Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Mercoledì 15 MAGGIO 2024
Regioni e Asl
segui quotidianosanita.it

Gli emendamenti delle Regioni alla manovra


05 SET - Ecco gli emendamenti presentati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alla manovra economica all’esame del Parlamento, in particolare si tratta degli emendamenti  al disegno di legge n. 2887 “Conversione in legge del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”:
 
Il presente documento prende le mosse dalle decisioni assunte dai rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome nel corso dell’Audizione presso le Commissioni congiunte Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati svoltasi il 25 agosto 2011. Le valutazioni in esso contenute tengono altresì conto ed aderiscono pienamente al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali del Senato sul disegno di legge n. 2887, di conversione in legge del decreto legge 138, nella seduta del 24 agosto 2011, soprattutto con riferimento ai rilievi di incostituzionalità formulati nei confronti delle norme del titolo IV del decreto dedicato alla “Riduzione dei costi degli apparati istituzionali” e comprendente le norme sulla composizione degli organi regionali e delle relative indennità (art. 14), sulla soppressione e la modifica dell’assetto degli organi delle province (art. 15), sulle unioni municipali e la modifica degli organi comunali (art. 16).
Fatte queste premesse, le Regioni, come del resto le Province ed i Comuni, contestano, innanzitutto sotto il profilo costituzionale ed ordinamentale, l’approccio complessivo della manovra finanziaria basata sull’equazione compressione della spesa = compressione dell’autonomia. L’obiettivo del contenimento della spesa – che ha già caratterizzato tutte le più recenti manovre di finanza pubblica ed ha riguardato in modo particolarmente sensibile proprio le regioni e gli enti locali, in misura ben maggiore alla loro stessa responsabilità nella complessiva spesa pubblica – è considerato, questa volta, talmente prioritario da giustificare un intervento tanto incisivo sull’autonomia di questi enti da minarne le stesse fondamenta costituzionali.
Molte delle disposizioni riferite alle Regioni sono accomunate dall’utilizzo di una analoga tecnica legislativa, consistente nella subordinazione dell’accesso ai meccanismi del federalismo fiscale (meccanismi sui quali si basa la stessa futura sopravvivenza delle autonomie territoriali) alla condizione dell’adeguamento degli ordinamenti regionali disposizioni statali di carattere estremamente dettagliato e stringente, che finiscono, comunque, per svuotarne l’autonomia costituzionalmente garantita. Ancor più incisivo è l’intervento su comuni e province, enti la cui autonomia costituzionale è parimenti garantita, ed il cui assetto viene direttamente modificato in palese deroga al disposto costituzionale.
E’ indubbio che in questo modo si realizza una violazione, sia diretta che indiretta, delle prerogative costituzionali; l’eccezionalità del contesto economico finanziario europeo e mondiale non può certo giustificare una palese deroga alla maggior parte delle disposizioni del titolo V della Costituzione.
 
  
PROPOSTE EMENDATIVE
  
EMENDAMENTO TPL
Al fine di attuare quanto previsto al comma 4 dell’art.32 del decreto legislativo 6 maggio 2001, n. 68, all’art.1, comma 13 del DL 13 agosto 2011, n.138 è aggiunto il seguente periodo: “ Il Fondo è incrementato di 1.100 milioni a decorrere dal 2012, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del patto di stabilità interno.”
Alle maggiori spese si provvede per l’anno 2012 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e a decorrere dall’anno 2013 mediante le risorse di cui all’art.7, comma 6 del DL 13 agosto 2011, n.138.
Motivazione
L’emendamento da seguito al punto 5 dell’Accordo Governo - Regioni del 16 dicembre 2010 e consente l’applicazione alle norme previste dagli articoli 32, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2001, n. 68 e articolo 14, comma 2 della legge 30 luglio 2010, n.122, dando piena attuazione al “federalismo fiscale” previsto dal DL 68/2011.
L’importo dei trasferimenti soppressi dalla legge 122/2010 relativi ai trasporti è di 1.635 milioni di cui 400 milioni sono già stati stanziati dall’art.21, comma 3,del DL 98/2011 a decorrere dal 2011.
 
