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Il coronavirus e il ruolo dei medici competenti

di Domenico Della Porta

La Consulta Italiana Interassociativa della Prevenzione rimarca come in questa situazione iI Medico Competente rappresenta il principale consulente del datore di lavoro insieme al Servizio di Prevenzione e Protezione, per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per i lavoratori della sanità, ed in particolare per declinare correttamente le indicazioni di carattere generale (rispetto della distanza interpersonale, igiene delle mani, pulizia delle superfici, lavoro a distanza, uso corretto dei DPI, accesso alle mense e agli spogliatoi per evitare affollamento, ecc).

14 MAR - Ai Medici Competenti, ma anche ai Servizi di Prevenzione e Protezione, in primis delle Aziende Sanitarie, viene confermata piena fiducia, oltre a riconoscere adeguata e specifica preparazione per la gestione della prevenzione degli operatori sanitari chiamati ad un impegno sicuramente straordinario in questo periodo di emergenza da Covid 19.

“Di fronte ad uno scenario di tipo 3, nel quale non vi sono più solo focolai sporadici ben identificabili, ma contagi diffusi su tutto il territorio nazionale, ha detto Susanna Cantoni, presidente della Consulta Italiana Interassociativa della Prevenzione (CIIP), abbiamo creduto utile qualche giorno fa pubblicare un sintetico documento dedicato al ruolo del Medico Competente. Si tratta di una figura con compiti ben precisi nello scenario della sanità pubblica, ha aggiunto la Cantoni, il cui obiettivo è quello di ridurre, ma soprattutto di rallentare la diffusione del contagio, per diminuire la pressione sul Servizio Sanitario Nazionale.”

“In questa situazione iI Medico Competente rappresenta il principale consulente del datore di lavoro - viene sottolineato nel documento - insieme al Servizio di Prevenzione e Protezione, per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per i lavoratori della sanità, ed in particolare per declinare correttamente le indicazioni di carattere generale (rispetto della distanza interpersonale, igiene delle mani, pulizia delle superfici, lavoro a distanza, uso corretto dei DPI, accesso alle mense e agli spogliatoi per evitare affollamento, ecc.) secondo le caratteristiche specifiche dell’attività produttiva.”

Per contro la sorveglianza sanitaria in senso stretto è rappresentata da visite mediche che non hanno quasi mai carattere di urgenza perché legate a scadenze di legge annuali o pluriennali. Nel contempo l’attività viene svolta a volte al di fuori di uno studio o ambulatorio medico (presso il luogo di lavoro, in un camper attrezzato, ecc.) in condizioni, quindi, in cui vi può essere una oggettiva difficoltà a garantire idonee misure per prevenire la diffusione del contagio.

Alla luce di queste considerazioni si ritiene che, al fine di limitare al massimo le occasioni di contatto e le necessità di spostamento, le visite mediche periodiche ed i relativi accertamenti diagnostici possano essere sospesi per tutto il tempo in cui saranno in vigore le attuali misure restrittive sulla mobilità e sull’affollamento dei locali di uso collettivo.

A tal fine, in attesa di un intervento ministeriale, peraltro richiesto dalla CIIP, si ricorda che l’art. 41, comma 1, lettera b) riserva al medico competente la facoltà di stabilire la periodicità delle visite mediche in funzione della valutazione del rischio.

Continuano ad effettuarsi le visite a carattere d’urgenza quali ad esempio preassuntive, da rientro dopo assenza di 60 giorni per motivi di salute, di rientro dopo periodo di quarantena, di cambio mansione e a richiesta.

Di grande utilità la collaborazione del medico competente con i medici di medicina generale e con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL. Nelle visite a richiesta ed in tutte le altre situazioni considerate urgenti il medico competente può valutare l’opportunità di eseguire la visita o posticiparla sulla base di un colloquio anamnestico telefonico con il lavoratore. Particolare attenzione deve essere riservata ai casi in cui la richiesta riguarda condizioni di ipersuscettibilità all’infezione COVID19.

Le visite mediche devono essere svolte presso uno studio medico o comunque un ambiente destinato ad uso sanitario, rispettando le indicazioni precauzionali previste per la prevenzione della diffusione delle infezioni delle vie respiratore, prendendo a riferimento le indicazioni della Circolare n.5443 del 22 Febbraio 2020 del Ministero della Salute indirizzate ai MMG (evitare l’affollamento nella sala di attesa, dotarsi di DPI, disinfettare e sanificare gli ambienti e le superfici, ecc.).

Le persone che presentano sintomi di infezioni delle vie respiratorie anche in assenza di febbre, non devono recarsi al lavoro né alla visita del medico competente Merita infine ricordare l’importanza strategica che può rivestire il medico competente nell’attività di informazione ai lavoratori su quanto sta accadendo e sui comportamenti da adottare sia sul lavoro che nella vita quotidiana, in questo momento in cui l’evoluzione dell’epidemia dipende in modo determinante dalla percezione del rischio e dai conseguenti modi di agire da parte di tutti noi.

Non a caso nelle Linee Guida elaborate dalla Conferenza Stato Regioni di alcuni anni fa hanno sottolineato che la professionalità richiesta al medico competente deve garantire ai clienti prestazioni con caratteristiche di qualità e quindi deve basarsi su:
 
·       specifiche conoscenze ed esperienze professionali dei danni e dei rischi correlati nei luoghi di lavoro;
·       adeguate conoscenze dei protocolli sanitari da attuare e dei sistemi diagnostici predittivi di alterazioni precoci per esposizioni a tossici industriali;
·       capacità informativa e formativa;
·       adeguate conoscenze in campo di psicologia del lavoro, organizzazione del lavoro, fatica mentale ed ergonomia;
·       adeguate conoscenze delle norme di prevenzione nei luoghi di lavoro.
 
Al medico competente spetta l’avvio di interventi di prevenzione primaria da attuare mediante approcci multidisciplinari con le altre figure tecniche presenti in azienda; in taluni casi è possibile che sia necessaria la collaborazione di un medico competente per la valutazione del rischio (es. carichi pesanti, agenti biologici), pur non essendo indispensabile l'effettuazione di accertamenti sanitari periodici.
 
Non va tralasciata, poi, la prevenzione secondaria che deve prevedere un forte impegno nella tutela psicofisica del lavoratore, tenendo conto del lavoro e delle condizioni nelle quali esso si effettua e dell’adattamento fisico e mentale dei lavoratori nello svolgimento delle attività a cui sono preposti.
 
Questi sono risultati perseguibili dal medico competente aziendale attraverso l’acquisizione di una raffinata esperienza e sensibilità nel rilevare i primi segni biologici e psicologici di esposizione ai rischi in ambiente di lavoro (campo di analisi preclinica) e la capacità di affrontare le nuove situazioni di rischio individuate dall’osservazione scientifica (malattie correlate al lavoro).
 
 
Domenico Della Porta
Docente di Medicina del Lavoro Università Telematica Internazionale Uninettuno – Roma
Referente Nazionale Federsanità ANCI per l’Igiene, la Prevenzione e Sicurezza nelle Strutture Sanitarie

14 marzo 2020
© Riproduzione riservata

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