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Il “trust” e la farmacia. Una soluzione per gli eredi in attesa dell’idoneità?

di Paolo Leopardi

Una possibilità affrontata per la prima volta dalla magistratura italiana valutando il ricorso di due eredi, che si erano affidati a un trust diffidati, dall’Asl competente a dismettere la farmacia perché sprovvisti del titolo. Il Tar lombardo ha sospeso il provvedimento dell’Asl per approfondire la questione

18 SET - Da molto tempo si discute della legittimità o meno del riconoscimento del "trustee" (figura giuridica presente nella legislazione anglosassone ma relativamente nuova in Italia).
In sintesi il "trustee" null'altro è se non un reggente che, in attesa del conseguimento dell'idoneità a detenere la titolarità di una farmacia di almeno uno degli aventi causa del precedente titolare, in sua vece, gestisca la farmacia come titolare temporaneo (o formale proprietario) dell'azienda conferita in "trust".
 
Come può notarsi, l'istituto del "trust" e la figura del "trustee", rappresenterebbero la soluzione ideale per i numerosi casi in cui vengono a trovarsi gli eredi di farmacisti privi del requisito della laurea in farmacia e della conseguente idoneità all'esercizio della professione di farmacista, soprattutto, ora che il termine di gestione ereditaria è stato ridotto a sei mesi dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (quindi, un anno e sei mesi al massimo).
 
La fattispecie è stata affrontata per la prima volta dalla Magistratura Amministrativa. In particolare il TAR Lombardia, Sezione II di Brescia, con decreto cautelare monocratico del 13 agosto 2013 prima e con ordinanza n. 459 del 3 settembre 2013 poi, ha analizzato la questione valutando il ricorso di due eredi di un titolare di farmacia che erano stati diffidati dall'ASL competente a dismettere l'esercizio afferente la farmacia di famiglia perché sprovvisti del titolo.
Gli eredi si sono rivolti al TAR chiedendo l'annullamento della suddetta nota ingiuntiva.
 
Il TAR lombardo interessato ha sospeso il provvedimento dell'ASL ritenendo infondate le eccezioni in rito di parte resistente, atteso che l'oggetto della controversia non è rappresentato dalla legittimità della determinazione n. 198 del 2 aprile 2012, bensì dalla corretta qualificazione, come strumento di trasferimento della titolarità della farmacia, del trust con ciò escludendo che si versi nell'ambito di attività vincolata dell'Amministrazione, il cui eventuale configurarsi, peraltro determinerebbe l'inammissibilità  del ricorso.
 
Conseguentemente il TAR, dando atto della complessità della questione e ritenendo di dover affrontare nel merito la fattispecie, ha sospeso il provvedimento amministrativo rilevando , nelle more, che nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, risulti prevalente quello dei ricorrenti a non vedersi costretti alla vendita della farmacia a terzi, potendone derivare un danno grave ed irreparabile, mentre, a fronte di ciò, per converso, l'interesse pubblico alla corretta gestione della farmacia è comunque assicurato dalla società.
 
Orbene la questione ha suscitato svariati commenti da parte degli addetti al settore e da parte delle istituzioni; varrebbe la pena di analizzare bene i pro e i contro del novello istituto giuridico prima di esprimersi in un senso o nell'altro in quanto, se è vero che deve tutelarsi la professionalità del farmacista quale operatore sanitario è, altresì vero, che va tutelata anche l'azienda connessa alla farmacia.
Vedremo il seguito della vicenda lombarda e vedremo come e se si evolverà l’istituto del trust in Italia.
 
Avv. Paolo Leopardi

18 settembre 2013
© Riproduzione riservata

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