EMENDAMENTO FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI
A decorrere dall’anno 2012, lo      stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui      all’art.20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.328, è incrementato di      900 milioni, le risorse sono escluse dal patto di stabilità nei limiti del      medesimo importo.
Alle maggiori spese si provvede per l’anno 2012 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
 Motivazione
Si ritiene indispensabile un rifinanziamento del Fondo nazionale politiche sociali per consentire agli enti territoriali di svolgere le loro funzioni soprattutto in questo momento in cui la situazione economica mette a dura prova le famiglie e le categorie più deboli della popolazione.
Inoltre occorre tenere presente che la delega in materia assistenziale che prevede il riordino in tale materia non può prescindere dalle competenze che la Costituzione assegna alle Regioni. Pertanto bisogna da subito avviare un Tavolo di confronto interistituzionale per non giungere impreparati alla scadenza de 2012.
 
EMENDAMENTO FAS
I FAS costituiscono una risorsa che consente di promuovere gli investimenti pubblici in una congiuntura economica particolarmente negativa quindi nel caso in cui il Governo ritenga di utilizzare le risorse FAS per coprire i tagli ai ministeri si richiede una ricostituzione di tali fondi a partire dal 2014 mantenendo inalterati i criteri di riparto 85/15.
Al comma 2 dell’art.1 è aggiunto il seguente periodo: “è esclusa dalla riduzione prevista dal comma 1 la quota regionale del fondo per le aree sottoutilizzate”.
Motivazione
L’emendamento mira a precisare che l’eventuale taglio dei fondi FAS deve riguardare solo la quota FAS statale. Ciò al fine di evitare che il taglio delle risorse ai ministeri si risolva in un ulteriore taglio di risorse solo a carico delle Regioni che peraltro andrebbero ad incidere sui PAR regionali già approvati dal CIPE e quindi su investimenti che si stanno realizzando determinando oltre a “buchi” nei bilanci regionali un freno allo sviluppo derivante da questi investimenti. Analoga criticità si verifica anche per le regioni sottoposte a piano di rientro  per  disavanzo sanitario che si sono avvalse dell’opportunità di utilizzare le risorse FAS ai fini della copertura del disavanzo.
Dopo il comma 2 dell’articolo 1e aggiunto il seguente comma:
"2-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole <> sono aggiunte le seguenti << e le risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico in attuazione delle previsioni di cui all'art. 2, comma 240, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni>>."
Motivazione
L'emendamento, in coerenza con il parere espresso dalla Commissione XIII, il 23 agosto, mira ad escludere dal taglio disposto dai commi 1 e, soprattutto, 2 dell'art. 10 del DL 138/2011 le risorse assegnate dall'art 2 comma 240 della legge 191/2009 (finanziaria 2010) per la realizzazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico. Si tratta di risorse già programmate dal Ministero dell'Ambiente attraverso specifici accordi di programma già sottoscritti con tutte le Regioni, di intesa con le autorità di bacino interessate e con il dipartimento nazionale della protezione civile, in cui sono stati individuati gli interventi urgenti da finanziare. Per tutte le Regioni sono stati già nominati i commissari straordinari competenti per la realizzazione degli interventi i quali hanno già provveduto ad avviare le relative attività, che sono come noto finalizzate a tutelare l'incolumità delle persone in un territorio gravemente esposto al rischio di frane ed alluvioni.
 
