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Lavoro autonomo. Cdm approva ddl su tutele. Sì all’indennità di maternità. Ecco il testo


Nel disegno di legge presente anche il riconoscimento del diritto di percepire l’indennità di maternità ed estensione del congedo parentale. Approvato anche disegno di legge sul contrasto alla povertà. DDL TUTELA LAVORO AUTONOMO

29 GEN - Approvato ieri dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, un disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Nello specifico il disegno di legge prevede misure di sostegno in favore del lavoro autonomo e misure per favorire l’articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento. Qui di seguito la sintesi delle principali misure.
 
Disposizioni in materia di lavoro autonomo
La prima parte del provvedimento detta disposizioni in materia di lavoro autonomo con l’obiettivo di costruire per tali lavoratori, prestatori d’opera materiali e intellettuali non imprenditori, un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.
 
Le principali misure riguardano:
- la previsione di agevolazioni fiscali,  consistenti nella deducibilità:
nella misura del 100%, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro;
nella misura del 100% delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, e in misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipula di tali polizze, e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.
 
- la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell’accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali europei;
 
- il riconoscimento del diritto di percepire l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa, l’estensione della durata e dell’arco temporale entro il quale tali lavoratori possano usufruire dei congedi parentali, prevedendo che l’indennità per congedo parentale possa essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino;
- la previsione della sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, e la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni.
 
- la previsione di una specifica misura di tutela contro la malattia in base alla quale, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.
 
Disposizioni in materia di lavoro agile
La seconda parte del provvedimento reca diposizioni in materia di lavoro agile, che consiste, non in una nuova tipologia contrattuale, ma in una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato quanto ai luoghi e ai tempi di lavoro finalizzata a regolare forme innovative di organizzazione del lavoro, agevolando così  la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
 
Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che può essere eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
 
È previsto che:
- il lavoratore che presta l’attività di lavoro subordinato in modalità agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda;
- gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, siano applicati anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile;
- il datore di lavoro garantisce al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.
 
 
Il Consiglio dei ministri, ha poi approvato anche un disegno di legge delega recante norme relative al contrasto alla povertà,
al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali.
Il disegno di legge delega: introduce una misura nazionale di contrasto alla povertà, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, basata sul principio dell’inclusione attiva, che prevede la predisposizione per i beneficiari di un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa sostenuto dalla offerta di servizi alla persona.  Questa misura è volta a superare la logica di mera assistenza passiva, introducendo il principio della attivazione finalizzata alla inclusione sociale e lavorativa. L’intervento, contenuto nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all’inclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge di Stabilità 2016, verrà gradualmente esteso sulla base delle risorse che al Fondo affluiranno in virtù degli interventi di razionalizzazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali di cui al successivo punto 2;
 
Razionalizza le prestazioni di natura assistenziale e quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi - escluse quelle legate alla disabilità del soggetto beneficiario -, introducendo il principio di “universalismo selettivo” nell’accesso secondo criteri di valutazione della condizione economica in base all’ISEE.
riordina la normativa in materia di interventi e servizi sociali, al fine di superare la frammentarietà delle misure e degli interventi secondo principi di equità ed efficacia nell’accesso e nell’erogazione delle prestazioni.
 
In tale quadro sono previsti:
- l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un organismo nazionale di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali;
- l’attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;
- la promozione di accordi territoriali tra servizi sociali e altri enti o organismi competenti per - l’inserimento lavorativo, la salute, l’istruzione e la formazione;
nonché il rafforzamento del Sistema informativo dei servizi sociali e, in particolare, del Casellario dell’assistenza.
 

29 gennaio 2016
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