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L’impatto del decreto Calabria sulla costituzione dei fondi contrattuali. Il vademecum dell’Anaao

di Giuseppe Montante

Ecco cosa fare affinché sia garantita la corretta e compiuta applicazione delle norme sui fondi contrattuali così come risultanti dal combinato disposto del "decreto Madia" del 2017 e dal "decreto Calabria" del 2019

16 NOV - Recentemente si è riscontrato in modo diffuso sul territorio nazionale una forte resistenza da parte delle Aziende Sanitarie ad attuare in modo corretto il “Decreto Calabria”, nella parte relativa alla costruzione dei fondi contrattuali, determinando così a tuttora forti ritardi nella contrattazione integrativa aziendale.
 
Tutto questo sta accadendo malgrado la metodologia attuativa dettata dalla Ragioneria dello Stato, su richiesta della Conferenza delle Regioni e da questa diffusa alle stesse, sancisca in modo chiaro e ineludibile la nuova procedura da seguire al fine di rispettare il dettato legislativo.
 
Con questo nostro studio, corredato dalle evidenze oggettive di quanto affermato, si tenta di rendere noto a tutti gli interessati in modo didascalico l’esatta sequenza metodologica da eseguire al fine di evitare un inasprimento delle relazioni sindacali e un peggioramento del clima aziendale, con possibili conseguenze irreparabili.
Per farla meglio comprendere e favorire la sua applicazione corretta, di seguito si esplicitano le norme legislative di riferimento, nonché le tappe attuative metodologiche da perseguire.     
 
MODALITÀ ATTUATIVE
Dal combinato disposto delle norme legislative del “Decreto Madia” (art. 23, co. 2 D. Lgs. 75/2017) e del “Decreto Calabria” (art. 11, co. 1 della Legge 60/2019), risulta evidente che il Legislatore Nazionale ha ritenuto di modificare in parte dal 2019 in poi il dettato legislativo presente nel D. Lgs. 75/2017 in merito al limite sulla retribuzione accessoria, in caso di aumento in Sanità del personale in servizio rispetto al 2018.
 
Tutto questo ha determinato un superamento del limite rigido, dettato dal “Decreto Madia”, del valore economico del fondo per la retribuzione accessoria, in caso di aumento del numero di dipendenti in servizio rispetto al 2018.
 
Dalla Nota esplicativa della Ragioneria dello Stato del 7.8.2020 sul  Decreto “Calabria”, in risposta al parere richiesto dalla Conferenza delle Regioni (in seguito a diffida ANAAO ASSOMED), risulta che per l’attuazione delle nuove disposizioni legislative non può più essere utilizzata la metodologia amministrativa, attuata fino al 2018, perché non adeguata e al contrario determinante invece un ostacolo funzionale alla Contrattazione Integrativa Aziendale o addirittura penalizzante nei riguardi di quest’ultima.
 
A questo proposito, la stessa Ragioneria dello Stato, esplicita nella Nota, in tutti i passaggi attuativi, una nuova metodologia in grado di non ostacolare o non penalizzare la Contrattazione Integrativa Aziendale.
 
La stessa ritiene che il modo più corretto e coerente alla volontà del Legislatore di rispettare il principio “dell’invarianza del valore della retribuzione accessoria media pro capite del 2018” sia utilizzando la metodologia, dinamica. 
Di seguito si esplicita in modo didascalico la procedura metodologica sequenziale da seguire per tappe per ciascun anno.
 
ANNO 2018 
Il valore di retribuzione accessoria media pro capite di riferimento anno 2018 è da calcolare considerando il rapporto tra i fondi contrattuali certificati dalle aziende, costruiti secondo quanto previsto dalla tabella 15 del Conto annuale - Fondi per il trattamento accessorio -, per area e singolo fondo contrattuale e il personale destinatario di trattamento accessorio al 31 dicembre 2018 (teste presenti).
 
Dal momento che sia il D. Lgs. 165/2001 e sia il CCNL individuano nella Azienda Sanitaria la sede contabile e giuridica in cui costruire per ciascun anno e per ciascuna Area Contrattuale i fondi contrattuali, determinandone l’importo, si ritiene che la sede corretta dove rispettare il principio legislativo dell’invarianza dal 2019 in poi del valore della retribuzione accessoria media pro capite del 2018 sia quella aziendale.
 
Errate attuazioni
Il dettato legislativo definisce in modo esplicito che Il calcolo del personale per ciascuna Area contrattuale destinatario di trattamento accessorionel 2018 (valore di riferimento con cui confrontarsi dal 2019 in poi) deve essere quello in servizio al 31 dicembre 2018 (teste presenti calcolati in base ai cedolini stipendiali emessi al dicembre 2018).
 
In conseguenza di ciò:
• Non può essere quello presente nel Conto Annuale 2018, perché, pur riferito ai dirigenti del ruolo sanitario in servizio (teste), è il n. medio nell’arco dell’anno e non quello dei dirigenti in servizio in dicembre 2018; in tal caso si avrebbe una chiara violazione del dettato legislativo con possibile danno economico per tale dirigenza.
 
