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Vaccini Covid. Anche i grossisti farmaceutici potranno occuparsi della distribuzione. Speranza firma ordinanza per la tracciabilità e la movimentazione dalla farmacia ospedaliera a quella territoriale


Le regioni possono avvalersi di grossisti farmaceutici per la consegna alle farmacie territoriali di contenitori di flaconi di vaccini sconfezionati dalle farmacie ospedaliere. Ecco tutte le indicazioni per la tracciabilità e la movimentazione dei vari passaggi tra la farmacia ospedaliera, il grossista e la farmacia territoriale presso la quale i flaconi saranno utilizzati o ritirati dal medico somministratore. L’ORDINANZA

21 MAG - Ieri sera il ministro della Salute Roberto Speranza ha mandato in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale una nuovo ordinanza con lo scopo di implementare un sistema che consenta di tracciare i contenitori di flaconi sconfezionati, nei vari passaggi tra la farmacia ospedaliera, il grossista e la farmacia territoriale presso la quale i flaconi saranno utilizzati o ritirati dal medico somministratore.
 
In particolare si consente ai grossisti e alle farmacie territoriali, ove richiesto dalla regione o dalla provincia autonoma, di detenere e trasportare eccezionalmente i flaconi di vaccino nei contenitori predisposti dalle farmacie ospedaliere delle strutture sanitarie, opportunamente tracciato mediante apposizione di un codice identificativo.
 
Queste le disposizioni dell’Ordinanza:
1. In sede di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS CoV-2, le regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano possono avvalersi di grossisti farmaceutici per la consegna alle farmacie territoriali di contenitori di flaconi di vaccini sconfezionati dalle farmacie ospedaliere.
 
2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei contenitori che rientrano nella distribuzione dopo la consegna alle strutture sanitarie:
a) le farmacie ospedaliere attribuiscono una univoca identificazione ai contenitori per flaconi di vaccini per la prevenzione dell'infezione dal SARS CoV-2, provvedendo ad identificarli con apposito codice univoco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute, assicurando al contempo in ciascun contenitore la presenza di flaconi di vaccino con il medesimo lotto di produzione e medesima data di scadenza;
 
b) i grossisti farmaceutici, che per conto della regione o provincia autonoma, curano lo stoccaggio e la distribuzione capillare
verso le farmacie territoriali (anche per il ritiro da parte del medico somministratore), registrano tali contenitori mediante il codice identificativo (unitamente al lotto di produzione indicato dalla farmacia ospedaliera) su tutta la documentazione tecnica, trasmettendo alla Banca dati centrale della tracciabilità del farmaco i dati relativi alla movimentazione dei contenitori e del  corrispondente numero di lotto indicato dalla farmacia ospedaliera, secondo le indicazioni pubblicate sul sito web del Ministero della salute.

 
3. Le medesime modalità di trasmissione alla Banca dati centrale della tracciabilità del farmaco si applicano anche alle confezioni integre di tali vaccini; l'obbligo di trasmissione del numero di lotto non si applica nel caso di confezioni dotate del bollino farmaceutico di cui al decreto del Ministro della salute 30 maggio 2014 o di sistemi di tracciatura equipollenti stabiliti dal Ministero della salute.

21 maggio 2021
© Riproduzione riservata
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