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Gallo (Ass. Coscioni): “Motivazioni del ricorso potrebbero essere irricevibili"


28 NOV - “Cinque giudici ora dovranno valutare la ricevibilità del reclamo del Governo, ma le motivazioni su cui si basa il reclamo inviato dal Ministero degli Esteri che apprendo tramite le notizie di agenzia, sono state già rigettate dalla Corte con decisione del 28 agosto e quindi il ricorso potrebbe essere dichiarato irricevibile perché non ci sono elementi di diritto nuovi”. Ad affermarlo, in una nota, è Filomena Gallo, segretario dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, in merito alla richiesta di riesame del Governo italiano sulla sentenza europea che ha bocciato la legge 40.

“In ogni caso – aggiunge Gallo - spiace rilevare quanto questo Governo difenda la legge la legge 40 invece di difendere la possibilità di avere una gravidanza sana senza rischi che porti alla nascita di bambini. Proprio sulle motivazioni che oggi sono eccepite in sede di reclamo, il 28 agosto la Corte EDU aveva chiarito testualmente nella sentenza avverso cui il ministro degli Esteri con il Governo ha depositato reclamo”, conclude Gallo, ricordando, di seguito, le motivazioni eccepite:
35. Il Governo eccepisce il difetto della qualità di vittima dei ricorrenti. A suo dire, a differenza dei richiedenti nella causa decisa dal tribunale di Salerno (ordinanza n. 12474/09 depositata il 13 gennaio 2010), i ricorrenti non hanno adito le autorità per poter effettuare una diagnosi preimpianto e non si sono visti opporre un rifiuto da parte delle stesse. Il ricorso costituirebbe quindi un’actio popularis e i ricorrenti non avrebbero comunque esaurito le vie di ricorso interne.

36. A dire dei ricorrenti, l’ordinanza in questione costituisce una decisione isolata, emessa da un giudice unico sulla base di una procedura d’urgenza e, comunque, la legge vieta in maniera assoluta l’accesso alla diagnosi preimpianto.

37. La Corte ricorda che, in mancanza di uno specifico rimedio interno, spetta al Governo dimostrare, appoggiandosi sulla giurisprudenza interna, lo sviluppo, la disponibilità, la portata e l’applicazione della via di ricorso da esso invocata (si vedano, mutatis mutandis, Melnītis c. Lettonia, n. 30779/05, § 50, 28 febbraio 2012 e McFarlane c. Irlanda [GC], n. 31333/06, §§ 115-127, 10 settembre 2010). Inoltre, il Governo non può invocare l’esistenza di un mezzo d’impugnazione interno in assenza di una giurisprudenza interna che dimostri l’effettività di quest’ultimo nella pratica e nel diritto, tanto meno quando tale giurisprudenza promani da un organo giudiziario di primo grado (Lutz c. Francia (n. 1) (n. 48215/99, § 20, 26 marzo 2002).

38. Nel caso di specie, la Corte rileva che l’ordinanza del tribunale di Salerno è stata pronunciata da un giudice di primo grado, non è stata confermata da un organo di grado superiore ed è solo una decisione isolata.
In ogni caso, non si può rimproverare validamente ai ricorrenti di non avere presentato una domanda volta ad ottenere una misura che, il Governo lo ammette esplicitamente (si veda il paragrafo 73 infra), è vietata in maniera assoluta dalla legge.

39. Infine, senza ombra di dubbio i ricorrenti sono interessati direttamente dalla misura interdittiva controversa: hanno un figlio affetto dalla patologia di cui sono portatori ed hanno già proceduto una volta all’interruzione medica di gravidanza in quanto il feto era colpito da mucoviscidosi.

40. Pertanto, le eccezioni del Governo convenuto non possono essere prese in considerazione.
 

28 novembre 2012
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