di riferimento per tutto l'ambito provinciale, a decorrere dal 1o gennaio 2011 all'originaria struttura «San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona» sono stati annessi i Presidi Ospedalieri «A. Fucito» di Mercato San Severino, «Giovanni da Procida» di Salerno e «Santa Maria dell'Olmo» di Cava dè Tirreni; successivamente, a decorrere dal 1o aprile 2011, è stata incorporata alla struttura anche il Presidio di Castiglione di Ravello in costiera amalfitana.
In merito a tali accorpamenti, il Direttore Generale dell'Azienda in questione ha inteso precisare che i cambiamenti sono avvenuti senza un'adeguata corrispondente dotazione organica e che «per il personale amministrativo tecnico e professionale va specificato, inoltre, che l'accorpamento dei plessi ha comportato esclusivamente il trasferimento del personale assegnato agli stessi ma non l'analogo trasferimento di personale per le aree dei Servizi centrali e di staff. Per quantificare l'effettivo fabbisogno di personale, l'Azienda ha analizzato i dati relativi al rapporto tra la forza lavoro in dotazione ed i posti letto disponibili, confrontandoli con quelli di altre Aziende pubbliche di analoghe dimensioni.
Dallo studio comparativo di tali elementi è emersa una differenza percentuale nel rapporto Forza lavoro/Posti letto, pari a – 18 per cento rispetto a quello delle altre Aziende esaminate.
In presenza del sottodimensionamento dell'organico, al fine di garantire la continuità assistenziale per i pazienti, l'Azienda ricorre allo straordinario, alle prestazioni aggiuntive del personale medico, al «plus» orario della specialistica ed al convenzionamento esterno con altri Enti, stante l'impossibilità di programmare interventi diversi per coprire la carenza di personale, a causa dei vincoli stabiliti nel «Piano di rientro» che, tra le prescrizioni, ha posto il blocco del «turn-over».
In conseguenza di tali misure, le risorse umane, che pure costituiscono un elemento strategico di fondamentale importanza ai fini del perseguimento e della realizzazione degli obiettivi aziendali, hanno subito una progressiva diminuzione che, negli anni di riferimento 2011/2014, è stata calcolata in 197 unità complessive.  È risultato, inoltre, che l'età media del personale dipendente è particolarmente elevata (pari al 51,8); la classe di età più numerosa è quella compresa tra i 51/60 anni, pari al 49 per cento dei dipendenti, mentre il personale compreso tra i 20/30 anni è lo 0,52 per cento, e tra i 31/40, l'8 per cento.
I dati confermano una forte carenza di ricambio generazionale, sia per quel che riguarda l'intero comparto che la dirigenza, conseguenza diretta del perdurare del blocco del «turn-over» attuato dalla regione Campania, che ha comportato una graduale diminuzione del personale dipendente, a fronte di un sostanziale mantenimento delle attività.
Pertanto, anche se le disposizioni di blocco del «turn-over» hanno determinato, a livello regionale, una consistente riduzione della spesa per il personale, come evidenziato nel decreto n. 82 del 2013 del Commissario «ad Acta» per la regione Campania, si deve nel contempo rilevare che tale situazione ha procurato condizioni di difficoltà nell'assicurare i livelli minimi di assistenza, per effetto della notevole riduzione del personale in servizio, diminuito di oltre 7.200 unità dal 2007 al 2012.
D'altronde è lo stesso decreto n. 82 del 2013 ad evidenziare talune criticità del perdurare del blocco delle assunzioni, che ha causato, in alcune realtà, effetti non voluti, come l'acquisto di prestazioni da terzi, attraverso agenzie interinali, nonché il ricorso progressivo all'utilizzo degli specialisti ambulatoriali e all'istituto dello straordinario per il personale di comparto, e all'auto – convenzionamento interno per la dirigenza medica e sanitaria.
Proprio per ovviare a tali criticità, con il decreto Commissariale n. 41 del 30 aprile 2013 e con i decreti interministeriali del 10 gennaio 2014 e del 29 aprile 2014, in deroga al blocco del «turn-over» sui cessati dell'anno 2011 e 2012, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata è stata autorizzata al reclutamento di complessive 32 unità, 16 riferite all'annualità 2011 e 16 per il 2012.
Per quanto riguarda gli anni 2013 e 2014, con i decreti Commissariali n. 20 del 2015 e n. 30 del 2015, la regione Campania ha determinato una quota di riserva regionale di reclutamenti, in deroga al principio di proporzionalità rispetto al numero dei cessati, e da destinare a situazioni di gravi difficoltà che, per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Salerno, è stata calcolata in 55 unità di personale.
Le procedure concorsuali per il reclutamento di tali unità sono già state avviate.
Quanto alle valutazioni del Ministero della salute, ricordo che proprio perché si ha consapevolezza delle criticità connesse al blocco del turn-over, sono stati adottati i decreti-legge n.98 del 2011 (articolo 17, comma 4) e n. 138 del 2011 (articolo 1, comma 23-bis) che, com’è noto, hanno introdotto deroghe al blocco del turn-over automatico e totale, prevedendo la possibilità di un blocco del turn-over parziale, in questa direzione è in atto, da parte della regione, una riduzione percentuale progressiva del blocco del «turn-over», tendente a porre fine, sostanzialmente, al largo utilizzo del lavoro straordinario”. 

06 agosto 2015
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