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Ricetta elettronica veterinaria. Federfarma: “Si allungano i tempi per la sua attivazione”


La pubblicazione del Dm in GU, che ne prevede l'obbligo, non partirà prima di 2-3 mesi. Annunciata anche una sostanziale flessibilità, nei primi mesi di applicazione dell’erogazione esclusiva della ricetta elettronica veterinaria. Questi i risultati dell’incontro tra il ministero della Salute e le categorie di veterinari, farmacisti e distributori per discutere degli “aspetti applicativi” della Rev

23 GEN - “L’obbligo di dispensazione in via esclusiva con ricetta elettronica dei farmaci veterinari, legato alla pubblicazione del Decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale, non partirà prima di 2-3 mesi.  Promessa anche una sostanziale “flessibilità” dell’attività di enforcement delle nuove norme relative alla REV da parte delle Autorità locali preposte al controllo”.
 
Questi i risultati dell’incontro, lo scorso 15 gennaio al ministero della Salute, tra i referenti del ministero e i rappresentanti delle categorie di veterinari, farmacisti e distributori per discutere degli “aspetti applicativi” della ricetta elettronica veterinaria. A tirare le somme il tesoriere di Federfarma Roberto Tobia.
 
“A rallentare l’uscita in Gazzetta del decreto – ha spiegato Tobia –  concorrono le problematiche riguardanti sostanzialmente la mancata assegnazione di credenziali per l’accesso al sistema sia ai veterinari (al momento, secondo il Ministero, meno del 50 % degli iscritti all’Ordine possiede le credenziali), che ai soggetti abilitati alla vendita al dettaglio (il Ministero ha fornito un dato di circa il 50 % di farmacie, parafarmacie e grossisti già in possesso delle credenziali per l’accesso al sistema)”.
 
“Sulla questione dell’entrata in vigore – ha aggiunto –  è da ricordare anche la presentazione di un emendamento da parte dei relatori al Dl ‘Semplificazioni’, che, se approvato, porterebbe, molto probabilmente, ad una decisa accelerazione della pubblicazione in Gazzetta del Decreto ministeriale. Secondo tale emendamento verrebbe previsto un doppio canale, ricetta cartacea e ricetta elettronica, per i farmaci destinati agli animali da compagnia.  Per quanto concerne la questione della prescrizione di farmaci contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope, nel prendere atto della nota del Ministero che ha confermato la necessità di utilizzare esclusivamente la ricetta cartacea per tutti i farmaci stupefacenti e psicotropi, veterinari e farmacisti si sono tuttavia accordati, ovviamente con il beneplacito del ministero, per poter semplificare l’attività prescrittiva del veterinario”.
 
Ferma restando, infatti, la procedura prevista per prescrizione di farmaci inseriti nella Tabella A (ricetta ministeriale a ricalco), i farmaci appartenenti a tutte le altre Tabelle (B,C,D) potranno anche essere prescritte dal veterinario stampando su carta la ricetta elettronica e apponendovi sopra il proprio timbro e la firma.  Ciò in quanto la ricetta elettronica contiene tutti gli elementi obbligatori necessari a decretarne la validità.
 
Federfarma ha ritenuto utile un richiamo agli obblighi di conservazione della documentazione delle prescrizioni veterinarie di medicinali stupefacenti, per i quali, come è noto, deve essere utilizzata esclusivamente la ricetta cartacea.
 
Altro dubbio sorto, se per tali ricette il tempo di conservazione obbligatoria della documentazione sia quello previsto dalla disciplina in materia di medicinali stupefacenti, vale a dire due anni dall’ultima registrazione per stupefacenti delle sezioni A, B C e sei mesi dalla spedizione per stupefacenti della sezione D, ovvero quello previsto dalla disciplina in materia di medicinali veterinari, vale a dire cinque anni per la ricetta per la ricetta in triplice copia e sei mesi per la ricetta non ripetibile.
Federfarma ha posto il quesito al ministero della Salute, ma non è ancora pervenuta la risposta.
 
Per quanto riguarda le modalità di utilizzo di una ricetta ripetibile, sono state confermate le norme vigenti che possono essere suddivise in due tipologie: prescrizione di un’unica confezione; prescrizione di due o più confezioni.
Nel primo caso di ricetta ripetibile contenente un’unica confezione, il sistema permetterà alle farmacie l’erogazione di non più di 5 confezioni.  Al contrario, nel secondo caso, ovvero ricetta ripetibile contenente più di una confezione, la ricetta viene bloccata dal sistema nel momento in cui vengono erogate tutte le confezioni prescritte.
 
Flessibilità dell’attività di enforcement. Infine, conclude Tobia, “le categorie sono state informate di una sostanziale comunione di vedute tra ministero della Salute e le Autorità regionali in merito all’attuazione di una sostanziale flessibilità, nei primi mesi di applicazione dell’erogazione esclusiva della ricetta elettronica, per quanto concerne l’attività di supervisione e controllo e, se del caso, sanzionatoria da parte delle Autorità pubbliche”.

23 gennaio 2019
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