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Concorsi farmacie. I titoli che non ci sono e quelli difficili da valutare

di Ettore Jorio

Il problema più importante, che le commissioni giudicatrici dovranno risolvere, riguarda alcune delle voci dell’art. 6 che reca la “Valutazione dei titoli di studio e di carriera”. Una materia difficile da affrontare che determinerà un contenzioso d’altri tempi

19 FEB - Soprattutto a seguito dell’ultimo articolo pubblicato il 6 febbraio scorso, continuo a ricevere tantissime telefonate ed e-mail principalmente (ma non solo) da parte di giovani farmacisti, speranzosi di conseguire la titolarità di una farmacia attraverso i concorsi straordinari banditi e quelli ancora da bandire. La maggior parte di loro, come era normale prevedere, si è resa e si renderà partecipe concorsuale in forma associata.
 
Al di là delle non trascurabili critiche, che ho già avuto modo di rappresentare, sul relativo testo legislativo e sul parere ministeriale del 23 novembre 2012, che tanta confusione ha generato, specie in termini di definizioni di ipotesi concorsuali fondate sulla “partecipazione associata”, c’è da prevedere un lavoro irto di ostacoli per le commissioni (forse troppo) giudicatrici. Commissioni messe in imbarazzo da bandi sotto molti aspetti “impropri” e “smemorati”, tanto da avere omesso di indicare persino alcune sedi di nuova istituzione da sottoporre a procedura concorsuale.
Sono, infatti, tanti i buchi nella legislazione e nella regolamentazione dei concorsi. Le responsabilità sono tutte da rilevarsi in una politica e una alta burocrazia svogliata e incapace di comprendere l’importanza dell’attualizzazione delle norme. Invero, si è fatto esclusivo riferimento, per la valutazione dei relativi punteggi, ad un provvedimento in gran parte obsoleto (DPCM 30 marzo 1994, n. 298), in relazione alla determinazione dei titoli di studio e di carriera. E dire che l’importanza dell’evento, dal quale dipenderanno le sistemazioni di tanti giovani laureati, meritava di certo una più attenta cura.
 
Ciò ha anche reso possibile l’esercizio di un certo sciacallaggio da parte di sedicenti organizzazioni di esperti che, confusi nel parterre dei tanti professionisti capaci che operano da tempo nel settore, hanno improvvisato squadre di farmacisti aspiranti sulla base di valutazioni di punteggi teorici che sarà, poi, la pratica concorsuale a demolire. Un accaduto che sarà per tanti molto spiacevole e che determinerà, ove possibile, l’esercizio di attività risarcitorie, dall’esito alquanto incerto, salvo i casi di palese responsabilità degli agenti.
Il problema più importante, che le commissioni giudicatrici dovranno risolvere, riguarda alcune delle voci dell’art. 6 che reca la “Valutazione dei titoli di studio e di carriera”. Più esattamente, quelle afferenti al voto di laurea, al possesso di specializzazioni universitarie e di borse di studio e/o di ricerca, alle pubblicazioni scientifiche, al voto di abilitazione e ai (soliti) altri titoli, soprattutto in relazione alla cosiddetta “partecipazione associata”. Una materia difficile da affrontare che determinerà un contenzioso d’altri tempi, allorquando la giurisdizione amministrativa era invasa da contenziosi inerenti alle farmacie e alle problematiche riguardanti la carriera militare e/o le concessioni di onorificenze.
 
Allo stesso modo, determinerà contenzioso la previsione diffusa di comprendere nell’attribuzione di punteggio il dottorato e il possesso di master universitari (questi ultimi da valutare in modo differenziato tra quelli di I e II livello), senza che l’ipotesi fosse suffragata da un provvedimento di natura regolamentare che andasse, per l’appunto, ad implementare quello cui i bandi fanno esclusivo riferimento a titolo di fonte normativa.
Ma non solo. Se ne vedranno delle belle (ovviamente, si fa per dire) a causa della mancata previsione dell’attribuzione alle lauree triennali, ma anche delle lauree “infermieristiche” magistrali (le cosiddette 3+2), certamente più attinenti (per esempio: quella in scienze della nutrizione) di alcune di quelle previste nella lettera b) dell’anzidetto art. 6 del DPCM del 1994, che non poteva prevedere (a ragione) ciò che è stato introdotto successivamente.
A ben vedere, un evento serio trattato con poca serietà, normativa e amministrativa! 
 
Prof. avv. Ettore Jorio
Senior-partner “studio associato Jorio” - Cosenza
 

19 febbraio 2013
© Riproduzione riservata

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