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Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati e nuove formulazioni


17 FEB - Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati e nuove formulazioni

ART. 7.
Al comma 1, dopo le parole:decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, aggiungere le seguenti:in conformità a quanto disposto dal comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
7. 50.Il Relatore.
(Approvato)
 
Al comma 1, capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole:di struttura complessa, aggiungere le seguenti:e i ricercatori universitari di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, al secondo periodo, sostituire le parole:e su valutazione del con le seguenti:sentito il.
7. 2.(Nuova formulazione)Barani.
(Approvato)
 
Ai comma 1, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale universitario medico e sanitario delle analoghe professionalità della dirigenza del Servizio sanitario nazionale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
7. 5.Palagiano, Mura.
(Approvato)

 

ART. 8.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

 

Art. 8-bis.

(Assicurazione obbligatoria del professionista).
1. In attuazione di quanto previsto dalla lettera e)del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionale, il Ministro della salute, d'intesa con l'Associazione nazionale fra le imprese Assicuratrici (ANIA), le regioni e i rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici (FNOMCeO), sentite le associazioni mediche e delle professioni sanitarie, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza Sanitaria nell'ambito del quale sono concordati in regime convenzionale, propone modelli nazionali di polizza assicurativa RCT del personale medico, del personale sanitario e delle aziende sanitarie, tenendo conto dei seguenti criteri:
a)obbligo delle compagnie ad assicurare il professionista richiedente;
b)possibilità per le compagnie di disdettare la polizza o di incrementare il premio solo a seguito dell'accertamento effettivo della responsabilità professionale;
c)divieto di applicazione di clausole unilaterali o vessatorie;
d)competenza specifica dei periti assicurativi chiamati a valutare la responsabilità medica;
e)adeguata valutazione delle specifiche caratteristiche di ciascuna specializzazione medica.
2. Per quanto riguarda l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione con lo stesso, le regioni possono delegare le aziende sanitarie a provvedere all'obbligo assicurativo di cui al comma 1 o provvedere con modalità differenti.
3. Le polizze per la responsabilità professionale attualmente in essere rimangono invariate sino alla loro naturale scadenza.
8. 04.(Nuova formulazione)Il Relatore.
 
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, al fine di garantire la protezione dalle radiazioni dei pazienti e degli operatori, deve essere prevista la valutazione di sicurezza delle tecnologie radiologiche di cui al decreto legislativo n. 187 del 2000, garantendo il coinvolgimento delle strutture di fisica medica.
8. 1.Pedoto.
(Approvato)
 
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, possono costituire, nei loro ambito, organismi o enti no-profit, per la raccolta di fondi atti all'acquisizione di tecnologie sanitarie ritenute di interesse strategico per lo sviluppo della risposta sanitaria aziendale.
8. 2.Palagiano, Mura.
(Approvato)
 
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Collegio sindacale e pubblicità degli atti).
1. Le periodiche verifiche di cassa e le relazioni sull'andamento delle attività delle Aziende sanitarie ed ospedaliere svolte dal collegio sindacale devono essere rese note al pubblico anche mediante la pubblicazione nei siti web delle aziende.
8. 02.(Nuova formulazione)Miotto.
(Approvato)

17 febbraio 2012
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