EMENDAMENTI TITOLO IV – RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Articolo 14
L’articolo 14 è soppresso.
Motivazione
La norma presenta numerosi profili di incostituzionalità con riferimento agli artt. 122 e 123 della Costituzione. Da un lato si viola l’art. 122 della Costituzione, che prevede che il legislatore statale possa dettare norme di principio solo in materia di sistema elettorale ed elettorato passivo, non già in materia di determinazione del numero dei membri degli organi regionali; dall’altro, si viola l’articolo 123, primo comma, della Costituzione, che attribuisce a ciascuna regione, attraverso il proprio statuto, la facoltà di determinare la forma di governo e i relativi princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. In questo senso si esprime, del resto, testualmente, il parere della Commissione affari costituzionali del Senato.
La salvezza, pur prevista, dell’ autonomia statutaria e legislativa delle regioni è solo formale, in quanto i parametri previsti in norma, che riguardano, per l’appunto, il numero dei consiglieri regionali, quello degli assessori, la definizione della loro indennità e del loro regime previdenziale oltre che l’istituzione di un Collegio di revisione dei conti della Regione, appaiono delineati in termini del tutto perentori, in modo tale da non lasciar spazio ad alcun margine di scelta legandola, peraltro, alla collocazione della Regione nella classe degli enti territoriali più virtuosi nell’ambito della definizione del patto di stabilità interno, ai sensi dell’ art. 20, comma 3, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111).  Per le Regioni a statuto speciale, l’adeguamento alle norme statali rappresenta una condizione per l’applicazione dell’art. 27 della legge sul “federalismo fiscale” (n. 42 del 2009)
Pur confermando la volontà delle Regioni di contribuire attivamente al confronto sulla riduzione dei costi della politica non può che rimarcarsi come tutti gli interventi in tal senso debbano necessariamente inserirsi in un quadro giuridico rispettoso dell’autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e attraverso interventi legislativi.
Una volta stralciate le norme che per la loro evidente illegittimità costituzionale non possono trovare ingresso nell’ordinamento, le questioni di fondo e i seri obiettivi di riduzione dei costi della politica devono essere discussi in una sede istituzionale idonea ad affrontare la generalità e la complessità dei problemi nella loro interrelazione e con la garanzia del rispetto del ruolo costituzionale di ciascun livello. In tale sede possono essere riconsiderati gli obiettivi già condivisi e sottoscritti nel Patto interistituzionale per il contenimento dei costi delle Istituzioni del 12 luglio 2007, a partire dalla individuazione di parametri coerenti con l’obiettivo di riduzione dei costi di funzionamento per ciascun livello statale, regionale e locale.
 
Articolo 15
L’articolo 15 è soppresso.
Motivazione
La norma proposta viola l’articolo 133 della Costituzione, nella parte in cui disciplina un diverso procedimento per la revisione delle circoscrizioni provinciale -  prevedendo la soppressione delle Province con meno di 300.000 e con una superficie inferiore a 3000 chilometri quadrati. - non considerando la libera iniziativa dei comuni prevista dalla Carta Costituzionale, né l’intervento del parere della Regione nel procedimento. Non sembra sufficiente , peraltro, dichiarare che la soppressione viene effettuata - come dice l’incipit dell’articolo– “in attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale”, per salvare la disposizione in commento dagli evidenti problemi di violazione dell’art. 133 Cost.  Il palese contrasto di tale articolo con l’art. 133, primo comma Cost. è del resto sottolineato anche dal già richiamato parere della Commissione affari costituzionali del Senato.
 
Articolo 16
L’articolo 16 è soppresso.
Motivazione
La norma proposta appare non solo insostenibile e di difficilissima attuazione ma anche palesemente incostituzionale. Vi è, da un lato, la palese violazione dell’art. 114 Cost., laddove annovera i comuni tra gli enti autonomi, costitutivi della Repubblica, con propri statuti, poteri e funzioni: ciò in quanto, per effetto della costituzione del nuovo ente associativo obbligatorio, il comune sotto i 1000 abitanti resta totalmente privo di funzioni, e privato del proprio organo rappresentativo in contrasto con lo stesso principio democratico che informa l'ordinamento repubblicano. La lesione del principio democratico è evidenziata con particolare enfasi anche dalla Commissione affari costituzionali del Senato.
Appare evidente, inoltre, la violazione dell’art. 133, secondo comma Cost., laddove si opera una fusione impropria in deroga alla procedura ivi dettata, che non solo affida alla Regione la competenza legislativa in materia, ma prevede l’obbligatoria consultazione delle popolazioni interessate.
Va rilevato, inoltre, che mediante la creazione delle Unioni municipali il legislatore statale finisce per istituire ulteriori enti locali, che, come le Comunità montane, dovrebbero essere di competenza del legislatore regionale, come ormai più volte affermato dalla Corte Costituzionale; e viene a soprapporsi senza alcun coordinamento all’attuale assetto delle forme associative intercomunali (in particolare, proprio le Unioni di comuni e le Comunità montane), e della relativa legislazione regionale.
Appare, complessivamente, evidente anche la violazione del principio costituzionale di sussidiarietà che viene a concretizzarsi ogni qual volta lo Stato pretenda dal centro di articolare il mondo dell’autonomia locale, unilateralmente (cioè senza neppure i contemperamenti derivanti dall’applicazione del principio di leale collaborazione).
 
