Terzo settore. Parere favorevole con osservazioni da commissione Sanità Senato. “Richiamare criteri e requisiti per accreditamento strutture sanitarie e sociosanitarie”
Precisare la definizione di enti che operano nel Terzo settore, estendere la durate del servizio civile fino a 18 mesi, porre una maggiore attenzione sul tema della formazione dei volontari, prefigurare la possibilità di stages da ricollegare alle forme di alternanza scuola lavoro previste dalla legislazione concernente il settore scolastico. Questi alcune delle 15 osservazioni contenute nel parere del relatore approvato. IL TESTO
16 LUG - La commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama ha concluso nel pomeriggio di ieri l’esame del disegno di legge sulla riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, già approvata dalla Camera. La XII commissione ha dato parere favorevole alla proposta del relatore,
Amedeo Bianco (Pd), contenente 15 osservazioni che vanno da una più completa definizione di enti del Terzo settore, ad un richiamo dei criteri e requisiti che presiedono all'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, e ancora da una maggiore attenzione al tema della formazione fino alla possibilità di stages da ricollegare alle forme di alternanza scuola lavoro previste dalla legislazione concernente il settore scolastico.
Queste le 15 osservazioni contenute nel parere approvato:
1. nell'ambito dell'articolo 1, al comma 1, occorrerebbe precisare e completare la definizione di enti del Terzo settore. In particolare, bisognerebbe esplicitare che detti enti si fondano sulla libera e consapevole partecipazione dei cittadini che, in conformità agli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto periodo della Costituzione, scelgono di dedicare tempo e risorse economiche alla cura degli altri e del bene comune;
2. nell'ambito dell'articolo 2, al comma 1, lettera a), occorrerebbe esplicitare il favor per gli enti del Terzo settore, così come avviene alla lettera b) per l'iniziativa economica privata, utilizzando il verbo "favorire", in aggiunta a quello "riconoscere";
3. nell'ambito dell'articolo 2, al comma 1, lettera d), occorrerebbe prevedere, oltre che la semplificazione della normativa, anche l'alleggerimento degli oneri burocratici (in generale e con specifico riguardo al riconoscimento delle organizzazioni non governative);
4. nell'ambito dell'articolo 4, al comma 1, lettera c), occorrerebbe meglio declinare i concetti di di "efficacia", "efficienza" ed "economicità", con la missione istituzionale degli enti del Terzo settore, prevedendo un più consono riferimento alla "appropriatezza" dei servizi resi anche in ragione delle risorse impiegate";
5. nell'ambito dell'articolo 4, al comma 1, lettera m), occorrerebbe: integrare il generico riferimento al rispetto di standard di qualità con il richiamo dei criteri e requisiti che presiedono all'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie; prevedere la definizione di indicatori di processo e di risultato per consentire la misurazione su basi oggettive dell'impatto sociale del servizio; prefigurare la possibilità che gli affidamenti avvengano non in via esclusiva attraverso procedure di gara, ma anche attraverso forme di partnership tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore (cooperazione e cogestione); richiamare la necessità di tutelare i lavoratori del settore anche individuando i contratti di riferimento, escludendo dalle gare pubbliche per l'affidamento dei servizi il criterio del massimo ribasso;
6. nell'ambito dell'articolo 5, al comma 1, lettera a), occorrerebbe prestare specifica attenzione al tema della formazione, quale parte fondamentale dello status del volontario che opera all'interno degli enti del Terzo settore; inoltre, fermi restando il principio di gratuità ed il contrasto di ogni forma di retribuzione surrettizia e lavoro sommerso, bisognerebbe introdurre un criterio di delega atto a garantire un sistema trasparente e semplificato di rimborsi;
7. nell'ambito dell'articolo 5, al comma 1, lettera c), si potrebbe prefigurare la possibilità di stages da ricollegare alle forme di alternanza scuola lavoro previste dalla legislazione concernente il settore scolastico;
8. nell'ambito dell'articolo 5, al comma 1, lettera d), per ciò che attiene alla valorizzazione delle reti associative di secondo livello, parrebbe opportuno sottolineare che tali forme associative dovrebbero essere principalmente preordinate a coordinare i diversi enti che operano in settori omogenei;
9. nell'ambito dell'articolo 5, al comma 1, lettera e), numeri 1) e 2),occorrerebbe affidare alle organizzazioni di volontariato non solo la promozione, ma anche la gestione dei centri di servizio (CSV) per il volontariato;
10. nell'ambito dell'articolo 5, al comma 1, lettera e), numero 3), quanto alle modalità di finanziamento dei CSV, occorrerebbe introdurre dei meccanismi di riequilibrio territoriale; inoltre, in coerenza con i prefigurati ruoli di servizio a tutti gli enti del terzo settore , potrebbe valutarsi l'opportunità di destinare a tale finalità una quota degli utili realizzati dalle imprese sociali;
11. nell'ambito dell'articolo 5, al comma 1, lettera e), numero 4), occorrerebbe meglio precisare a chi spetti la costituzione degli organismi di controllo delle attività e della gestione dei CSV, nonchè le modalità operative, i profili di compatibilità, il regime sanzionatorio, apparendo opportuno che tale competenza, terza e trasparente, riconosca un ruolo rilevante a rappresentanze dei soggetti finanziatori;
12. nell'ambito dell'articolo 6, al comma 1, lettera a), alcuni concetti chiave, come quelli di "obiettivo primario" e "destinazione prevalente" degli utili a obiettivi sociali, appaiono non sufficientemente determinati e ciò rende non del tutto chiara la configurazione dell'impresa sociale;
13. nell'ambito dell'articolo 6, al comma 1, lettera d), sempre in tema di impresa sociale, occorrerebbero principi e criteri direttivi più precisi in merito alle condizioni e ai limiti cui assoggettare le "forme di remunerazione del capitale sociale" e di "ripartizione degli utili", apparendo non sufficiente il richiamo in via analogica di quanto disposto per le cooperative a mutualità prevalente;
14. nell’ambito dell’articolo 8, al comma, 1 lettera a) andrebbe meglio precisato che il servizio civile si costituisce per la difesa civile non armata della patria e dei principi fondamentali della Costituzione italiana;
15. nell’ambito dell’articolo 8, al comma, 1 lettera g), occorrerebbe valutare la possibilità di prevedere casi nei quali la durata del servizio civile possa arrivare fino ai 18 mesi.
16 luglio 2015
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