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Accreditamento strutture sanitarie. Ministero Salute:Al vaglio un possibile intervento, anche di carattere normativo”


Sulle criticità derivanti dai meccanismi concorrenziali nel settore sanitario e socio-sanitario in riferimento alla tutela dell‘affidamento delle strutture private e del diritto alla salute dei cittadini, il Ministero della Salute si impegna a valutate le opzioni di possibile intervento, eventualmente anche di carattere normativo, secondo criteri di efficacia, proporzionalità e condivisione fra gli attori istituzionali coinvolti. A spiegarlo il Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture  rispondendo all’interrogazione di Ciocchetti (Fdl)

16 FEB -

In tema di accreditamento delle strutture sanitarie, nell’ambito delle attività istituzionali del Ministero della Salute, "saranno valutate le opzioni di possibile intervento, eventualmente anche di carattere normativo, secondo criteri di efficacia, proporzionalità e condivisione fra gli attori istituzionali coinvolti, nel rispetto delle prerogative costituzionali in materia di disciplina dell’organizzazione sanitaria”.

Lo ha annunciato Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti intervenuto oggi alla Camera, in sostituzione del ministro della Salute, per rispondere a nome del ministero della Salute all’interpellanza presentata da Luciano Ciocchetti (Fdi).

Di seguito la risposta integrale del Sottosegretario di Stato Ferrante.

“Signor Presidente, onorevoli colleghi, com’è noto, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevede la possibilità, da parte della regione, di affidare a strutture private autorizzate ed accreditate l’erogazione di determinate prestazioni, ricomprese nel provvedimento di accreditamento, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, secondo modalità, tempistiche e remunerazioni stabilite in appositi schemi di contratti.

La presenza quantitativa e qualitativa degli operatori privati che svolgono attività, previa sottoscrizione di un contratto, per conto e a carico del Servizio sanitario regionale, dipende fondamentalmente dal modello organizzativo prescelto da ogni singola regione.

Quanto all’apporto e al rapporto pubblico-privato nell’ambito del Servizio sanitario regionale, si rammenta che, nel nostro ordinamento, dopo l’enunciazione del principio della parificazione e concorrenzialità fra strutture pubbliche e strutture private, con la conseguente facoltà di libera scelta da parte dell’assistito, si è imposto, per evoluzione giurisprudenziale e attraverso la riforma normativa, il principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica e una razionalizzazione del sistema sanitario, con particolare riferimento all’utilizzo delle relative strutture direttamente disponibili, in quanto pubbliche, rispetto al ricorso, in via sussidiaria, alle strutture solo indirettamente disponibili, in quanto accreditate, ma, comunque, in titolarità privata.

Nell’ottica di eliminare gli ostacoli che limitano la libertà di iniziativa economica delle strutture sanitarie private, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel 2021, ha segnalato l’esigenza di modificare l’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di riformare il sistema di accreditamento al Servizio sanitario nazionale delle strutture private, eliminando il regime di accreditamento provvisorio, attraverso la previsione di una norma generale che disponesse l’obbligo di accreditamento definitivo da parte delle regioni per le nuove strutture sanitarie o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti.

In secondo luogo, detta Autorità ha evidenziato l’esigenza che il sistema di convenzionamento delle imprese private dovesse operare su base selettiva, non discriminatoria, periodica e trasparente, inserendo, nell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, una norma che prevedesse selezioni periodiche regionali, adeguatamente pubblicizzate, che facciano seguito a verifiche sistematiche degli operatori già convenzionati e alla conseguente eventuale razionalizzazione della rete in convenzionamento.

Sulla base delle suddette segnalazioni è stata, poi, emanata la legge 5 agosto 2022, n. 118 - legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 - il cui iter di adozione ha previsto l’acquisizione di numerosi documenti da parte della competente Commissione parlamentare.

L’articolo 15 di detta legge ha modificato il sistema di accreditamento istituzionale e quello di convenzionamento con gli erogatori privati, prevedendo che nel caso di richiesta di accreditamento di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti si tenga conto cumulativamente dei seguenti criteri: qualità e volumi dei servizi da erogare, risultati dell’attività eventualmente già svolta, esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza.

A quest’ultimo fine, le modalità per effettuare le valutazioni, in ossequio a quanto previsto dalla legge, sono state definite tramite il decreto del Ministro della Salute del 19 dicembre 2022, recante “Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”.

Inoltre, con la modifica apportata all’articolo 8-quinquies, è stata introdotta una forma di selezione dei soggetti privati accreditati ai fini della stipula degli accordi contrattuali, indicando i criteri generali per la selezione, tra cui l’effettiva alimentazione del fascicolo sanitario elettronico e gli esiti delle attività di valutazione.

Anche per il convenzionamento delle strutture, il DM 19 dicembre 2022 prevede una fase di verifica che si svolge nel momento del rilascio di nuovi accreditamenti e una fase successiva di più approfondita verifica, che è preliminare all’individuazione, da parte delle regioni, dei soggetti privati accreditati interessati alla stipula degli accordi contrattuali.

Con il decreto 19 dicembre 2022 si viene, pertanto, a delineare un sistema di valutazione coordinato a livello nazionale, nel rispetto delle competenze e delle prerogative delle regioni e delle province autonome, che si avvalga delle capacità operative dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Agenas, garantendo il raccordo con il Ministero attraverso il “tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale”, già operativo e previsto in origine dall’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, regioni e province autonome del 20 dicembre 2012; tavolo incardinato presso la direzione generale della programmazione sanitaria, che presenta la capacità di costituire una sede di confronto che coinvolge di per sé anche il livello regionale.

I termini di adeguamento da parte delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, così come modificati dalla legge annuale della concorrenza, già fissati dal DM 19 dicembre 2022, sono stati recentemente prorogati al 31 marzo 2024, in virtù del DM 26 settembre 2023.

Tutto ciò posto, con specifico riferimento a quanto richiesto dal deputato interpellante, si rappresenta che, in coerenza con quanto previsto dal DM 19 dicembre 2022, si è provveduto ad attivare uno specifico confronto istituzionale fra il livello centrale di governo e le regioni e le province autonome, nell’ambito dell’azione di supporto e di monitoraggio assegnato dalla legge al “tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale”.

Nell’ambito di tali lavori è emersa l’esigenza di implementare il livello di integrazione tra i caratteri propri del sistema di autorizzazione, accreditamento istituzionale e convenzionamento delle strutture chiamate ad erogare prestazioni in nome, per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, e i principi di mercato, posti a tutela del confronto concorrenziale fra gli erogatori, posto alla base della riforma di cui all’articolo 15 della legge n. 118 del 2022.

Nell’ambito delle suddette attività istituzionali del Ministero della Salute saranno valutate le opzioni di possibile intervento, eventualmente anche di carattere normativo, secondo criteri di efficacia, proporzionalità e condivisione fra gli attori istituzionali coinvolti, nel rispetto delle prerogative costituzionali in materia di disciplina dell’organizzazione sanitaria”.



16 febbraio 2024
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