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Ferite da taglio in ospedale. In Gazzetta il Dlgs per prevenirle


Il datore di lavoro dovrà assicurare la formazione e le risorse necessarie per la sicurezza dei professionisti sanitari che utilizzano strumenti da taglio e da punta, come le siringhe. Al lavoratore ferito saranno garantite profilassi, esami medici e anche assistenza psicologica. Il testo del decreto.

11 MAR - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2014 il Decreto Legislativo n. 19 del 19 febbraio 2014 che recepisce la direttiva 2010/32/UE in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

L’obiettivo è prevenire tra gli operatori sanitari gli incidenti legati all’utilizzo di strumenti da taglio e punta, come ad esempio le siringhe. Le disposizioni si applicano a tutti i lavoratori occupati in attività sanitarie, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, compresi, ad esempio, anche gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria.

Per riuscirvi sono affidati al datore di lavoro molteplici obblighi che serviranno a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il personale, ad esempio, dovrà essere adeguatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti.

Dovranno essere adottare misure idonee ad eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite ed infezioni sul lavoro attraverso l'elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto delle tecnologie più avanzate, dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all'esercizio della professione e dell'influenza esercitata sui lavoratori dall'ambiente di lavoro.

Il datore di lavoro “mai” dovrà “supporre inesistente un rischio”, anzi, dovrà “assicurare adeguate misure di sensibilizzazione attraverso un'azione comune di coinvolgimento dei lavoratori e loro rappresentanti” e “pianificare ed attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro interessati”. Dovrà inoltre promuovere la segnalazione degli infortuni, al fine di evidenziare le cause sistemiche.

Qualora la valutazione evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro dovrà adottare le misure necessarie, ad esempio installare i contenitori per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta in posizioni quanto più vicini possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati. Dovrà anche stabilire l’eliminazione dell'uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario o il divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture.

In caso di ferimento, all’operatore dovranno essere prestate cure immediate inclusa la profilassi post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del caso, l'assistenza psicologica.

Per il datore di lavoro che non attua le disposizioni previste per la valutazione dei rischi è previsto l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro. Il datore di lavoro e i dirigenti che non mettono in atto misure di prevenzione specifiche sono è previsto l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro.
 

11 marzo 2014
© Riproduzione riservata

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