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Ddl Fazio. Concluso esame degli emendamenti


A ridosso della pausa estiva la XII Commissione Affari sociali ha concluso l’esame degli emendamenti del disegno di legge su Sperimentazioni cliniche, sicurezza cure e riforma Ordini, meglio noto come Ddl Fazio. Ora il testo passa all’esame delle altre commissioni per l’espressione del parere di competenza.

19 AGO - Il percorso del Ddl Fazio che ha per oggetto il “riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria” finora è stato piuttosto spedito. Presentato dal Governo ad aprile l’iter in commissione Affari sociali è iniziato a maggio e verso la fine di luglio si è concluso l’esame degli emendamenti. Ora il testo passerà all’esame delle altre commissioni per l’espressione del parere di competenza.
 
Il provvedimento intende assicurare una maggiore funzionalità del Ssn incidendo in settori quali la ricerca sanitaria, la sicurezza delle cure, le professioni sanitarie e la sanità elettronica. Il passaggio in Commissione Affari sociali ha modificato in parte il testo che ora si compone di 16 articoli suddivisi in 3 capi.
 
Capo I (articoli 1-5) si occupa di sperimentazione clinica e innovazione nella sanità
Reca la delega al Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per operare il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano.
L'articolo 2 si occupa di ricerca sanitaria, con la previsione di destinare una quota dei fondi al finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni.
L’articolo 3 ha lo scopo di consentire al direttore scientifico degli Irccs di esercitare l’attività libero professionale nell’ambito della medesima struttura sanitaria di appartenenza.
L'articolo 4 introduce il divieto di atti di sequestro e pignoramento presso terzi a valere sui fondi destinati al finanziamento della ricerca sanitaria svolta dagli enti destinatari dei finanziamenti.
L’articolo 5 parla dei fondi assegnati alla regione Lazio, (45 milioni), per la realizzazione dell’unità ad alto isolamento presso lo “Spallanzani” di Roma.
 
Capo II (articoli 6-11) detta norme in tema di professioni sanitarie.
L’articolo 6 conferisce una delega al Governo per la riforma degli albi e degli ordini delle professioni di medico chirurgo, odontoiatra, medico veterinario e farmacista.
I nuovi articoli 6-bis e 6-ter-, aggiunti nel corso dell’esame in Commissione, prevedono, rispettivamente, l’inserimento delle professioni di biologo e psicologo tra le professioni sanitarie sottoposte a vigilanza del Ministero della salute e le sanzioni in caso di esercizio abusivo della professione.
L’articolo 7 dispone in materia di sicurezza delle cure.
L’articolo 8 reca una delega al Governo al fine di adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un testo unico delle norme in materia di attività idrotermali, nel rispetto delle competenze regionali in materia.
Con l’articolo 9 si prevede che i laureati in odontoiatria possano accedere ai profili professionali dirigenziali, escludendo dai requisiti concorsuali necessari la specializzazione nella disciplina.
L’articolo 10 modifica la normativa vigente in materia di servizi erogati dalle farmacie tramite i fisioterapisti e di prestazioni analitiche di prima istanza, che devono comprendere anche gli esami strumentali.
L’articolo 11 consente, con il conseguimento di più lauree o diplomi, l'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie anche in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali (medici).
 
Capo III (articoli 12-13) detta norme in tema di sanità elettronica.
L’articolo 12 introduce e disciplina il fascicolo sanitario elettronico (Fse), istituito dalle regioni e dalle province autonome, definendolo come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.
L'articolo 13 istituisce sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, patologia e impianti protesici a fini di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico, allo scopo di istituire un sistema attivo di raccolta delle informazione di rilevante interesse ed impatto sul governo sanitario.
L’articolo 14 in materia di servizi trasfusionali è stato soppresso nel corso dell’esame in Commissione.
 
 
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19 agosto 2011
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