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M5S attacca Governo su nomine Asl e trasparenza per dirigenti sanitari: “Siete contro le norme anticorruzione in sanità”


La polemica oggi alla Camera durante lo svolgimento delle interrogazioni. Per il M5S il Governo ha mancato di dare seguito a quanto richiesto dall’Anac in tema di trasparenza per la dirigenza sanitaria e poi ha anche peggiorato i criteri di nomina dei Dg eliminando previsione della rosa dei candidati dalla quale il presidente della regione doveva individuare i dirigenti generali del Servizio sanitario nazionale.

28 APR - Nei giorni scorsi abbiamo già parlato della questione dell’applicazione o meno delle norme sulla trasparenza anche alla dirigenza sanitaria con diversi pronunciamenti dell’Anac (vedi articoli del 23 marzo e poi del 12 aprile) colmati con la decisione di sospendere l’applicazione dell’obbligo di pubblicazione dei dati di reddito per tutta la dirigenza pubblica, compresa quella sanitaria, in attesa di un chiarimento legislativo.
 
Della questione si è occupata oggi la Camera dove si è svolta un’interrogazione di Marialucia Loreficedei 5 Stelle alla quale ha risposto il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.
 
Ecco cosa si sono detti:
 
Marialucia Lorefice (Movimento Cinque Stelle).
L'interpellanza che noi oggi le rivolgiamo è urgente non perché la ritiene tale il MoVimento 5 Stelle, ma l'Anac, e il suo depotenziato, così possiamo definirlo, presidente Raffaele Cantone, che già nel mese di dicembre aveva fatto un preciso atto di segnalazione al Parlamento e al Governo e mi riferisco alla delibera n.1388 del 14 dicembre 2016, quindi parliamo di ben quattro mesi fa.
 
L'Anac in quell'occasione aveva segnalato che le disposizioni sulla trasparenza delle nomine dirigenziali, così come erano state introdotte e modificate dalla “delega Madia” nel 2016, non si applicano alla dirigenza sanitaria. Mi spiego meglio: gli obblighi di pubblicazione che vengono previsti per tutti i dirigenti pubblici non vengono invece applicati ai dirigenti delle aziende del Servizio sanitario nazionale, quindi al direttore generale, al direttore sanitario, al direttore amministrativo, non vengono applicati agli incarichi di responsabile di Dipartimento delle strutture sia semplici che complesse.
 
E questi obblighi di pubblicazioni riguardano, tanto per fare un esempio, i dati e i compensi relativi alle altre cariche, gli incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, i dati reddituali e così via. Ora l'Anac ritiene che questa differenza sia un mero refuso del legislatore e ne chiede quindi l'intervento. Noi probabilmente siamo un po' più maliziosi, riteniamo invece che questa differenza possa essere considerata una enorme responsabilità, una grave incompetenza, se non addirittura un vero e proprio atto di malafede.
 
L'interpellanza è urgente anche per un altro motivo, perché i dati che noi abbiamo sulla corruzione in sanità sono davvero impietosi…
 
…Con l'occasione ricordo anche che il Governo, a seguito della sentenza della Consulta che ha dichiarato incostituzionale parte della “delega Madia”, ha pensato bene di modificare con solerzia e diciamo anche con un inusuale spirito di collaborazione, il decreto legislativo sulla dirigenza sanitaria, eliminando per esempio la previsione della rosa dei candidati dalla quale il presidente della regione deve individuare i dirigenti generali del Servizio sanitario nazionale. Tra l'altro, unica disposizione che in realtà poneva un primo argine, anche se non esaustivo, alla discrezionalità del presidente della regione e all'inaccettabile meccanismo che lega le nomine della dirigenza sanitaria agli interessi purtroppo della politica.
 
Il Governo sembra ignorare le richieste che provengono dall'Anac e le sue segnalazioni, proprio come quelle di quattro mesi fa. Tra l'altro, sempre l'Anac faceva anche riferimento al decreto n. 33, quello sulla trasparenza, che, al momento, non consente alla medesima Anac di irrogare le diverse sanzioni che vengono previste per coloro che non si adeguano alla trasparenza.
 
Insomma, all'Anac si propone il gioco delle tre carte, perché, da un lato, si dà, però, dall'altro lato, si toglie e l'escamotage dei decreti correttivi e integrativi a piacimento è davvero stupefacente. Si fa una riforma, che poi viene integrata, viene rettificata, viene svuotata, solo naturalmente se conviene; basta depennare in religioso silenzio, con una gomma misteriosa, la norma che è scomoda, che, in un primo momento, era stata venduta come un vessillo. Se, poi, qualcuno se ne accorge, magari, si dice che è stato un refuso, che, forse, è stata la manina di un tecnico, che non si sa, insomma, si ha quasi l'impressione che il Governo faccia i provvedimenti a sua insaputa.
 
