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Igienisti dentali. Tar Emilia Romagna: “Mai senza odontoiatra”

di Anna Grieco

12 GEN - Gentile direttore,
è stata recentemente pubblicata la sentenza del Tar Emilia Romagna n. 1061/2014 concernente l’impugnazione di un diniego comunale per l’autorizzazione in favore di un’igienista dentale ad aprire ed operare in uno studio proprio. Prima che iniziasse la “lite” in tribunale tra le due opposte fazioni, igienisti dentali da un lato ed odontoiatri dall’altro, anche QS aveva parlato della vicenda, pubblicando tra l’altro il parere favorevole reso dal Ministero della Salute. Pur non di meno, il giudice amministrativo, con una puntuale disamina giuridico-amministrativa, ha rigettato il ricorso confermando così la legittimità del diniego.
 
Secondo il Tar, infatti, la formulazione linguistica “svolge la sua attività professionale in regime di dipendenza o libero professionale” contenuta nel profilo professionale del citato operatore (cfr. dm. 137/99) non comporta in via automatica la possibilità di agire la prescrizione a distanza e senza la presenza dell’odontoiatra. Per quanto concerne, poi, la locuzione “strutture sanitarie”, per il giudice non v’è ombra di dubbio alcuno come questo termine, presupponendo una componente organizzativa, non sia affatto sinonimo di “studio individuale”.
 
Seppur circoscritta alla figura dell’igienista dentale, è chiaro come tale pronunciamento, qualora fosse confermato in appello o passasse in giudicato, sarebbe di portata innovativa anche per le altre categorie delle professioni sanitarie (ex L.43/06), eccezion fatta per quelle riabilitative connotate (cfr. L.251/00) di “autonomia” e “titolarità” e provviste nei propri profili professionali della locuzione “attività di studio”.
 
Per non parlare poi della assoluta conferma alle restrizioni in fatto di svolgimento dell’attività di libera professione per le categorie di livello inferiore quali le “arti ausiliarie” e gli “operatori di interesse sanitario”.
Così stante le cose, sarebbe stato auspicabile l’indizione da parte delle Istituzioni di un tavolo ad hoc (è stato fatto per figure  anche di livello non universitario), giacché anche nel caso di specie la giustizia sembra fornire interpretazioni delle leggi difformi da quelle rese dall’amministrazione centrale.
 
Per quanto concerne, infine, il tanto chiacchierato comma 566, occorre far notare che nella formulazione linguistica manca tra l’altro il riferimento “ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria”, che come sappiamo sono la categoria verso la quale si proietta l’implementazione delle competenze della citata professione sanitaria.
Che il 2015 possa essere più dolce per questa categoria professionale.
 
Anna Grieco
Insegnante tecnico-pratica

12 gennaio 2015
© Riproduzione riservata

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