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“Garantire equiparazione contrattuale ed economica tra specializzandi farmacisti e specializzandi medici”. Ecco la proposta di legge Mandelli (FI)


Per l’intera durata della formazione a tempo pieno, ai laureati in farmacia ammessi e iscritti alle scuole post-laurea di specializzazione è inibito l’esercizio di attività libero professionale all’esterno delle strutture assistenziali, e viene fatto divieto di instaurare qualsivoglia rapporto convenzionale con il Ssn o con enti e istituzioni pubbliche e private, qualora ciò sia di impedimento alla frequenza obbligatoria. La spesa prevista è di 3,5 mln annui per ogni anno di specializzazione e per le coperture si potrà attingere al programma "Fondi di riserva e speciali". IL TESTO

21 NOV - Garantire l’equiparazione dello status giuridico e del trattamento contrattuale ed economico degli specializzandi farmacisti a quello degli specializzandi medici, nell’ambito della disciplina in materia di accesso e frequenza delle scuole post-laurea di specializzazione dell’area sanitaria. Questo l'obiettivo della proposta di legge a prima firma da Andrea Mandelli (FI) presentata lo scorso 19 novembre.
 
L'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria, alla luce della normativa vigente, avviene esclusivamente tramite concorso pubblico, sia per i laureati in medicina, che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione sanitaria. La normativa da ultimo in vigore (decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015) di riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria, ha previsto l'applicazione di un ordinamento didattico unico, valido sia per i laureati in medicina, che per gli altri laureati di area sanitaria, e regolato l'ordinamento di tutte le scuole di specializzazione di area sanitaria in modo tendenzialmente omogeneo in termini di impegno didattico, durata dei corsi e tirocini pratici.

E, si spiega nel provvedimento, "poiché la preparazione professionale per tutti gli specializzandi farmacisti dell'area sanitaria presuppone un percorso formativo di elevato livello, agli stessi non può non corrispondere un trattamento economico-normativo analogo a quello riservato ai medici".
 
Il testo è composto da 8 articoli.
 
L'articolo 1 si limita a chiarire le finalità della legge.
 
All'articolo 2 si spiega che,  a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, ai laureati in farmacia ammessi e iscritti alle scuole post-laurea di specializzazione dell’area sanitaria viene applicato, per l’intera durata del corso, lo stesso trattamento contrattuale di formazione specialistica in vigore per gli specializzandi in medicina.
 
Per l’intera durata della formazione a tempo pieno, ai laureati in farmacia ammessi e iscritti alle scuole post-laurea di specializzazione è inibito l’esercizio di attività libero professionale all’esterno delle strutture assistenziali nelle quali si effettua l’attività di formazione e acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista. Agli stessi laureati viene inoltre fatto divieto di instaurare qualsivoglia rapporto convenzionale, di subordinazione o di collaborazione, anche a progetto, con il Servizio sanitario nazionale ovvero con enti e istituzioni pubbliche e private, qualora ciò sia di impedimento alla frequenza obbligatoria definita dall’ordinamento didattico della scuola di specializzazione. L’impegno richiesto per la formazione specialistica dovrà infatti essere pari a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.

 
I benefici economici previsti dalla legge non saranno cumulabili con il godimento di ulteriori borse di studio, contratti e assegni di ricerca concessi dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.
 
A coloro che sono già iscritti alle scuole di specializzazione agli anni di corso successivi al primo, qualora già assegnatari di borse di studio o assegni di ricerca, verrà corrisposta la differenza economica fino a concorrenza dell’importo previsto dal contratto di formazione specialistica.
 
All'articolo 3 si modificano le norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario (legge 401/2000) sostituendo le parole borse di studio con "contratti di formazione specialistica".
 
L'articolo 4 specifica che il numero di laureati appartenenti alla categoria dei farmacisti iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'àmbito delle risorse già previste.
 
Le modalità di attuazione della legge sono affrontate all'articolo 5, dove si spiega che queste verranno stabilite con regolamento da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Miur, e  di concerto con il Ministro della salute e del Mef.
 
L'articolo 6 affronta poi il tema delle coperture finanzierie per i 3,5 mln di spesa annui in riferimento a ogni anno di specializzazione. A decorrere dall’anno 2019 si provvede ad una corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 
L'articolo 7 abroga il comma 2-bis della legge 89/2016 riguardante le scuole di specializzazione non mediche.


Infine, l'articolo 8 sancisce l'entrata in vigore della legge dal 1 gennaio 2019.
 
 
Giovanni Rodriquez

21 novembre 2018
© Riproduzione riservata

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