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Sicurezza sul lavoro. Arrivano le nuove linee di indirizzo Inail

di Domenico Della Porta

Ritorna alla ribalta, con molta più attenzione di prima, la questione relativa all’applicazione o meno del MOG, Modello Organizzativo Gestionale della Salute e Sicurezza sul lavoro, nato dal 231, nell’ambito delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere. Le linee di indirizzo mirano innanzitutto a orientare le imprese nella realizzazione di un modello che sia il più possibile aderente al proprio contesto organizzativo, in modo da costituire uno strumento utile sia alla riduzione degli infortuni, sia al miglioramento della gestione complessiva delle attività

26 GIU - Con la pubblicazione recentissima da parte dell’Inail delle "Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al 25 septies del d.lgs. 231/01" ritorna alla ribalta, con molta più attenzione di prima, la questione relativa all’applicazione o meno del MOG, Modello Organizzativo Gestionale della Salute e Sicurezza sul lavoro, nato dal 231, nell’ambito delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere.

“L’adozione di un efficace Modello 231 in sanità - ha detto Tiziana Frittelli presidente di Federsanità e direttore generale dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni e Addolorata di Roma - potrà diventare sinonimo di auto-responsabilizzazione in un’ottica reputazionale che non può prescindere dal primario interesse di tutela del diritto alla salute e di prevenzione del rischio da reato”.

Le linee di indirizzo dell’Inail, infatti, mirano innanzitutto a orientare le imprese nella realizzazione di un modello che sia il più possibile aderente al proprio contesto organizzativo, in modo da costituire uno strumento utile sia alla riduzione degli infortuni, sia al miglioramento della gestione complessiva delle attività. Inoltre, tale strumento consente all’impresa di rispettare i dettami normativi, tutelandosi dalla responsabilità amministrativa. In generale, una gestione corretta della salute e sicurezza porta alla riduzione dei rischi diventando anche un importante strumento di competitività.

Il fulcro del modello è l’attività di audit che, effettuata in maniera rigorosa, non punta tanto a fornire un valore assoluto di bontà organizzativa, quanto a dare all’organizzazione indicazioni su quali sono le aree del proprio modello organizzativo e gestionale in cui è necessario diminuire i livelli di rischiosità, nell’ottica del miglioramento continuo.

Sul punto, la Cassazione ha chiaramente statuito che fra gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale non sono annoverate le strutture sanitarie (Cass. Pen. 28699/2010), le quali pertanto non potranno mai addurre la loro rilevanza costituzionale quale motivo di esclusione dall’applicazione del D.Lgs. 231/2001. Ma ciò che senza dubbio viene rilevato è che le aziente sanitarie – al di là della natura pubblicistica o privata che ad esse si voglia attribuire – svolgono attività con finalità di lucro, con conseguente applicazione della 231.

A riprova di quanto assunto occorre far riferimento alla Delibera dell’Anac n. 1134 del 2017 la quale ha previsto per i soggetti pubblici, in controllo pubblico, partecipati pubblici, per gli enti pubblici economici e per le associazioni e gli ordini professionali l’applicazione, per quanto compatibile, della disciplina 231.

In particolare l’ambito soggettivo di applicazione della delibera ricalca l’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza, per il quale la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche “agli enti pubblici economici e agli ordini professionali”.

Appartenendo, dunque, le Aziende Sanitarie alla categoria degli enti pubblici economici (Cass. Civ. Sez. II n. 24640 del 2 dicembre 2016), le stesse rientrano nel novero di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. 33/13 che stabilisce altresì l’ambito soggettivo della Delibera Anac 1134/17.

“Le caratteristiche necessarie di un protocollo di analisi e gestione del rischio in materia di infortuni e malattie professionali - viene precisato, tra lìaltro, dall’Inail - mirano a mantenere sotto controllo costante i seguenti aspetti dei sistemi di gestione e del modello organizzativo 231: - attività sensibili e aree di processo - manuali dei sistemi di certificazione - procedure operative - documenti e comunicazioni - personale e figure operative coinvolte e relative responsabilità - scadenze - misurazioni e statistiche della rischiosità, tutti estremamente rilevanti per la realizzazione dei reati presupposto.

Questi aspetti di gestione dei processi diventano parte attiva del processo di prevenzione solo se integrati con tutti gli strumenti dedicati all’analisi dinamica delle attività sensibili e della relativa rischiosità, contribuendo in modo determinante alla prevenzione dei reati.

In tal modo il Modello Organizzativo 231, anche in ossequio ai dettami dell’art. 30 del d.lgs. 81/2008, diventa una realtà dinamica e costantemente aggiornata, e si prepara ad esercitare la propria efficacia esimente della responsabilità penale della persona giuridica.”

Domenico Della Porta
Referente Federsanità per la salute e sicurezza sul lavoro per gli operatori sanitari

26 giugno 2023
© Riproduzione riservata

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