Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Sabato 27 APRILE 2024
Lavoro e Professioni
segui quotidianosanita.it

Stupefacenti in farmacia. Depenalizzate le irregolarità formali nella tenuta dei registri


Una sentenza del Tribunale di Roma ribadisce la depenalizzazione delle irregolarità formali sulla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze  stupefacenti. Per i farmacisti restano comunque in vigore le pene pecuniarie ma anche quelle penali per mancanze gravi.

22 FEB - Con una sentenza del Tribunale di Roma (n. 20504/2010 della IX sezione penale) è stata recepita per la prima volta la recente normativa dettata dalla Legge 15 marzo 2010 n. 38 sulla terapia del dolore e le cure palliative che, aggiungendo il comma 1 bis all’art. 68 del D.P.R. 309/90, ha previsto la depenalizzazione delle irregolarità sulla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze  stupefacenti qualora siano relative a violazioni della normativa regolamentare.
In precedenza, la giurisprudenza affermava che anche una mera irregolarità formale nella tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope, integrava il reato di cui l’art. 68 DPR n. 309/90, in quanto trattandosi di reato contravvenzionale, era sufficiente la mera colpa consistente in una negligente ricognizione, alla prescritta data di scadenza, della corrispondenza delle giacenze contabili da quelle reali.
In tema di commercio di stupefacenti, infatti, vi è l’obbligo di iscrivere  nell’apposito registro di cui all’art. 68 DPR n. 309/90, ogni acquisto o cessione ed è imposto ai titolari delle farmacie che detta registrazione avvenga, nel momento stesso in cui viene effettuato il movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope, senza che vi possa esistere un termine di tolleranza.
Ora con la recente sentenza del Tribunale di Roma, il farmacista potrà “dormire sonni più tranquilli”, pur dovendo comunque porre  particolare attenzione all’attività di carico e scarico delle sostanze stupefacenti per non incorrere nelle sanzioni che attualmente prevedono la pena pecunaria da euro 500,00 ad euro 1.500,00 ed ancora di più per non incorrere nelle irregolarità che ancora oggi prevedono  sanzioni penali ( arresto sino a due anni o ammenda da 3 a 50 milioni di lire) quali, sicuramente, la mancata tenuta del registro o l’omissione della denuncia in caso di furto o smarrimento dello stesso.
 
 Avv. Paolo Leopardi
 
 
 
 


 

22 febbraio 2011
© Riproduzione riservata

Altri articoli in Lavoro e Professioni

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy