Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Venerdì 26 APRILE 2024
Lavoro e Professioni
segui quotidianosanita.it

Il mancato consenso informato è un danno autonomo rispetto al danno al paziente: la Cassazione stabilisce un doppio risarcimento 


Il consenso informato va risarcito in maniera ulteriore e autonoma rispetto al danno da errato trattamento medico se non è stato formulato secondo tutti i canoni e i parametri dei possibili rischi di un intervento. Il caso riguardava il risarcimento chiesto dai genitori per i danni lamentati in conseguenza della nascita della figlia affetta da ectromelia dell'arto superiore sinistro, per la mancata rilevazione “della situazione di aplasia di cui era portatore il feto” in sede di esami ecografici eseguiti dal primo medico presso il proprio studio e poi dal secondo presso l'ospedale. L'ORDINANZA.

01 LUG - Doppio risarcimento per chi subisce un danno da responsabilità medica e in più non ha avuto un corretto consenso informato.
Questo perché nei giudizi di responsabilità medica, la mancata acquisizione del consenso e l'errore nell'intervento medico costituiscono due prestazioni ben distinte, che non possono essere considerate complessivamente.

La novità arriva dalla Cassazione che con l’ordinanza 16892/2019 ha cassato una sentenza della Corte d’Appello, rinviandola ai giudici di primo grado perché correggessero il tiro, stabilendo che i conti per i rimborsi dovessero essere tutti rivisti alla luce della sua nuova pronuncia.

Il fatto
Due genitori chiedevano il risarcimento dei danni lamentati in conseguenza della nascita della figlia affetta da ectromelia dell'arto superiore sinistro, per la mancata rilevazione “della situazione di aplasia di cui era portatore il feto” in sede di esami ecografici eseguiti dal primo medico presso il proprio studio e poi dal secondo presso l'ospedale.  

La Corte di Appello ha accettato il ricorso e quindi condannato i due medici al risarcimento solo per il danno da "nascita indesiderata", che “però ha rappresentato solo una delle richieste risarcitorie formulate dai coniugi” accanto, ma distinti ontologicamente, agli ulteriori danni da invalidità temporanea totale e parziale e da invalidità permanente, nel loro aspetto biologico patrimoniale ed extrapatrimoniale, quale conseguenza dell'omessa diagnosi in utero della malformazione e dell'esposizione dei genitori, a seguito del parto, di una bimba malformata ma che fino a quel momento era stata ritenuta perfettamente sana. Nonché del danno psichico e di quello derivante dalla diminuita vita di relazione dei genitori, patiti sempre in conseguenza di una gravissima negligenza ed imperizia dei medici e della struttura sanitaria che non hanno consentito loro di essere preparati alla nascita di una figlia malformata”.

La sentenza
Secondo la Cassazione, l'obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario senza il quale l'intervento del medico è - al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità- sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente.

“Trattasi – si legge nell’ordinanza - di obbligo che attiene all'informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente viene sottoposto, e in particolare al possibile verificarsi, in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, al fine di porre quest'ultimo in condizione di consapevolmente consentire al trattamento sanitario prospettatogli. Il medico ha pertanto il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell'intervento, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili e delle implicazioni verificabili”.

E aggiunge: “Si è al riguardo ulteriormente precisato che l'acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell'intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente ( cfr. Cass., 16/05/2013, n. 11950, che ha ritenuto preclusa ex art. 345 c.p.c. la proposizione nel giudizio di appello, per la prima volta, della domanda risarcitoria diretta a far valere la colpa professionale del medico nell'esecuzione di un intervento, in quanto costituente domanda nuova rispetto a quella -proposta in primo grado- basata sulla mancata prestazione del consenso informato, differente essendo il rispettivo fondamento)”.

Si tratta quindi di due diritti distinti.

Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente. 

Il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute.

Quindi in termini pratici secondo la Cassazione la distinzione comporta “che il risarcimento spettante al paziente che non abbia rilasciato il proprio consenso a un intervento che, poi, non sia neanche stato eseguito correttamente è doppio: uno per l'errata esecuzione della prestazione del sanitario e un altro, ulteriore e autonomo, per l'omesso consenso informato”.

Se doppia è la lesione, quindi, anche il risarcimento è doppio.

01 luglio 2019
© Riproduzione riservata

Allegati:

spacer L'ordinanza

Altri articoli in Lavoro e Professioni

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy