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Obbligo vaccinale. Il Tar Brescia sospende l’esclusione di un bambino dall’asilo nido


Il Municipio aveva contestato la mancata presentazione della documentazione rilasciata dalla Asl attestante l'avvenuta vaccinazione del piccolo, la sua prenotazione o l'esonero dalla stessa, entro il termine del 10 marzo fissato dalla legge. Per i genitori, invece, l'obbligo è "del tutto illegittimo" ed il termine del 10 marzo sarebbe rivolto solo alle famiglie che hanno dichiarato con autocertificazione la copertura dei figli. Fissata al 4 aprile la trattazione collegiale per la Camera di Consiglio. IL TESTO

16 MAR - Il Tar Brescia ha accolto l'istanza dei genitori di un bambino non vaccinato e per questo escluso dalla frequentazione dell'asilo comunale di Lovere (Bergamo). Ne è stato così autorizzato il ritorno presso la scuola di infanzia ed è stata fissata la trattazione collegiale per la Camera di Consiglio del 4 aprile. 
 
Il Municipio aveva contestato la mancata presentazione della documentazione rilasciata dalla Asl attestante l'avvenuta vaccinazione del piccolo, la sua prenotazione o l'esonero dalla stessa, entro il termine del 10 marzo fissato dalla legge. I genitori, invece, hanno sostenuto di essere in regola avendo presentato in data 7 settembre 2017 "al fine di ottemperare alla normativa vigente" la richiesta inoltrata a mezzo lettera raccomandata all'Asl "al fine di sostenere un colloquio inerente l'obbligo vaccinale introdotto".
 
Seconto quanto dichiarato dal loro avvocato difensore, i genitori sostengono che l'obbligo di documentare le avvenute vaccinazioni entro il 10 marzo sia "del tutto illegittimo, e che debba essere rivolto solo alle famiglie che hanno dichiarato con autocertificazione la copertura dei propri figli".
 
Il Tar ha dunque deciso di sospendere la misura di esclusione del minore dall'asilo nido, lasciando spazio alla successiva disamina del ricorso, che consentirà di fare chiarezza sulla correttezza delle linee guida dettate dal Miur, Ministero della Salute e Regione Lombardia.

16 marzo 2018
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