Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Lunedì 06 MAGGIO 2024
Cronache
segui quotidianosanita.it

Diritto studio disabili. Giudici siciliani: “Allo Stato solo compiti 'sussidiari' che devono tener conto delle disponibilità economiche”


Il Consiglio di Giustizia amministrativa dell'isola ha emesso una senteza che fa già discutere. Ristabilendo il diritto alle 25 ore settimanaloi di supporto, ridotte a 12 da una precedente sentenza del Tar, ha però introdotto "limiti" all'intervento pubblico in base al quadro economico del Paese, respingendo la richiesta di risarcimento dei familiari. Per la Fish a rischio i diritti dei disabili. LA SENTENZA

12 GEN - "La tutela ‘incondizionata’ della salute non può per altro verso non subire oscillazioni, specialmente in tempi di crisi finanziaria acuta, come accade per la stagione attuale di finanza pubblica, che inevitabilmente si riverberano sulle scelte dell’Amministrazione, ogni qualvolta questa è chiamata a dover ponderarne la misura”. E' destinata a far discutere la sentenza n. 617/2014 del Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) della Regione Siciliana che conferma l’indirizzo intrapreso dal TAR Sicilia con la precedente sentenza n. 369/2014.

La controversia trae origine dal provvedimento con cui l’Amministrazione scolastica aveva disposto la riduzione dell’insegnamento di sostegno per una minore disabile a solo 12 ore, a fronte delle 25 settimanali di insegnamento di sostegno, che erano state reputate necessarie dall’ASP di Catania. I genitori della ragazza, avevano fatto ricorso al Tar per vedersi assegnato l’insegnamento di sostegno per 25 ore settimanali, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per la mancata assegnazione dell’insegnante di sostegno e per la mancata accettazione degli incarichi di insegnamento di supplenza da parte della madre della giovane disabile, a causa del carico familiare che le era sopravvenuto a causa della riduzione del sostegno per la figlia.

Il Tar, da una parte aveva riconosciuto l’assegnazione di un insegnante di sostegno per le 25 ore settimanali spettanti, ma dall'altra aveva respinto le domande risarcitorie per i danni patrimoniali e non patrimoniali dichiaratamente patiti “non sussistendo nella fattispecie l’elemento psicologico, tenuto conto che il provvedimento assunto dall’Amministrazione è essenzialmente dipeso da ragioni di ordine finanziario e dall’obiettiva esiguità delle risorse allo stato disponibili”.

Da qui la decisione dei genitori di rivolgersi al CGA Sicilia che ha, però, giudicato "infondato" il loro appello. "Vale osservare, preliminarmente, che l’insieme dei principi e delle disposizioni che definiscono il quadro di sostegno della legge n. 104/1992, se per un verso offrono, sotto il profilo del sostegno e della cura offerti ai disabili ed alle famiglie di appartenenza, una delle più compiute manifestazioni del disegno del progetto di Stato sociale disegnato dalla nostra Costituzione, a partire da quegli articoli (3, 32, 34 e 38 Cost.) ex adverso invocati dalla difesa di parte appellante, per altro verso - si legge nella sentenza - tale quadro, proprio perché reso possibile da consistenti volumi di spesa pubblica, è destinato a subire inevitabilmente gli svolgimenti congiunturali che possono interessare tale aggregato, soprattutto in un periodo come il presente, che si connota da una crisi di durata e gravità straordinari".

"Sicché - prosegue la sentenza - se è vero, come periodicamente ribadito anche dalla giurisprudenza, che la 'educazione ed istruzione', piuttosto che la ‘salute’ quale 'diritto fondamentale dell’individuo', specie se riferiti - come accade in relazione alla fattispecie de qua - alla cura dei minori handicappati, costituiscono altrettanti diritti personali e sociali oggetto di tutela rafforzata, è anche vero che la tutela c.d. ‘incondizionata’ della salute, ribadita dal primo Giudice per concedere il sostegno nella misura richiesta dai genitori - depurata dalla forte caratura ideologica che ne ha accompagnato la sua rappresentazione politica e giuridica (anche nella cit. sentenza n. 80/2010 della Corte Costituzionale), oltre che mai realizzata nei fatti, sia in termini di prevenzione che di cura - non può per altro verso non subire oscillazioni, specialmente in tempi di crisi finanziaria acuta, come accade per la stagione attuale di finanza pubblica, che inevitabilmente si riverberano sulle scelte dell’Amministrazione, ogni qualvolta questa è chiamata a dover ponderarne la misura".

Insomma, alcuni diritti non sarebbero “indiscutibili”, ma condizionati nella loro esigibilità dalla crisi finanziaria e dai periodi di "oscillazione economica" che possono colpire le amministrazioni rendendo di fatto lecite alcune rinunce, come quella al sostegno scolastico.

Ma non finisce qui. Nel dispositivo, infatti, si aggiunge anche che: "L’assistenza pubblica ai minori, in tutte le forme con cui questa può essere prestata, è da reputare in via di principio ‘sussidiaria’, o, comunque, non sostitutiva rispetto agli obblighi di assistenza ed educazione che prioritariamente incombono sui genitori che su di essi esercitano la potestà".

Il sostegno scolastico potrebbe quindi essere considerato come un compito della famiglia in cui lo Stato interviene in modo solo "sussidiario". Quindi le famiglie potrebbero essere chiamate, in tempi di crisi e di risorse limitate, a farsene carico materialmente ed economicamente.
 
Dura la presa di posizione della Fish che ha parlato di un "gravissimo rischio per i diritti delle persone con disabilità". La Federazione italiana per il superamento dell'handicap ha fatto sapere che i primi effetti di questa sentenza già si sono fatti sentire: l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha iniziato a notificare numerosi appelli avverso le sentenze del TAR Palermo con le quali già è stato riconosciuto il diritto all’integrazione delle ore di sostegno e al risarcimento del danno.

"La prevedibile emulazione che tale grave sentenza innescherà sarà una rinnovata causa di esclusione di molte persone con disabilità. – commenta con preoccupazione Vincenzo Falabella, Presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap – È necessaria una forte sensibilizzazione dei Consigli forensi, una forte unità dei legali che fino ad oggi hanno seguito i contenziosi attivati da migliaia di famiglie, ma soprattutto è necessaria una Adunanza plenaria del Consiglio di Stato per rendere omogenee le successive sentenze e per censurare le pesanti affermazioni del Consiglio di Giustizia siciliano. Fish agirà in tutte le sedi adeguate per rintuzzare questo violentissimo attacco contro i diritti civili”.  

12 gennaio 2015
© Riproduzione riservata

Altri articoli in Cronache

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy