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La centralità del sistema assicurativo nella responsabilità professionale

di Tiziana Frittelli

09 NOV - Gentile Direttore,
ho letto con molto interesse l’intervento del dott. Tita in materia di responsabilità professionale ed assicurazioni e devo dire che ne condivido pienamente lo spirito e la ratio. I valori in gioco sono talmente elevati che non possono che essere considerati congiuntamente: la tutela del paziente, la serenità degli operatori, la difesa dei bilanci pubblici da destinare alle cure. Nel tempo, la giurisprudenza ha costruito la teoria contrattuale del “contatto sociale” per rendere effettiva la tutela del diritto alla salute, anche attraverso la previsione di criteri di liquidazione che hanno cercato di compensare il ritardo del legislatore. 
 
Ma certo non possiamo lasciare alla sola giurisprudenza la definizione degli strumenti per attuare quella che, in realtà, è vera e propria distribuzione e mediazione dei costi sociali riconducibili alle pronunce in tema di responsabilità medica. Quindi, vanno immediatamente previsti criteri certi di liquidazione del danno da parte del legislatore, unico soggetto istituzionale che può farsi carico del contemperamento e della mediazione dei delicati interessi in gioco.
 
E, a mio avviso, è questo il momento in cui va fatta, con chiarezza e tempestività, una scelta di campo in ordine ai soggetti sociali sui quali deve ricadere il peso economico collegato agli esiti della responsabilità professionale. Per la risoluzione di un problema così complicato la risposta non può che essere complessa: tentativo di conciliazione obbligatorio, cosi come previsto dal disegno di legge, con azione tecnico-preventiva (Atp) per stabilire fin dall’inizio l’entità del danno; tabelle risarcitorie e limiti al danno non patrimoniale; ma anche disposizioni intese a creare un sistema di responsabilità civile analogo a quello configurato per i danni da circolazione stradale, attraverso la previsione di una garanzia assicurativa obbligatoria - scelta tuttora condizionata all’entrata in vigore del regolamento che istituirà il Fondo per garantire idonea copertura agli esercenti le professioni sanitarie - con la possibilità, per il danneggiato, di agire direttamente nei confronti dell’assicurazione, unitamente, in tale prospettiva, alla parificazione degli indici e delle tabelle previste per i danni da circolazione stradale a quelli derivanti da colpa professionale medica, con la previsione di possibili integrazioni in via regolamentare. Non possiamo permetterci ulteriori ritardi: i tasselli più qualificanti del sistema sono tuttora mancanti, primo fra tutti, la regolamentazione della liquidazione delle invalidità permanenti.

Il completamento di questo complessivo disegno potrebbe far decollare forme di definizione delle controversie alternative alla giurisdizione o comunque di prevenzione del contenzioso civile. La definizione delle controversie in tema di responsabilità medica al di fuori o preliminarmente dell’intervento giurisdizionale - comunque in deflazione dell’ordinario intervento giurisdizionale - presuppone infatti una strutturata e condivisa predefinizione di tali indici e tabelle quale condizione ineludibile per favorire “decisioni” certe e prevedibili sotto il profilo del quantum debeatur.

Infine, il premio assicurativo. Le compagnie assicurative devono poter contare su un sistema “certificato” di gestione del rischio clinico, da rendere obbligatorio per tutte le strutture sanitarie, secondo linee condivise da un Osservatorio nazionale, che consenta l’abbattimento del rischio organizzativo e, correlatamente, una mitigazione dell’entità del premio. La strutturazione di un forte sistema di “gestione” del rischio clinico, tuttavia, nonostante costituisca il “core” del problema, da sola non basta. Occorre un comitato valutazione sinistri interno ad ogni azienda, di profilo multidisciplinare, costituito da professionalità legali e medico legali e di direzione sanitaria, eventualmente coadiuvati da periti tecnici, per non lasciare il monopolio della gestione dell’evento avverso nelle mani della compagnia assicurativa: anche il premio assicurativo costituisce un costo sociale e va gestito con oculatezza e grande consapevolezza.  
 
Tiziana Frittelli
Vicepresidente Federsanità Anci


09 novembre 2015
© Riproduzione riservata

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