Osteopatia. Ecco l’emendamento De Biasi (PD) per istituzione e definizione della professione di osteopata. Previsto anche l’Albo
Previsto anche un decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute per definire l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia. Alla Stato Regioni il compito di sancire le equipollenze dei titoli di studio per gli osteopati già in attività. L'emendamento al ddl 1324 (Sperimentazioni cliniche e riforma ordini) all'esame della Commissione Sanità del Senato.
10 LUG - Se ne era parlato in occasione del Primo congresso nazionale del Registro degli Osteopati d’Italia il
22 maggio scorso quando in una lettera ai congressisti il ministro Lorenzin annunciava la prossima presentazione di un emendamento
al ddl 1324, sulle sperimentazioni cliniche e la riforma degli ordini, per regolamentare la professione dell’osteopata.
E ora l’emendamento c’è, è a firma della relatrice al provvedimento in Commissione Sanità del Senato
Emilia Grazia De Biasi (PD) che della Commissione è anche presidente e porta il numero 3.01 - testo 2, (il testo 1 di precedente formulazione è considerato superato dalla stessa presentatrice che è sempre De Biasi).
La proposta ha avuto il paluso di alcune associazioni e istituti di formazione di osteopatia, in particolare il
Roi e lo
Iemo, ma anche molti dubbi da parte di altri (
vedi articolo a parte). Decisamente contrarie invece le altre professioni sanitarie,
fisioterapisti in testa.
Ecco il testo:
3.0.1 (testo 2)
La Relatrice
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Istituzione e definizione della professione dell'osteopata)
1. È istituita la professione sanitaria di osteopata.
2. L'osteopata è il professionista sanitario che, in possesso di laurea abilitante o titolo equipollente, svolge la propria attività sulla base delle competenze individuate secondo le procedure previste dall'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 della legge 1 febbraio 2006, n.43.
3. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia.
4. Con successivo Accordo Stato-Regioni sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1.
5. È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione sanitaria di osteopata.
6. Possono iscriversi all'albo istituito ai sensi del comma 5, i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria in osteopatia di cui al comma 3, e i soggetti in possesso dei titoli ai sensi del comma 4.
10 luglio 2015
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