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Gestazione per altri. Alla Camera la proposta di legge di maggioranza per renderla un “reato universale”. Si rischiano fino a 2 anni di carcere

di G.R.

La proposta, composta da un solo articolo, consente dunque di perseguire penalmente condotte commesse in un Paese estero anche quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite. Ci si riferisce alla perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da un cittadino italiano. Per chi mette in atto tali pratiche si prevede la reclusione da tre mesi a due anni e una multa da 600.000 a un milione di euro. IL TESTO

19 GIU -

Al via in aula alla Camera l'esame della proposta di legge per rendere la gestazione per altri un 'reato universale'. La proposta di maggioranza interviene sull’articolo 12 della legge n. 40 del 2004 che, al comma 6, prevede i delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità che si esplicano attraverso le condotte tipiche della realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione, individuate dallo stesso comma 6, punendo chiunque le metta in atto con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.

Più in dettaglio, l’intervento normativo, attuato aggiungendo un nuovo periodo al termine del comma 6 dell’art. 12 della legge n. 40 del 2004, è volto a sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili ai delitti di commercializzazione di gameti o di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero; in caso di accertamento dei suddetti reati, saranno conseguentemente applicate le pene precedentemente richiamate.

La proposta, composta da un solo articolo, consente dunque di perseguire penalmente condotte commesse in un Paese estero anche quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite, avvalendosi di una possibilità già prevista, a determinate condizioni, dall’ordinamento penale italiano. Ci si riferisce alla sola perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano, non anche al reato di commercializzazione di gameti o embrioni.

In materia di punibilità dei reati commessi all’estero, l’articolo 7 del codice penale prevede che la legge italiana si applichi sia nei confronti del cittadino sia nei confronti dello straniero in relazione ai reati, commessi all’estero, elencati nel medesimo articolo e caratterizzati da rilevante gravità – quali, ad esempio, i delitti contro la personalità dello Stato – e, in particolare, ad ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscano l’applicabilità della legge penale italiana.

G.R.



19 giugno 2023
© Riproduzione riservata
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