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I Dirigenti Farmacisti costretti ad abdicare al loro ruolo sanitario

di Roberta Di Turi

13 MAR -

Gentile direttore,
è una storia che dura da anni. Da quando, cioè, nel 2016 all’interno del codice degli appalti, è stata prevista l’obbligatorietà che, per ogni procedura d’acquisto, dovesse essere prevista l’individuazione di un Responsabile Unico del Procedimento (cioè il RUP) al quale affidare la responsabilità dell’intero iter procedimentale riguardante la programmazione, l’affidamento e l’esecuzione di ogni singolo intervento comprese le funzioni precontrattuali, la predisposizione degli atti di gara, ecc. Nella fase di esecuzione del contratto, il RUP ha la responsabilità del coordinamento, la direzione e il controllo tecnico analitico garantendo, al contempo, che le prestazioni erogate siano portate avanti in conformità ai documenti contrattuali. A questo punto, fatta la norma, era necessario mettere mani al passaggio successivo: individuare la figura a cui affidare tale importante funzione che, per competenza su acquisti e contratti, doveva essere ricercata naturalmente tra il personale amministrativo del provveditorato/ economato. Ci ha pensato l’Anac a precisare e a redigere il profilo del RUP chiarendo che doveva trattarsi, di regola, di un funzionario in possesso di adeguate esperienze professionali maturate nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico amministrativo. Quindi, stiamo parlando di capitolati d’appalto, contratti, recessi che possono essere affidati solo ed esclusivamente a coloro che hanno maturato solide esperienze nel settore avendo, al contempo, una formazione di natura giuridico amministrativa. Ora cosa succede: nella stragrande maggioranza delle Regioni, negli Enti del Servizio Sanitario Nazionale il ruolo di RUP (oggi divenuto Responsabile Unico del Progetto) è stato correttamente conferito ai soggetti in possesso di un bagaglio formativo di natura squisitamente amministrativa tipo dirigenti responsabili delle Unità Operative di Beni e Servizi, Approvvigionamento, Bilancio e Contratti. E fin qui tutto bene. Le cose si sono complicate quando in alcune realtà del nostro Servizio Sanitario Nazionale, le amministrazioni hanno pensato di affidare le funzioni di RUP non già ai destinatari naturali (cioè i dirigenti o i funzionari amministrativi) bensì ai dirigenti sanitari e in particolare ai farmacisti. Ma perché proprio ai farmacisti? Lo spiega, a modo suo, un’Azienda Sanitaria che, in risposta ad una ennesima diffida inviata dallo studio legale consulente del SiNaFO, ha sostenuto la liceità dell’affidamento in virtù del fatto che le norme sugli appalti prevedono che al RUP venga affidata la responsabilità di decidere il sistema degli affidamenti dei lavori, servizi, forniture, la tipologia di contratto da stipulare ecc., per cui andrebbe assunta de plano la decisione adottata. Quindi, ad esempio, per una gara di dispositivi medici. L’Azienda Sanitaria ritiene che non possono che essere individuati quali RUP i dipendenti che hanno specifica competenza tecnica in materia, cioè i dirigenti farmacisti. Come a dire che le competenze tecnico/scientifiche in possesso a tutti i dirigenti sanitari possono/devono essere considerate valide per assolvere anche ad una funzione esclusivamente amministrativa. Cioè si entra nel limbo pericoloso in cui si confondono e si mescolano le responsabilità e le funzioni di carattere gestionale con quelle che riguardano la sfera giuridico amministrativa. Peraltro (e per fortuna) non tutti la pensano come gli assertori che ritengono di poter scaricare, sui dirigenti farmacisti, un fardello di competenze e responsabilità che non appartengono a questa figura professionale. Infatti la Regione Lazio con nota 93622 DB07/08 del 16.11.2011, e la Regione Campania con nota n. 462601 del 6.10.2020 hanno diffuso circolari (spesso disattese) indirizzate a tutte le Aziende Ospedaliere, Policlinici, IRCCS con le quali si precisava che i farmacisti dirigenti devono essere impiegati nell’attività professionale ed istituzionale prevista per il loro ruolo e non già per le mansioni di natura amministrativa (RUP, gestione contratti ecc.) per le quali questi dirigenti non hanno né ruolo né competenze. Intanto, però, i Farmacisti coinvolti in questo guazzabuglio sono costretti, perché non possono opporre diniego, ad accettare questi incarichi di RUP in attesa di una soluzione definitiva, accollandosi responsabilità e gestioni che non appartengono al loro profilo e che espongono se stessi e il proprio datore di lavoro (la Direzione Generale) a pericoli di natura amministrativa per le predette motivazioni e, al contempo, rendendo sempre più difficoltoso il percorso assistenziale ospedaliero al quale devono assolvere. E questo percorso assistenziale si compone, ed è bene ricordarlo, di oltre cento linee di attività tutte di natura sanitaria: queste ultime sì, certamente ascrivibili alla loro esclusiva competenza, formazione e responsabilità. Il SiNaFO, Associazione Sindacale dei Dirigenti Farmacisti e Sanitari del SSN, non ci sta ad accettare supinamente queste scelte aziendali e continuerà con segnalazioni ed interventi in tutte le sedi a dare il sacrosanto sostegno ai colleghi dirigenti sanitari che si trovano, loro malgrado, in questo antro che li ingabbia in segmenti lavorativi, totalmente distanti dai propri percorsi formativi e contrattuali.


Roberta Di Turi
(Segretario Generale Fassid area SiNaFO)



13 marzo 2024
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