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Trasparenza. In Gazzetta le norme per Asl, primari e manager


Pubblicato sulla Gazzetta del 5 aprile il Dlgs n.33 che riordina la disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e informazioni delle Pubbliche amministrazioni. Norme anche per l’attività libero professionale in intramoenia e per il conferimento degli incarichi per la "terna" mangaeriale di Asl e ospedali.

11 APR - E’ operativo a tutti gli effetti il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 che ha rivoluzionato le norme per garantire la massima trasparenza nelle attività e negli incarichi della PA, sanità compresa.
 
Ecco il testo integrale dell’art. 41 riguradante le misure specifiche per il Ssn (clicca qui per il testo completo).
 
Trasparenza del servizio sanitario nazionale
 
1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario  nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi  comprese  le  aziende  sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di  programmazione  e  fornitura  dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti  gli  obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
2.  Le  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere  pubblicano   tutte   le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento  degli incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e  direttore amministrativo,  nonché   degli   incarichi   di   responsabile   di dipartimento e di strutture semplici  e  complesse,  ivi  compresi  i bandi e gli  avvisi  di  selezione,  lo  svolgimento  delle  relative procedure, gli atti di conferimento.
3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici,  si  applicano  gli  obblighi  di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.
4. E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco  delle  strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati  gli  accordi con esse intercorsi.
5. Le regioni includono il  rispetto  di  obblighi  di  pubblicità previsti  dalla  normativa  vigente   fra   i   requisiti   necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.
6. Gli enti, le aziende e le  strutture  pubbliche  e  private  che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono  tenuti  ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata  «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi  effettivi  di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata. 

11 aprile 2013
© Riproduzione riservata

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