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Coronavirus. Speranza firma nuovo decreto per omogeneizzare le Ordinanze delle Regioni non interessate dal cluster


Dopo il Dcpm di ieri che ha individuato nel dettaglio le misure da adottare nelle Regioni con "cluster" di coronavirus (Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna) il ministro della Salute ha firmato oggi un decreto che approva uno schema di ordinanza regionale valevole per tutte le altre Regioni con specifiche misure di prevenzione da adottare in loco. Tra le misure dispenser per il gel disinfettante e spazi informativi in tutti gli edifici pubblici, a partire dalle scuole. Obiettivo quello di porre fine al proliferare di ordinanze difformi tra una Regione e l'altra. IL TESTO DEL DECRETO.

26 FEB - Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato stasera il decreto con cui si approva lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster di coronavirus. Quindi tutte, tranne Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria per le quali è stato invece approvato ieri un Dpcm con misure specifiche. Da sottolineare che per le Province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le Province autonome provvedono alle finalità dell'ordinanza ai sensi dei relativi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
 
Tra le misure contenute nello schema di ordinanza troviamo dispenser per il gel disinfettante e spazi informativi in tutti gli edifici pubblici, a partire dalle scuole. Interventi di sanificazione straordinaria per i mezzi di trasporto pubblici a lunga percorrenza e stop a viaggi di istruzione. Quanto alle procedure concorsuali, dovrà essere garantita in tutte le fasi del concorso una adeguata distanza di sicurezza. L'obiettivo quello di porre fine al proliferare di ordinanze difformi tra una Regione e l'altra.
 
Ecco cosa dovranno dunque prevedere le ordinanze nelle regioni non interessate dal cluster di coronavirus.
 
Misure di informazione e prevenzione
1. le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute e allegate al presente provvedimento;

2. nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;

3. i Sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'allegato 1 presso gli esercizi commerciali;
 
4. le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
 
5. i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente disposizione;

6. quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le fasi del concorso una adeguata distanza di sicurezza (trasmissione droplet).
 
Previste poi ulteriori misure per la profilassi ed il trattamento dei soggetti che hanno soggiornato nelle aree della Cina o nei Comuni italiani dove sia stata dimostrata la trasmissione locale del virus.
 
7. chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall 'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (allegato 2, l'aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero pediatra di libera scelta. In tutti gli altri casi la comunicazione deve essere fatta ai Servizi di Sanità Pubblica territorialmente competente. La modalità di trasmissione dei dati raccolti ai Servizi di Sanità Pubblica dovrà essere definita dalle Regioni con apposito provvedimento, che dovrà indicare i riferimenti dei nominativi e contatti dei medici di sanità pubblica);

8. in caso di contatto tra il soggetto interessato e il Numero Unico dell'Emergenza 112 o tramite il numero verde appositamente istituito dalla Regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai Servizi di Sanità Pubblica territorialmente competente;
 
9. L'operatore di Sanità Pubblica e/o i Servizi di Sanità Pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al punto 7 e 8), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) ricevuta la segnalazione l'operatore di Sanità Pubblica contatta telefonicamente e assume informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione.
b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di Sanità Pubblica informa dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario l'operatore di Sanità Pubblica infoma inoltre il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini Inps;
d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a Inps, datore di lavoro, e il Mmg/Pls in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine;
 
10. L'operatore di Sanità Pubblica deve inoltre:
a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
b) infonnare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).
 
11. Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo è indispensabile infomare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:
a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto di spostamenti e/o viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
 
12. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente il Mmg/Pls e l'operatore di Sanità Pubblica;
b) indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale.
 
Infine, per il monitoraggio dell'isolamento
13. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il Mmg/Pls, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020DGPRE-DGPRE-P.

26 febbraio 2020
© Riproduzione riservata

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