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Ddl concorrenza. I dentisti: “Questo testo pone dei limiti che non tutelano i pazienti”


Bocciato. È questo il giudizio sul Ddl Concorrenza espresso all’unisono dalla Commissione dell’albo degli Odontoiatri, dall’Associazione Nazionale Dentisti Italiani e dell’Associazione Italiana Odontoiatri. “La diffusione di messaggi pubblicitari incontrollati - hanno detto le tre realtà che rappresentano gli odontoiatri italiani - continuerà e i cittadini, ancora una volta, non saranno tutelati”. Ecco le critiche della categoria, punto per punto.

30 GIU - “Il Parlamento ha perso l’opportunità storica di regolamentare in modo corretto le società che operano in ambito odontoiatrico, cresciute negli anni senza controlli e nel vuoto legislativo, creato a seguito della Legge Bersani”. Sono queste le considerazioni espresse, in modo unanime, dalla Commissione dell’albo degli Odontoiatri (Cao), dall’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (Andi) e dell’Associazione Italiana Odontoiatri (Aio).
 
“Non avere specificato – hanno detto i presidenti Giuseppe Renzo, Gianfranco Prada e Fausto Fiorile - che le società che possono operare in ambito odontoiatrico sono esclusivamente le Spt (come deve essere per le attività professionali costituzionalmente protette) è un grave limite di questa legge, che non tutela i pazienti. Continuare a consentire ad operare le società commerciali, senza obbligo di iscrizione all’Ordine professionale e controllo deontologico e sulla pubblicità sanitaria, permetterà ancora di assistere a comportamenti che non hanno come obiettivo la salute del paziente ma solo il guadagno economico”.
 
“Persisterà – hanno continuato i presidenti - la diffusione di messaggi pubblicitari incontrollati, non verificabili dall’Ordine e tesi solo all’accaparramento di clientela. Solo alcuni aspetti, con determinazione proposti dalla professione, sono stati recepiti nel testo approvato dalla Camera: aver ribadito l’obbligo che gli operatori clinici nelle società siano Odontoiatri e per i direttori sanitari di essere iscritti all’Albo Odontoiatri.
 
È quindi un giudizio negativo, in quanto, “ancora una volta – hanno concluso - il Parlamento italiano non ha voluto tutelare gli interessi dei cittadini che necessitano di prestazioni odontoiatriche, offrendo loro la garanzia che a prendersi cura della loro salute fossero esclusivamente i professionisti con la loro deontologia e sotto il controllo ordinistico”.
 
Gli aspetti di interesse odontoiatrico contenuti nel testo. 
153. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.
 

154. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n.409, sono erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.
 

155. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma
 

154. 156. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 154 e 155.
 
157. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 154, 155 e 156 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

30 giugno 2017
© Riproduzione riservata

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