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Massofisioterapisti. Basta con queste visioni da amarcord

di Cosma Francesco Paracchini

03 LUG - Gentile Direttore,
mi conceda, in quanto massofisioterapista iscritto all’elenco speciale ad esaurimento, di replicare alle inesattezze che riscontro nella lettera di Mauro Gugliucciello il quale esprime pareri da amarcord giuridica-giurisprudenziale del massofisioterapista. Premetto la legge n.145 del 2018 ed il DM 9.08.2019 hanno riportato le lancette dell’orologio al 1999 per tutti i massofisioterapisti, facendo una sanatoria degli errori commessi dalle Istituzioni.
 
Infatti Gugliucciello deve sapere che se fossero stati attivati i decreti attuativi della L. n.112 del 1998, come ricorda anche l’art.1 comma 2 del DM.10.07.1998 in attuazione al D.lgs 502/92, i corsi di massofisioterapista si sarebbero chiusi con l’anno scolastico 1998-99.
 
Peccato però che non vennero mai presentati i decreti attuativi della L. n.112 del 1998 e si proseguì con la proroga dei corsi di massofisioterapista come disposto dall’art.1 comma 3 del DM 10.07.1998, ragione per la quale si è giunti, dopo varie vicissitudini anche giurisprudenziali, alla legge n.145 del 2018 e relativo decreto attuativo 9.08.2019 quale rimedio ad una situazione che ha coinvolto non solo i massofisioterapisti.
 
Sempre in risposta a Gugliucciello: se da un lato le iscrizioni agli elenchi speciali ad esaurimento si sono chiuse alle ore 24 del 30.06.2020, è anche vero che, per quel che riguarda i massofisioterapisti, bisognerà attendere l’esito dei ricorsi presentati da quei colleghi che non hanno avuto la possibilità di iscriversi all’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, a causa di un cavillo temporale, a mio avviso del tutto superabile, con un’iscrizione con riserva all’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, nell’attesa che maturino il periodo di esperienza lavorativa superiore ai trentasei mesi.
 
Gugliucciello non considerando diversi fattori, solo qualche giorno fa su questa testata, prese posizione contro la richiesta di proroga per l’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento, presentata dall’Ordine dei TSRM, per permettere all’Ordine stesso di poter effettuare, con la calma dovuta, una corretta e minuziosa valutazione per l’iscrizione agli elenchi speciali per tutti i richiedenti a prescindere dall’elenco di riferimento.
 
L’equivalenza di cui si evince dalla L.n.145/2018 vale per i massofsioterapisti biennali che non parteciparono ai bandi disciplinati ai sensi del DPCM 26.07.2011. Con l’introduzione della legge n.145/2018, la quale ha modificato la legge 42/99, non si può negare che gli iscritti agli elenchi speciali godano, già in questo momento, del requisito di cui ai sensi dell’art.1 della stessa L.42/99: la natura giuridica del massofisioterapista da professione sanitaria ausiliaria, è stata modificata con la denominazione di professione sanitaria.
 
Altrimenti come avremmo potuto iscriverci al nostro elenco se non rientranti nell’alveo della legge n.42/99? Diversamente da quanto sostenuto da Gugliucciello, anche il MEF al 31.07.2019 sosteneva che era in atto un riordino della figura del massofisioterapista. In questa fase di riordino, ovviamente nessun massofisioterapista iscritto all’elenco speciale ad esaurimento, può pretendere l’equipollenza o l’equivalenza, perché questa fase non è ancora ultimata e l’Ordine dei TSRM lo può tranquillamente confermare per le motivazioni sopra riportate.
 
Invito quindi a verificare quanto scrissi su questa testata lo scorso 4.01.2020 e lo scorso 11.01.2020 anche nel merito del profilo professionale del massofisioterapista, considerato che la legge n.145 del 2018 ed il DM 9.08.2019 hanno riportato le lancette dell’orologio al 1999 per tutti i massofisioterapisti.
 
Per quel che concerne la questione Iva maldestramente sollevata da un interpello fatto all’Agenzia delle Entrate da una sigla di massofisioterapisti, vorrei ricordare sinteticamente quanto ormai definitivamente espresso dalla Corte di Cassazione Tributariaa sezioni unite, con orientamento monolitico che non conosce pronunce contrarie: l'attività dei massofisioterapisti può beneficiare dell'esenzione IVA ex art. 10 n.18 DPR 633/72. Le prestazioni dei massofisioterapisti formati con corsi biennali o triennali rilasciati ai sensi della legge 403/71, a prescindere dalla data di acquisizione del diploma, beneficiano a norma di legge dell'esenzione IVA come riportato nell'art. 10 n. 18 DPR 633/1972.
 
 
Sicuramente un aspetto ancora da definire per i massofisioterapisti, anche se ci sia augura che sia a breve, è un organismo di rappresentanza all’interno dell’Ordine dei TSRM. Rappresentanza che non può più essere delegata a sigle con numeri esigui rispetto agli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento.
 
Cosma Francesco Paracchini
Massofisioterapista

03 luglio 2020
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