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Cassazione: niente Irap per il medico di famiglia senza personale dipendente


Non si tratta di organizzazione autonoma. Lo studio e gli strumenti del medico sono “il minimo indispensabile” per l’esercizio della professione. Per questo, la Corte di Cassazione ribadisce non è soggetto al pagamento dell'Irap il medico convenzionato con il Ssn in possesso dei requisiti standard previsti dall'Accordo collettivo nazionale.

10 DIC - Il medico convenzionato non deve pagare l’Irap. Lo stabilisce l’Ordinanza n. 24953, del 9 dicembre 2010, spiegando che la convenzione con il Ssn obbliga il medico di medicina generale ad avere i requisiti minimi per lo svolgimento della professione (cioè uno studio e le attrezzatura necessarie per svolgere il lavoro ed accogliere i pazienti). In assenza di personale dipendente, quindi, il medico convenzionato non può essere considerato una “organizzazione autonoma” e di conseguenza non è soggetto al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive.

La Corte di Cassazione cita l’articolo 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la medicina generale (reso esecutivo con il DpR 270 del 28 luglio 2000), che al comma 1 e 2 recita:
  1. Lo studio del medico di assistenza primaria e' considerato presidio del Servizio sanitario nazionale e concorre, quale bene strumentale e professionale del medico, al perseguimento degli obiettivi di salute del Servizio medesimo nei confronti del cittadino, mediante attività assistenziali convenzionate e non convenzionate retribuite. Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria, oltre che ai fini della corresponsione del concorso alle spese per l'erogazione delle prestazioni al servizio cui all'art. 45, ciascun medico deve avere la disponibilità di almeno uno studio professionale nel quale esercitare l'attività convenzionata. Lo studio del medico di medicina generale e' uno studio professionale privato che, destinato in parte alla svolgimento di un pubblico servizio, deve possedere i requisiti previsti dai seguenti commi.
  2. Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della medicina generale, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e areazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate.

Questa serie di caratteristiche, afferma la Corte, “rientrando nell’ambito del ‘minimo indispensabile’ per l’esercizio dell’attività professionale,e d essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonomia organizzativa ai fini del presupposto impositivo”. Come già stabilito, ricorda la Cassazione, nell’Ordinanza n.10240 del 28 aprile 2010.

10 dicembre 2010
© Riproduzione riservata

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