EMENDAMENTI ANTICIPO DEL FEDERALISMO FISCALE
Il comma 10 dell’art.1 è sostituito dai seguenti:
 “10. Al comma 1 dell’art.7 del decreto legislativo del decreto legislativo 6 maggio 2001, n. 68, la parola “2013” è sostituita con “2012”.
10 bis. Al fine di attuare quanto previsto al comma 1 dell’art.7 e al comma 4 dell’art.32 del decreto legislativo 6 maggio 2001, n. 68, sono rifinanziati per l’importo di 3.400 milioni i trasferimenti erariali soppressi dall’art.14, comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.
10 ter. Il primo, secondo, terzo e quarto periodo del comma 2, dell’art.14 della legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati.
10 quater. A decorrere dall’anno 2012 l’aliquota dell’addizionale IRPEF è rideterminata in aumento in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti, ai trasferimenti statali soppressi del valore di cui al comma 10 bis e 10 ter secondo le disposizioni di cui all’art.2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Sono contemporaneamente sono ridotte le aliquote dell’IRPEF di competenza statale.
10 quinquies. – Le risorse destinate a legislazione vigente ai rimborsi e alle compensazioni relative alle imposte sono ridotte dell’importo di 1.700 milioni a decorrere dall’anno 2012, per il finanziamento degli ulteriori 1.700 milioni si provvede a decorrere dall’anno 2012 mediate l’incremento degli importi indicati nella tabella di cui all’allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, alla voce «indebitamento», riga «totale», per 1.700 milioni.
10 sexies. .   All'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)       al comma 1, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2013", sono sostituite dalle seguenti: " a decorrere dal 1° gennaio 2012".
Motivazione
L’emendamento da seguito al punto 5 dell’Accordo Governo - Regioni del 16 dicembre 2010 e consente l’applicazione alle norme previste dagli articoli 7 del decreto legislativo 6 maggio 2001, n. 68 e articolo 14, comma 2 della legge 30 luglio 2010, n.122, dando piena attuazione al “federalismo fiscale” previsto dal DL 68/2011. La quantificazione del rifinanziamento dei trasferimenti è pari ai tagli previsti dalla legge 220/2010 al netto dei trasferimenti sul TPL per cui è stato predisposto apposito emendamento. Peraltro queste erano solo una parte delle risorse individuate dalla COPAFF nella Relazione sul federalismo fiscale ai fini della fiscalizzazione per cui non erano necessari ulteriori approfondimenti rispetto alla quantificazione. Infatti il totale dei trasferimenti destinati alla fiscalizzazione per le Regioni era di 7.485 milioni. (Vedi tabella 1 e 6 , allegato 2, della Relazione sul federalismo fiscale della COPAFF).
Inoltre, l’emendamento mira ad anticipare al 2012 la possibilità di istituire nuovi Tributi Regionali (Emissioni Sonore degli Aeromobili, già previsto nel testo del Decreto, oltre ad altri di nuova istituzione).
 
All’art. 1 del DL 138/2011 dopo il comma 10 è aggiunto il seguente 10 bis
All’articolo 9 del DLgs 68/2011 è apportata la seguente modificazione: al comma 2 sono eliminate le parole “riferibile al concorso della Regione nell’attività di recupero fiscale.”
Motivazione
Il testo del decreto legislativo approvato non corrisponde né al parere della Commissione bicamerale in materia di federalismo fiscale né al testo approvato in conferenza unificata pertanto se ne richiede la riformulazione in base a tale accordo.
 
