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Concorso straordinario farmacie. Consiglio di Stato: “Maggiorazione punteggio per rurali non deve essere considerata aggiuntiva”


Per il Consiglio di Stato la maggiorazione per la “ruralità” è una maggiorazione da calcolarsi nei limiti in cui il punteggio per esperienza professionale non abbia raggiunto il tetto massimo di 35 punti. Pertanto, il rispetto del punteggio massimo attribuibile per titoli professionali di 35 punti comporta che, anche se conseguito un maggior punteggio per il requisito professionale della “titolarità”, il punteggio complessivo per esperienza professionale non possa poi essere ulteriormente incrementato del premio della maggiorazione del 40% per “ruralità” della sede. LA SENTENZA

22 LUG - Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2312 del 2020, è tornato a pronunciarsi sul punteggio per la “ruralità” da attribuire in sede di concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche.

In particolare, i Giudici hanno affermato che, come chiarito la sentenza di n. 3119 del 2018, l’art. 9 della L. 221/1968, la L. 362/1991 e quindi l’art. 5, comma 2, del Dpcm 298/1994, sono "norme che si integrano, nel senso che la maggiorazione premiale si applica sommandosi ai punti attribuiti al concorrente per l’esperienza professionale, nell’ambito della quale va ascritta anche l’anzianità di servizio svolto presso una farmacia rurale, ferma restando che la somma dei due punteggi non può superare il totale di 35.
 
Il combinato disposto della legge n. 221/1968 e della legge n. 362/1991, lungi dal vanificare l’intento del legislatore di attribuire un 'premio' al farmacista che ha lavorato in sedi disagiate (id est, quelle rurali), conferma il sistema su cui si fonda il concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, che è certamente quello di valorizzare l’esperienza professionale, ma entro limiti determinati, come dimostra l’esclusione della valutazione dei periodi di esercizio professionale superiori a venti anni (art. 5, comma 2, Dpcm 298/1994)".

Una diversa conclusione farebbe assumere al requisito dell’esercizio professionale in sede rurale natura di criterio selettivo (pressoché) dirimente, anche a detrimento di altri criteri espressamente presi in considerazione dalla legge istitutiva della sessione straordinaria per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche.

Peraltro, l’attribuzione di un peso ponderale sproporzionato al requisito della ruralità nell’attribuzione dei punteggi per titoli professionali esporrebbe del resto il sistema regolatorio a dubbi di compatibilità con il diritto eurounitario, rischiando di risolversi in un vantaggio competitivo in favore dei cittadini residenti.

Infine, è richiamata anche la L. 3/2018, al cui art. 16 è previsto: “(Disposizioni in materia di concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche) 1. Il punteggio massimo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, è da intendersi comprensivo dell’eventuale maggiorazione prevista dall’articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221. La norma, pur non direttamente applicabile alla fattispecie in oggetto, risolve i dubbi interpretativi che avevano caratterizzato le precedenti oscillazioni giurisprudenziali e orienta in questo caso l’interprete".

La maggiorazione per la “ruralità” non è un punteggio aggiuntivo, ma una maggiorazione da calcolarsi nei limiti in cui il punteggio per esperienza professionale non abbia raggiunto il tetto massimo di 35 punti.

Pertanto, il rispetto del punteggio massimo attribuibile per titoli professionali di 35 punti comporta che, anche se conseguito un maggior punteggio per il requisito professionale della “titolarità”, il punteggio complessivo per esperienza professionale non possa poi essere ulteriormente incrementato del premio della maggiorazione del 40% per “ruralità” della sede.

22 luglio 2020
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