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Milleproroghe. Il parere della Affari Sociali: “Tariffe sanitarie e protesi ormai obsolete”


Così la XII Commissione della Camera che dà il suo ok al decreto ma stigmatizza come alcune realtà non possano essere più prorogate. Sulla remunerazione della filiera distributiva del farmaco si richiede attenzione ai profili concernenti la tracciabilità e il controllo dei farmaci, nonché alle esigenze della piccola distribuzione.

19 FEB - La Commissione Affari Sociali della Camera ha espresso ieri il suo parere favorevole al decreto Milleprorghe. Ecco il testo del parere:
 
La Commissione, esaminato per quanto di competenza il provvedimento in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
 
1) in relazione al comma 1 dell'articolo 6, per ciò che concerne la proroga di validità dei certificati di addestramento in materia di Pronto Soccorso e di assistenza medica per i lavoratori marittimi, occorrerebbe provvedere quanto prima all'individuazione di modalità di conversione dei certificati di addestramento rilasciati in base alla normativa previgente; occorrerebbe inoltre l'adozione di una normativa attuativa volta a disciplinare i contenuti dei corsi di Pronto Soccorso per il personale navigante marittimo, prevedendo in particolare una formazione in merito all'utilizzo dei  nuovi sistemi multiparamedici;
 
2) in relazione al comma 2 dell'articolo 6, che dispone la proroga del termine di decorrenza della futura revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco (distributore, farmacista, cittadino), occorrerebbe che nell'attuazione della relativa normativa, non ulteriormente procrastinabile, si prestasse particolare attenzione ai profili concernenti la tracciabilità e il controllo dei farmaci, nonché alle esigenze della piccola distribuzione; inoltre, occorrerebbe tenere presente che i temi della farmaceutica vanno affrontati globalmente ed in maniera organica, anche con riferimento ai profili connessi alla sanità nelle singole regioni, prevedendo la revisione dei meccanismi della filiera del farmaco e accelerando i lavori interministeriali in materia;
 
 
3) in relazione al comma 3 dell'articolo 6, che dispone la proroga della validità delle tariffe massime di riferimento delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di riabilitazione, di lungedegenza, di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica, occorrerebbe tenere presente che il carattere ormai molto risalente della definizione delle tariffe rende queste ultime in molti casi datate o incomplete, anche alla luce dell'evoluzione tecnologica, determinando, a seconda dei casi, sopravvalutazioni o sottovalutazioni delle remunerazioni tariffarie;
 
4) in relazione al comma 4 dell'articolo 6, in merito alla proroga della disposizione transitoria già prevista per gli anni 2012-2014 in relazione a una quota premiale del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, occorrerebbe stabilire, con il fattivo concorso di tutti i livelli di governo interessati, criteri validi a regime che consentano di porre fine all'attuale transitorietà normativa;
 
 
5) in relazione ai commi 7 e seguenti dell'articolo 10, in tema di riorganizzazione dell'associazione della Croce rossa italiana, occorrerebbe un'attività di verifica sia sulle condizioni del patrimonio immobiliare dell'associazione, che in alcuni casi risulta essere deteriorato, se non in stato di abbandono, sia sulla gestione delle relative procedure di dismissione, al fine di poter disporre di un quadro aggiornato e completo della materia; inoltre, parrebbe opportuno un supplemento di riflessione in ordine al comma 7-bis, che conferma il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'ente strumentale da parte dell'Avvocatura dello Stato, ciò che può determinare una disparità di trattamento rispetto alle altre associazioni ed enti di volontariato operanti in ambito socio-sanitario.

19 febbraio 2016
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