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Terremoto. La Camera approva il decreto. Farmacie potranno distribuire anche farmaci normalmente affidati alla “diretta”


Lo prevede un emendamento approvato oggi insieme a tutto il decreto che passa ora al Senato. Federfarma e Sunifar: “Bene emendamento su assistenza farmaceutica. Ora la parola alle Regioni”. Saranno infatti gli enti regionali a dover predisporre un piano straordinario di erogazione per garantire la tempestiva distribuzione dei farmaci alla popolazione. Le farmacie saranno coinvolte nella distribuzione dei medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta, secondo quanto previsto dagli accordi regionali vigenti sulla cosiddetta “distribuzione per conto”.

23 MAR - In molte realtà, soprattutto quelle piccole, toccate dal terremoto in centro Italia si riscontrano spesso difficiltà nell'erogazione dei farmaci, in particolare quando si tratta di medicinali inseriti nel circuito della distribuzione diretta da parte delle Asl.
 
Per questo la Camera ha approvato ieri un emendamento al Decreto Terremoto, che ora passa al vaglio del Senato, prevedendo la messa a punto di piani regionali straordinari  “per garantire la puntuale e tempestiva distribuzione dei farmaci alla popolazione anche prevedendo che i medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta da parte delle ASL possano essere distribuiti temporaneamente dalle farmacie convenzionate”.
 
“È un’importante segnale di attenzione nei confronti della popolazione e del ruolo svolto dalle farmacie nelle zone terremotate l’approvazione all’unanimità da parte della Camera dei Deputati di questo emendamento che piunta a valorizzare il ruolo delle farmacie stesse nell’erogazione di tutti i farmaci a favore delle popolazioni colpite dal sisma del Centro-Italia”, hanno detto Annarosa Racca, Presidente Federfarma, e Alfredo Orlandi, Presidente Sunifar (il Sindacato che, all’interno di Federfarma, rappresenta le farmacie rurali) commentando la notizia.
 
“Le farmacie hanno svolto un lavoro importantissimo nelle zone colpite dal sisma, mettendosi a disposizione della popolazione fin dalle prime ore dopo le terribili scosse dei mesi scorsi e continuando a fornire farmaci e assistenza in condizioni di enorme disagio e in situazioni di fortuna. L’emendamento riconosce questo impegno e dà alle farmacie rurali dei territori colpiti la possibilità di svolgere il proprio ruolo in modo ancora più efficace”, dichiara Racca.

Alla quale fa eco Orlandi sottolineando come, “i farmacisti rurali anche in occasione del terremoto hanno confermato la loro funzione indispensabile e lo spirito di sacrificio con cui quotidianamente assistono la popolazione in zone disagiate. Si confida ora che le Regioni, in stretta collaborazione con le organizzazioni regionali di Federfarma, colgano appieno quello che è stato l’unanime consenso politico per confermare sempre più la vicinanza dello Stato ai cittadini attraverso la farmacia capillare sul territorio. Solo in questo modo si va realmente incontro alle esigenze di una popolazione già duramente provata”. 
 
Ecco il testo dell'emendamento approvato dalla Camera:
 
ART. 10-bis.
(Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica).

1. Le regioni colpite dagli eventi sismici dell’anno 2016 e 2017, al fine di superare eventuali criticità connesse alla distribuzione dei farmaci alla popolazione, con riferimento particolare ai comuni sotto i 3.000 abitanti, predispongono, entro il 30 aprile 2017 e senza nuovi o maggiori oneri, un piano straordinario di erogazione dei farmaci da presentare al Comitato permanente per l’erogazione dei LEA di cui all’articolo 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che si esprime entro il 15 maggio 2017.
 
In tale piano la regione illustra le modalità organizzative per garantire la puntuale e tempestiva distribuzione mdei farmaci alla popolazione anche prevedendo che i medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta da parte delle ASL possano essere distribuiti temporaneamente dalle farmacie convenzionate, con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni.
 
Per le regioni in piano di rientro, tale piano è oggetto di valutazione nell’ambito dell’ordinario monitoraggio del piano di rientro stesso.
10. 0700. La Commissione.
(Approvato)

 

23 marzo 2017
© Riproduzione riservata

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