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Psicologi. Consiglio di Stato: “Obbligo formazione Ecm vale anche per i liberi professionisti”


I giudici di Palazzo Spada bocciano il ricorso dell’Ordine del Lazio e confermano la sentenza del Tar dell’anno scorso che aveva già respinto il ricorso dell’Ordine laziale contro una delibera di Agenas e contro anche il parere dell’Ordine nazionale. LA SENTENZA

28 MAR - L’obbligo dell’assoggettamento alla Educazione continua in medicina vale anche per gli psicologi, iscritti al relativo albo, che non operano, direttamente o indirettamente, per conto del Servizio Sanitario Nazionale. Dopo la sentenza del Tar Lazio che ha bocciato il ricorso dell’Ordine degli Psicologi del Lazio contro una delibera di Agenas e contro anche il parere dell’Ordine nazionale ora arriva anche la sentenza definitiva del Consiglio di Stato che chiude la vicenda.
 
I giudici di Palazzo Spada ribadiscono quanto già sentenziato dal Tar Lazio: “La delimitazione del perimetro della formazione professionale obbligatoria degli psicologi, che costituisce l’oggetto del ricorso in esame, non ha evidentemente una rilevanza circoscritta all’ambito territoriale del Consiglio dell’ordine degli psicologi della Regione Lazio, con la conseguenza che essa deve ritenersi devoluta alla competenza del Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lett. d), della l. 56/1989. Diversamente opinando si dovrebbe arrivare all’inammissibile conclusione di ritenere che gli obblighi formativi degli iscritti all’albo degli psicologi possano essere diversamente configurati a seconda dell’ordine territoriale di appartenenza”.
 
Inoltre il Consiglio di Stato precisa che “il limite di competenza del Consiglio dell’ordine regionale costituisce proiezione dell’area territoriale nella quale la singola articolazione dell’ordine è insediata, in quanto rappresentativa della relativa comunità di professionisti. La tutela del loro interesse professionale costituisce scopo istituzionale dell’ente.  Da ciò consegue che la portata dell’atto contestato eccede, nel caso de quo, il limite di rappresentatività del Consiglio regionale e da questa discrasia si ricava un primo argomento a conforto del rilevato difetto di legittimazione ad agire”.
 
Inoltre per i giudici “il problema della legittimazione ad agire si pone in maniera ancora più evidente nell’ipotesi, qui ricorrente, in cui sulla questione patrocinata dal Consiglio dell’Ordine Regionale sia già intervenuto un diverso indirizzo del Consiglio Nazionale, tendente ad affermare una posizione contraria a quella espressa in sede regionale e, comunque, ad attrarre a sé la competenza a deliberare. Si può infatti sostenere che l’intervento del Consiglio nazionale prevale e assorbe la posizione del Consiglio locale, ovvero trasla la competenza e la legittimazione in materia al livello più alto della scala delle competenze”.

28 marzo 2022
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