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Trattamento fine rapporto. Tribunale Roma rinvia a Consulta decisione su disparità trattamento tra settore pubblico e privato

di Francesco Maria Mantovani

L’ordinanza si riallaccia a quella giurisprudenza costituzionale secondo cui gli interventi a tutela del contenimento della spesa pubblica, qual è la dilazione del pagamento del Tfs, sono legittimi solo a condizione che non trasmodino in “regolamenti irrazionali”, lesivi dell’“l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica”, siano correlati ad esigenze di bilancio straordinarie e gravi, ed abbiano carattere temporaneo. Viceversa, la misura ha carattere strutturale e definitivo.

27 APR - Il Tribunale di Roma ha rinviato alla Corte Costituzionale la decisione in merito alla disparità di trattamento tra il settore pubblico e quello privato nei trattamenti di fine rapporto, riconoscendo i palesi dubbi di costituzionalità in merito alla dilazione e scaglionamento della liquidazione del TFS (il cosiddetto trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici).

Al riguardo, l’ordinanza del Tribunale di Roma si riallaccia a quella giurisprudenza costituzionale secondo cui gli interventi a tutela del contenimento della spesa pubblica, qual è la dilazione del pagamento del TFS, sono legittimi solo a condizione che non trasmodino in “regolamenti irrazionali”, lesivi dell’“l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica” (Corte cost., sentenza 822/1988), siano correlati ad esigenze di bilancio straordinarie e gravi, ed abbiano carattere temporaneo (da ultimo, Corte cost., sentenza 178/2015).

Viceversa, la misura della dilazione del pagamento del TFS ha carattere strutturale e definitivo.

Inoltre, la dilazione in esame si palesa irrazionale, in quanto costituisce un intervento finanziario di pura cassa nel quadro delle complessive dinamiche della finanza pubblica, la quale non comporta alcun vantaggio economico per il bilancio dello Stato. La misura in esame non riduce la spesa pubblica, bensì semplicemente posticipa nel tempo il pagamento di debiti, che andranno comunque onorati dal pubblico Erario.

Addirittura, la misura in esame è suscettibile di aggravare la posizione debitoria dello Stato, atteso che la dilazione dovrebbe almeno implicare il pagamento di interessi in base al regime generale delle obbligazioni pecuniarie.

Non a caso, per evitare tale aggravio di spesa, la misura in esame deroga a tale regime escludendo la corresponsione degli interessi maturati sul TFS per effetto della posticipazione del relativo pagamento.

Anche rispetto a quest’ultimo profilo appare evidente un’irragionevole discriminazione dei pubblici dipendenti rispetto a tutti gli altri cittadini e lavoratori.
Non vi è ragione, infatti, per cui i dipendenti pubblici, oltre a percepire con notevole ritardo il TFS, non abbiano diritto nemmeno al pagamento degli interessi, come avviene per il TFR dei dipendenti privati e, più in generale, per qualsiasi somma di denaro di cui il debitore posticipi il pagamento.
 
Avv. Francesco Maria Mantovani 

27 aprile 2018
© Riproduzione riservata

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