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Dat: “Registri aperti e nessun vincolo”. Ecco le indicazioni del Consiglio di Stato per istituzione Banca dati nazionale. Ora la legge può partire 


La Commissione speciale del Consiglio di Stato risponde a 5 quesiti posti dal Ministero della Salute e fissa il perimetro entro cui istituire la Banca dati nazionale delle Dichiarazioni anticipate di trattamento. “Le DAT non devono avere alcun vincolo di contenuto” ed “è necessario che ci sia certezza sulla corretta formazione della volontà del dichiarante”. IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO.

31 LUG - La Banca dati nazionale deve contenere copia delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario. Inoltre il registro nazionale dev’essere aperto anche a tutti coloro che non sono iscritti al Ssn. E ancora, le DAT non devono avere alcun vincolo di contenuto e spetterà al Ministero della Salute mettere a disposizione un modulo-tipo per facilitare il cittadino a rendere le DAT. E poi, dato che le DAT servono ad orientare l’attività del medico, è necessario che ci sia certezza sulla corretta formazione della volontà del dichiarante (anche qui servirà un modulo ad hoc). Infine alle DAT potrà accedere il medico e il fiduciario sino a quando è in carica.
 
Sono queste le principali indicazioni fornite dalla commissione speciale del Consiglio di Stato al Ministero della Salute per l'istituzione della Banca dati nazionale delle Dat. La risposta di Palazzo Spada sblocca di fatto il provvedimento e risponde ai cinque quesiti che il ministero della Salute aveva posto il 22 giugno. 

Queste, in sintesi, le risposte ai quesiti del ministero.

Il primo è relativo alla capacità di chi rilasciata del DAT: deve essere un soggetto maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il ministero chiede “se la banca dati, istituita presso questo ministero, debba intendersi solo quale strumento finalizzato ad annotare ed attestare solo l’avvenuta espressione delle DAT nonché ad indicare ove la stessa sia reperibile, ovvero contenere essa stessa copia della disposizione anticipata di trattamento eventualmente resa”.

La risposta al quesito – a cui il Consiglio di Stato aggiunge diverse considerazioni - è, in sintesi, nel senso che la banca dati nazionale deve, su richiesta dell’interessato, poter contenere copia delle DAT stesse, compresa l’indicazione del fiduciario e l’eventuale revoca.

Il secondo quesito riguarda il presupposto per cui il soggetto può esprimere le proprie disposizioni: “in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi”.

Il ministero chiede “se la banca dati nazionale sia destinata al solo“ … iscritto al SSN …” cui si rivolgono le banche dati regionali ovvero ad ogni persona maggiorenne anche se non iscritta al SSN come sembra doversi dedurre dalla diversa terminologia utilizzata dal legislatore nei due casi”.

Il Consiglio di Stato è dell’opinione che i principi costituzionali ricordati nel parere vadano nella direzione di imporre una lettura estensiva, aprendo il registro nazionale anche a tutti i non iscritti al Ssn. La tutela costituzionale garantita a questo diritto, infatti, non permette di subordinare il riconoscimento all’iscrizione.

Il terzo quesito riguarda il momento che precede le DAT “dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte”.

Il ministero chiede “se sia esclusa – alla luce della lettura coordinata delle disposizioni richiamate – la possibilità di imporre, ai fini di conservazione elettronica, la standardizzazione delle DAT, la cui formulazione, sia pure con l’avallo dei notai o degli Ufficiali dello Stato civile, sembra doversi consentire senza schemi preordinati, configurandosi le stesse come atti a contenuto libero”.

Secondo il Consiglio di Stato va mantenuta la possibilità di rendere le DAT senza un particolare vincolo di contenuto: l’interessato deve poter scegliere di limitarle solo a una particolare malattia, di estenderle a tutte le future malattie, di nominare il fiduciario o di non nominarlo, ecc.

Spetterà poi al ministero mettere a disposizione un modulo tipo, facoltativo, per facilitare il cittadino, non necessariamente esperto, a rendere le DAT.
In sintesi è da escludere la possibilità di prevedere una vera e propria standardizzazione delle DAT per la conservazione elettronica.

Nel quarto quesito il ministero chiede se l’acquisizione di “adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte” possa essere dichiarata dall’interessato assieme alla disposizione anticipata.

La Commissione speciale del Consiglio di Stato, anche in relazione alle possibili responsabilità del medico che si è attenuto alle DAT considerandole valide e della struttura sanitaria in cui è eventualmente incardinato, ritiene necessario che vi sia certezza sull’“adeguatezza” delle informazioni mediche acquisite dall’interessato e che riguardano le conseguenze delle scelte.

Quindi “sembra decisamente opportuno – afferma il parere - che tale circostanza venga attestata, magari suggerendola nel modulo-tipo facoltativo che verrà predisposto dal Ministero della salute, così come evidenziato nella risposta al terzo quesito”.

Infine, col quinto quesito viene chiesto se la legittimazione ad accedere alla banca dati per verificare l’esistenza di una DAT e, ove riprodotto, il contenuto della stessa, debba intendersi limitata al personale medico … in procinto di iniziare o proseguire un trattamento sanitario nei confronti di un paziente in situazione di “incapacità di autodeterminarsi”, e se quest’ultima condizione debba essere attestata con idonea certificazione da trasmettere e acquisire alla menzionata banca dati”.

Il Consiglio osserva che la normativa in materia di DAT deve essere coordinata con le disposizioni normative a tutela del diritto alla riservatezza.
Dovrà esprimersi il Garante quindi, ma la Commissione speciale ritiene che:


1. “alle DAT può accedere il medico che lo ha in cura allorché sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi del paziente;

2. deve potervi accedere il fiduciario sino a quando è in carica perché, ragionando diversamente, non avrebbe la possibilità di dare attuazione alle scelte compiute. In tal caso non sembra violato il diritto alla riservatezza del paziente perché l’art. 4, al comma 2, prevede espressamente che, dopo l’accettazione della nomina da parte del fiduciario, a quest’ultimo sia rilasciata una copia delle DAT”.
 
La Commissione speciale conclude il parere sottolineando la necessità che il Governo verifichi, dopo un primo periodo di applicazione, eventuali profili da modificare o migliorare con interventi di carattere amministrativo o normativo.

Data l’importanza e la delicatezza dell’intervento normativo la Commissione sottolinea “la necessità di prevedere efficaci e costanti strumenti di monitoraggio del funzionamento delle norme, volti a verificarne l’idoneità a perseguire, in concreto, gli obiettivi fissati dal legislatore ed a garantirne la più estesa attuazione”.

31 luglio 2018
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