All’art. 1, dopo il comma 10-bis è inserito il seguente comma:
 “10-ter. All’articolo 23 del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma 5 bis: “5 bis. Le aliquote IRAP vigenti in ciascuna regione nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011, qualora siano state variate in base a quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 con riferimento ai soggetti di cui al comma 5, sono rideterminate in misura tale da mantenere inalterata la variazione percentuale rispetto all’aliquota di base valida fino all’entrata in vigore del presente provvedimento.””
Motivazione
Comma 10-ter
Con il presente emendamento viene integrato quanto previsto dall’art. 23, comma 5 del DL 98-11, che fissa in termini assoluti le nuove aliquote IRAP per i soggetti di cui all’articolo 6 e all’articolo 7 del D.lgs. 446/1997 e per le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, in modo da salvaguardare gli aumenti regionali già vigenti.
In assenza dell’approvazione della presente proposta, le singole Regioni interessate, per salvaguardare la quota di manovra fiscale, dovrebbero modificare con legge la propria aliquota, con il rischio di intercorrere in possibili ricorsi da parte dei contribuenti per violazione dell’irretroattività delle norma tributarie (ai sensi dell’articolo 3, legge 212/2000, statuto del contribuente). Si ricorda infatti che l’aumento delle aliquote IRAP apportato dall’articolo 23 del decreto in oggetto entra in vigore già dal periodo d’imposta in corso (attraverso una deroga esplicita allo statuto del contribuente prevista al comma 6 dell’articolo 23).
 
EMENDAMENTO PER FAVORIRE INVESTIMENTI
Dopo la lett.g - quater, del comma 129 dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220 è aggiunta la seguente lettera g - quinquies):
 “g – quinquies). dele spese in conto capitale non finanziate da indebitamento ossia per l’importo del differenziale fra entrate correnti  e spese correnti in surplus rispetto alla previsione di risparmio pubblico previsto nelle rispettive leggi regionali di bilancio.”
Motivazione
L’emendamento permette alle regioni che svolgono una oculata politica di risparmio sulle spese correnti di poter investire le risorse senza essere penalizzate dai vincoli del patto di stabilità interno.
 
EMENDAMENTO PER ALLEGGERIRE DEL 75% L’ONERE PER IL RISPETTO DEI LIMITI POSTI DAL PATTO DI STABILITA’ PER LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Al comma 5 del decreto legge 98/2011 convertito nella legge 111/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
       i.        Le lettere a), b) sono sostituite dalle seguenti:
a) le regioni a statuto ordinario complessivamente per 1.525 milioni di euro (in precedenza 6.100 milioni) a decorrere dall’anno 2012;
b) le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano complessivamente per 750 milioni di euro (in precedenza 3.000 milioni) a decorrer dall’anno 2012;
È aggiunto il seguente comma 5 bis:
“5 bis. La copertura avviene tramite una pari riduzione delle dotazioni dei Ministeri per 6.825 milioni di euro dal 2012 degli importi indicati nella tabella di cui all’allegato C) al DL 98/2011, convertito con modificazioni nella Legge 111/2011.
Motivazione
In considerazione degli effetti compositi del DL 78/2010, del DL 98/2011 e del DL 138/2011 l’onere a carico degli enti territoriali relativi al patto di stabilità è il seguente:
Il peso del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità è sperequato con un’incidenza spropositata rispetto alle dimensioni di bilancio a sfavore degli enti territoriali. Si propone un riequilibrio con onere a carico delle Amministrazioni centrali dello Stato.
 
EMENDAMENTO PER IL RISPETTO DEL PATTO DELLA SALUTE
All’art. 17 comma 1 del DL 98 2011 convertito con Legge 2011/2011 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Il fabbisogno sanitario nazionale è incrementato per l’anno 2013 di 2.500 milioni e per l’anno 2014 di 5.000 milioni.” Conseguentemente le parole “al primo periodo” sono sostituite con “ai periodi precedenti”.
Motivazione:
L’obiettivo è il reintegro integrale dei tagli previsti sulla sanità con copertura da recupero dell’evasione fiscale.
Inoltre si ribadisce che l’articolo 26 comma 1 del DLgs 68/2011 conferma che il fabbisogno nazionale sanitario standard è determinato (…) tramite intesa, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza.
 