• Non può essere nemmeno quello derivante dalla dotazione organica teorica del 2018 (teste presenti + posti vacanti di dirigenti da eventualmente assumere), dal momento che il dettato letterale dell’art. 11, co. 1 della Legge 60/2019 indica come valore numerico di riferimento per tale anno il numero “del personale in servizio al 31.12.2018”; in tal caso si avrebbe una chiara violazione del dettato legislativo riferito al n. di riferimento e anche al valore medio pro capite di retribuzione accessoria che sarebbe di conseguenza sotto stimato con grave danno economico per gli anni futuri (esattamente il contrario della volontà del Legislatore).
 
Il dettato legislativo definisce in modo esplicito anche che il fondo per la retribuzione accessoria del 2018 e pertanto i relativi fondi contrattuali che la compongono (di riferimento per il calcolo della retribuzione media pro capite) sono quelli destinati nel 2016, in sede di costruzione e deliberazione dei fondi, al trattamento accessorio dei dirigenti del ruolo sanitario.
Da quanto sopra ne consegue che non può essere il valore dei fondi contrattuali spesi. Anche in questo si avrebbe una plateale violazione della Legge.      
 
AUMENTO ANNO 2019
In prima applicazione, il calcolo dell’eventuale incremento o decremento del fondo per la retribuzione accessoria 2019 rispetto a quello del 2018 può essere fatto solamente a consuntivo, dal momento che la Legge è stata pubblicata a metà anno e non vi è stato il tempo materiale per varare una sua applicazione dinamica.
 
Il calcolo a consuntivo a fine anno 2019 deve essere fatto al livello aziendale con il metodo dei “cedolini”. In tal modo si definiscono le reali presenze medie nel corso dell’anno e tale numero pertanto, confrontato con quello di riferimento del 2018 e moltiplicato con il valore di retribuzione accessoria media pro capite aziendale di riferimento anno 2018, darà il reale valore del fondo per la retribuzione media accessoria per quell’anno.
L’eventuale maggiore valore rispetto al valore dei fondi contrattuali già deliberati per tale anno diventerà provvisoriamente un residuo non speso e sarà liquidato come retribuzione di risultato sec. le disposizioni contrattuali vigenti.    
 
AUMENTO ANNO 2020 E ANNI SUCCESSIVI
In base alla metodologia esplicitata in modo chiaro nella nota della Ragioneria dello Stato dell’agosto 2020, a pag. 6 e 7, Il valore del fondo per la retribuzione accessoria al livello aziendale con cui costruire i fondi per la CCIA, in ottemperanza alle disposizioni del CCNL, deve essere calcolato in due momenti al fine di non ostacolare o addirittura penalizzare la CCIA e non violare il principio legislativo della: “invarianza della retribuzione pro capite accessoria”:
• in modo presuntivo all’inizio dell’anno;
• a consuntivo alla fine dell’anno.
 
All’inizio dell’anno
Il suo valore presuntivo deve essere costruito al livello aziendale, seguendo la metodologia a tappe di seguito esplicitata:
 
1ª TAPPA
Calcolo n. delle teste di dirigenti del ruolo sanitario presenti al livello aziendale al 31 gennaio dell’anno in discussione a cui aggiungere il risultato della somma algebrica conseguente al confronto fra n. dirigenti da assumere in corso d’anno (come risultante dal piano assunzioni triennale) con n. dirigenti di cui è prevista o è prevedibile la cessazione dal servizio nel corso dell’anno.
 
2ª TAPPA
Confrontare il valore numerico risultante nella 1ª tappa con quello di riferimento dell’anno 2018 e calcolare l’eventuale differenziale numerico attivo o passivo.
 
3ª TAPPA
Il valore differenziale risultante dalla 2ª tappa:
se negativo, o zero non determina nessuna modifica del valore del fondo per la retribuzione accessoria 2018 e dei relativi fondi contrattuali che lo compongono;
 
• se positivo, tale valore differenziale deve essere moltiplicato per il valore della retribuzione media pro capite del 2018 e il risultato ottenuto deve essere aggiunto al valore del fondo per la retribuzione accessoria del 2018 e ripartito fra i fondi contrattuali.
 
4ª TAPPA
I nuovi valori di fondo ottenuti con la tappa n. 3 devono essere messi a disposizione della CCIA con deliberazione già all’inizio dell’anno.
 
Alla fine dell’anno
Il suo valore finale a consuntivo deve essere costruito rispettando le tappe sequenziali della seguente metodologia:
1ª TAPPA
Calcolo del numero dei dirigenti del ruolo sanitario mediamente presenti nell’azienda nell’anno in discussione con il metodo dei “cedolini” x valore della retribuzione media accessoria pro capite regionale del 2018.
 
2ª TAPPA
Confronto del risultato della 1ª tappa con quanto realmente erogato al livello aziendale nel corso dell’anno come retribuzione accessoria.
 
3ª TAPPA
Conguaglio attivo o passivo del fondo di retribuzione accessoria dell’anno in discussione.
 
Giuseppe Montante
Responsabile Nazionale Centro Studi e Formazione e Politiche contrattuali Anaao Assomed

16 novembre 2021
© Riproduzione riservata

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