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730 precompilato. Dalla Commissione Fisco Fimmg le istruzioni per l'uso


I termini sono entro il 31 Luglio 2016 per 1° semestre 2016 (dati relativi a 1° semestre 2016) ed entro il 31 Gennaio 2017 per 2° semestre 2016 (dati relativi a 2° semestre 2016). La Commissione Fisco della Fimmg ha richiesto chiarimenti informali anche agli uffici della Agenzia delle Entrate, i quali avrebbero confermato, per il momento, l’assenza di uno specifico riferimento normativo riferito alle tempistiche

14 LUG - A seguito di numerose richieste di chiarimento in relazione alla tempistica della trasmissione dei dati al sistema Tessera Sanitaria (TS), la Commissione Fisco della Fimmg rende noto che in sede di prima indicazione circa le modalità di adempimento attraverso le quali procedere alla trasmissione dei dati dovuti al sistema TS era stato originariamente previsto che le fatture emesse nel 2015, dovessero essere inviate entro il 31 Gennaio 2016. Per le fatture emesse nel 2016, comunicano sempre dalla Fimmg, erano state ipotizzate due diverse modalità di invio: la prima, al momento dell’emissione per ogni singola fattura (trasmissione “sincrona”); la seconda da trasmettersi con file cumulativo contenente tutti i dati dovuti (trasmissione “asincrona”).

I termini sono entro il 31 Luglio 2016 per 1° semestre 2016 (dati relativi a 1° semestre 2016) ed entro il 31 Gennaio 2017 per 2° semestre 2016 (dati relativi a 2° semestre 2016).

La Commissione Fisco della Fimmg ha richiesto chiarimenti informali anche agli uffici della Agenzia delle Entrate, i quali avrebbero confermato, per il momento, l’assenza di uno specifico riferimento normativo riferito alle tempistiche.

"In un contesto del genere - dichiarano dalla Fimmg in una nota -, in ottica prudenziale, la Commissione Fisco suggerisce, laddove i dati del primo semestre siano già disponibili e idonei all’invio, di procedere alla trasmissione al sistema TS, ciò al fine di eliminare ogni grado di rischio. Per contro, laddove i suddetti dati non siano ancora disponibili, considerata l’assenza di una specifica indicazione normativa relativa alla tempistica dell’invio, si ritiene assai poco probabile l’applicazione di una eventuale sanzione per ritardato invio, qualora si provveda comunque ad un unico invio cumulativo entro il 31 Gennaio 2017".
 
Lorenzo Proia

14 luglio 2016
© Riproduzione riservata

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