EMENDAMENTO PER ELIMINARE I TICKET IN SANITA’ NEL 2011
Si propone l’eliminazione dei ticket in sanità tramite il reintegro del finanziamento pari a 381,5 milioni di euro da reperire applicando una maggiore accisa sui tabacchi.
Motivazione:
L’obiettivo è quello di finanziare la mancata copertura dei ticket in sanità per la seconda parte del 2011 stimabili in circa 381,5 milioni di euro da recuperare tramite una maggiore accisa sui tabacchi così come convenuto con i Ministri del Governo.
 
EMENDAMENTO TREDICESIMA MENSILITA’ DIPENDENTI
All’articolo 1 del D.L. n. 138/2011, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
“7bis. La disposizione di cui al comma 7 non si applica alle regioni e Province autonome.”
Motivazione
Per le Regioni vale l’obiettivo previsto dal patto di stabilità interno che già incorpora pesanti  tagli di spesa. Sono già previste numerose  sanzioni per gli enti  che non rispettano il patto di stabilità. La norma peraltro risulta essere incostituzionale sia perché entra nelle politiche di spesa specifiche sia perché l’atto che introduce il differimento della 13° mensilità è adottato da un organo esterno alla Regione.
 
EMENDAMENTO DESTINAZIONE MAGGIORI ENTRATE
Al comma 36 dell’art.2 dopo le parole “maggiori entrate” sono aggiunte “riferite al livello statale”
Motivazione
Solo le maggiori entrate del livello di governo statale sono riservate all’erario. Le eventuali maggiori su tributi e imposte di altri livelli di governo sono a loro spettanti.
 
EMENDAMENTO SOPPRESSIONE ENTI
Al comma 31 dell’art.1 dopo le parole “con esclusione” sono inserite le seguenti “di quelli regionali e locali”.
Motivazione
Nell’ambito di un articolo con molteplici disposizioni finalizzate alla riduzioni della spesa si colloca il comma 31 che è specificatamente diretto agli enti pubblici non economici. La norma prevede la soppressione al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, degli enti pubblici non economici inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con una dotazione organica inferiore a 70 unità. Le esclusioni dalla soppressione di tali enti sarà determinato con apposito DPCM. Le funzioni esercitate da tali enti soppressi sono attribuite all’ amministrazione vigilante ovvero nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. Il riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all’elenco ISTAT implica che potrebbero rientrare tra gli enti pubblici non economici soppressi anche enti regionali.
 
EMENDAMENTO TIROCINI
I Tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all’ espletamento delle iniziative medesime.
Fatta eccezione per specifiche iniziative di inserimento al lavoro di gruppi svantaggiati promossi dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle regioni e dalle province, nonché per gli immigrati nell’ambito dei decreti flussi, i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento, i tossicodipendenti gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curricolari non possono avere durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neolaureati entro o non oltre diciotto mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.
Per i giovani che abbiano assolto il diritto dovere all’istruzione e alla formazione e siano privi di diploma, di qualifica di istruzione e formazione professionale o che abbiano abbandonato un percorso universitario, i tirocini non curricolari possono essere attivati entro il 25°anno di età per una durata non superiore a 12 mesi, proroghe comprese.
 
EMENDAMENTI REGIONI  A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME
Alla lett.c), del comma 8, dell’articolo 1 (Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nella medesima lettera, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: “nel rispetto di quanto previsto nei rispettivi statuti speciali, delle relative norme di attuazione e di quanto stabilito dall’art.27 della legge 5 maggio 2009, n.42”.
Motivazione
La proposta di emendamento è diretta a coordinare la disposizione generale che definisce la misura complessiva del concorso delle autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica (contenuta nella lettera b) del comma 5 dell’articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011), con i processi di attuazione del federalismo fiscale in base ai quali le autonomie speciali hanno già assunto impegni per il risanamento della finanza pubblica e definito le relative modificazioni statutarie e dei propri  assetti finanziari.
2.- Dopo il comma 2 dell’articolo 19 (Disposizioni finali) è inserito il seguente comma:
“2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei propri statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”
Motivazione
La proposta di emendamento è diretta ad introdurre una generale formula di salvaguardia delle prerogative delle autonomie speciali.
Detta formulazione è diretta a specificare che le norme introdotte dallo Stato si applicano compatibilmente con le specifiche previsioni degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

05 settembre 2011
© Riproduzione riservata
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy