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Ok dalla Commisione Affari sociali al Ddl sul Biotestamento


Il testo è stato approvato a maggioranza, con il voto favorevole di Pdl e Udc e con quello contrario di Pd e Idv. Il voto in Aula non prima di fine giugno.

12 MAG - I cambiamenti sostanziali, rispetto al testo licenziato dal Senato riguardano l’idratazione e l’alimentazione (articolo 3), la forma della dichiarazione anticipata di trattamento (articolo 4), l’assistenza sugli stati vegetativi (articolo 5) e il ruolo del fiduciario (articolo 6).
Ieri pomeriggio la Commissione Affari Sociali ha affrontato uno dei nodi più intricati: quello relativo alle controversie tra medico curante e fiduciario nominato dal paziente (articolo 7).

Ruolo del medico (articolo 7)
L’unico emendamento approvato del relatore Di Virgilio modifica il 3 comma dell’articolo e prevede che in caso di conflitto tra il fiduciario designato dal paziente nella Dat e il medico curante, la questione sia sottoposta alla valutazione di un collegio di medici designato dalla direzione della struttura. “Il parere espresso dal collegio medico – recita l’emendamento – è vincolante per il medico curante il quale non è comunque tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico. Resta comunque sempre valido il principio della inviolabilità e della indisponibilità della vita umana”.
Anche il testo originario (Ddl Calabrò) uscito dal Senato prevedeva il ricorso a un collegio di tre medici però il parere non era vincolante per il medico curante.
Gli altri punti votati nelle scorse settimane che hanno suscitato il dibattito in commissione tra maggioranza e opposizione sono Idratazione e alimentazione, la forma della dichiarazione anticipata di trattamento, l’assistenza sugli stati vegetativi e il ruolo del fiduciario.

Idratazione e alimentazione (articolo 3)
Per quanto riguarda l’idratazione e alimentazione” queste potranno essere sospese qualora “risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo”. Insomma, quando diventano dannose per il malato.
È cambiato dunque alla Camera il Ddl Calabrò già votato al Senato con un’apertura della maggioranza, seppur solo parziale, sul nodo più contestato della legge, ovvero il no assoluto all’interruzione di idratazione e alimentazione, che così decade. Tuttavia, e qui si conferma quanto previsto dal testo del Senato, queste ultime non potranno “formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento”. A decidere sul da farsi sarà sempre e comunque il medico nessuna possibilità per il paziente di decidere preventivamente su alimentazione e idratazione.
L’apertura sul testo è arrivata con un emendamento del relatore Domenico Di Virgilio votato in maniera compatta dalla maggioranza (23 sì, compreso quello della neo Udc Paola Binetti, contro i 13 no dell’opposizione) in commissione Affari sociali.

Forma della dichiarazione anticipata di trattamento (articolo 4),
Altro emendamento che modifica il Ddl originario è quello presentato da Laura Molteni, della Lega che stabilisce che per essere valide, le Dat, devono essere redatte in forma scritta e con firma autografa. Escludendo tutte le altre espressioni di volontà, come quelle audio-video, ritenute prive di valore. All’approvazione di questo emendamento c’è stata la protesta del Pd e dei radicali, secondo i quali con questa norma, verranno esclusi i disabili gravi.

Assistenza sugli stati vegetativi (articolo 5)
L’assistenza ospedaliera o a domicilio ai pazienti in stato vegetativo sarà inserita nei Lea mentre il ministero della Salute emanerà delle linee guida che le Regioni dovranno recepire entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Queste le modifiche di carattere “bipartisan” all’articolo 5 del Ddl sul testamento biologico approvate dalla Commissione Affari Sociali.



Il ruolo del fiduciario (articolo 6).
Se sull’articolo 5 è stato possibile registrare una collaborazione tra maggioranza e opposizione sull’articolo 6, che parla del ‘fiduciario’, si è tornati ad una contrapposizione molto netta tra le parti.
Infatti, il fiduciario della persona che redige il proprio testamento biologico contrariamente a quanto proposto da un emendamento del Pd, non potrà essere il suo convivente. La maggioranza ha infatti bocciato la proposta che prevedeva questa possibilità, e ne ha votata una del relatore che esclude esplicitamente questa ipotesi.

12 maggio 2010
© Riproduzione riservata

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