Fatto sta che qui noi parliamo di dirigenti del Servizio sanitario nazionale, che, a legislazione vigente, godono di un'inaccettabile esenzione tanto dalle regole della trasparenza, che sono funzionali a prevenire la corruzione, quanto dalle regole di imparzialità nella loro selezione. È inaccettabile che le disposizioni sulla trasparenza, che sono previste per tutti gli ambiti della dirigenza pubblica, non vengano invece previste per questo, che, tra l'altro, lo ricordiamo, si trova a gestire delle risorse notevoli che riguardano un ambito molto delicato, che è quello della salute dei cittadini. Sottolineiamo ancora una volta che è altrettanto noto che c'è un legame fra questo tipo di dirigenza e sicuramente l'ambito politico.
 
Per cui, con l'interpellanza, si chiede di cogliere l'occasione di modifica del decreto legislativo sulla dirigenza sanitaria, una modifica che è resa necessaria dalla dichiarazione di incostituzionalità della “delega Madia” e di correggere questa palese e grave incongruenza che riguarda la trasparenza dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale.
 
 
Cosimo Maria Ferri (Sottosegretario di Stato per la Giustizia).
La questione posta dagli onorevoli interpellanti necessita innanzitutto di un corretto inquadramento giuridico, che non può prescindere dalla precisazione dei termini entro i quali si sono inserite le iniziative normative del Ministero della salute citate nell'atto ispettivo in esame.
 
Preliminarmente, dunque, devo ricordare che l'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124 in tema di dirigenza sanitaria ha demandato al Governo l'emanazione di un decreto delegato, avente come specifico oggetto la disciplina di una selezione unica su base nazionale dei direttori generali ai fini dell'inserimento in un elenco nazionale istituito presso il Ministero della salute, da cui le regioni e le province autonome siano chiamate ad attingere ai fini del conferimento degli incarichi della dirigenza sanitaria.
 
Al medesimo decreto è stata, altresì, demandata la disciplina di un innovativo sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali, in grado di pervenire anche alla decadenza dall'incarico nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi o nel caso di gravi o comprovati motivi o, ancora, di grave disavanzo o di manifesta violazione di legge e regolamenti o, infine, del principio di buon andamento e imparzialità.
 
Tali misure costituiscono un evidente passo in avanti nella direzione della responsabilizzazione della dirigenza sanitaria, oltre che nell'intento di porre rimedio alle inefficienze organizzative indotte in diverse realtà sanitarie regionali da fenomeni di eccessiva ingerenza politica nelle nomine degli organi di governance delle aziende sanitarie, nonché di uniformare i criteri di nomina e di valutazione di tali figure apicali assicurando la migliore tutela dei principi di imparzialità e trasparenza nel conferimento degli incarichi.
 
In attuazione delle citate disposizioni, pertanto, il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, ha disciplinato l'istituzione dell'elenco razionale di soggetti idonei alla nomina di direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale e ha delineato un nuovo sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori stessi. In tale contesto, il citato decreto legislativo ha introdotto, tra l'altro, la significativa circostanza per la quale il mancato rispetto degli adempimenti previsti in materia di trasparenza comporta la cancellazione dall'elenco nazionale e la preclusione al reinserimento nello stesso.
 
Risulta pertanto evidente che, in ragione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega, il decreto legislativo n. 171 non avrebbe in ogni caso potuto modificare la vigente normativa in materia di trasparenza, peraltro destinataria di una distinta norma di delega, introducendo, in ipotesi, nuovi adempimenti per la dirigenza sanitaria, senza con ciò eccedere palesemente i limiti della delega medesima.
 
Quanto alle discrasie normative indicate nell'interpellanza in esame in relazione alla citata disciplina della trasparenza, che determinerebbero una posizione asimmetrica della dirigenza sanitaria rispetto alla restante dirigenza pubblica, desidero ricordare che le perplessità formulate dagli onorevoli interpellanti hanno già trovato adeguata rassicurazione in via interpretativa da parte dell'Anac.
 
Detta Autorità, infatti, nell'adunanza dell'8 marzo 2017, ha approvato in via definitiva - apro le virgolette - le «Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali - come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 97 del 2016» - chiuse le virgolette -, nelle quali ha chiarito che l'asserita difformità negli obblighi di trasparenza previsti per la dirigenza sanitaria rispetto a quelli previsti per la dirigenza in generale deriverebbe da un refuso nell'elaborazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 97 del 2016 e, pertanto, gli obblighi previsti dal citato articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono applicabili - e lo sottolineo: sono applicabili - anche alla dirigenza sanitaria, ovvero ai direttori generali, sanitari ed amministrativi, nonché ai responsabili di Dipartimento, di struttura complessa e semplice.
 
Quindi, penso che questo deliberato dell'adunanza plenaria chiarisca e riporti a far comprendere in maniera chiara qual è l'orientamento e l'applicabilità di questi principi anche alla dirigenza sanitaria ed amministrativa.

28 aprile 2017
© Riproduzione riservata

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