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Radiologia: all’inseguimento della “giustificazione” perduta

di Calogero Spada

09 MAR - Gentile direttore,
In attesa del nuovo recepimento della direttiva europea 59/2013, si vogliono esprimere alcune riflessioni su un tema ricorrente: la giustificazione degli esami radiologici del d.lgs. 187/00.
 
Essendo già ampiamente condivisibili le argomentazioni proposte dai colleghi De Biasi, Luise e Praticò; dal collega Matteucci; nonché dai colleghi Maglia e Calabrese, e tenuto in considerazione il biblico ritardo nella formulazione, sia del documento professionale FNCTSRM “Management”, sia delle “Linee Guida Ministeriali”, che peraltro senza l’evento “catalizzatore” dei noti eventi penali Toscani di Marlia e Barga del 2013, non sarebbero mai esistite, non si può non notare come, in tutto questo ampio tempo intercorso e con la notevolissima mole bibliografica collegata, prodotta in un vorticoso e generalizzato “copia ed incolla” da altra assai vasta documentazione, risulta certamente quanto meno singolare che ancor’oggi non si conoscano le modalità “organizzative ed operative” con cui detto precetto debba essere assolto; in tal senso ci pare che, identicamente alla delega ed al consenso informato, tale prescrizione debba, per assai ovvie ragioni, trovare la sola forma sintetica, stabile e tracciabile possibile: quella “scritta, effettiva”.
 
Ciò non soltanto assolverebbe in modo semplice ed efficace, alla corretta identificazione della “Trinità” implicata nello stesso, ma verrebbe anche incontro alla posizione del presidente dell’ordine dei TSRM, dott. A. Beux, che ha insistito nel richiedere ai Tecnici Radiologi, con una precisa circolare (49/2015) che: «La giustificazione va fatta» , perseverando la indeterminazione sub lege e scaricando il “barile” agli iscritti, invece di fornire una guida ed una tutela, così come ci si attendeva.
 
Pur non volendo entrare in questioni di merito, sulla necessità di una meno fumosa ed equivoca attribuzione di responsabilità in chiave medico-centrica (la incomprensibile assenza di una responsabilità “tecnica” per superare il paradosso di una costante delega dei c.d. “aspetti pratici” sul TSRM), non si può non far notare che alcuni aspetti, anche peculiarmente descritti da tale “corpus” suppletivo, in particolare gli obblighi di poter segnalare ogni “situazione difforme dal previsto”, e di ottemperare alla “previa verifica da parte del tsrm della rispondenza della richiesta del prescrivente … a protocolli prestabiliti …”, circostanze che effettivamente assegnerebbero al TSRM non soltanto un ruolo più centrale, ma anche l’esercizio di una forte prerogativa per disincentivare la esecuzione di esami non conformi, semplicemente non trovano alcuna praticabilità.
 
Non sarà un caso, infatti, che allo stato non risulti vi sia stata alcuna analoga esortazione dalle corrispondenti associazioni mediche – è presto detto – il TSRM non può in alcun modo “difendersi” dal “fuoco incrociato” delle reali insistenze (in particolare nel regime di urgenza/emergenza) dei prescriventi e da una dimostrata inerzia dei radiologi (che peraltro dovrebbero assicurare una “presenza attiva non limitata alla sola refertazione”) – la “possibilità a suo giudizio di ritenere non giustificata la prestazione richiesta dal prescrivente e modificarla” è, infatti, esclusivamente in capo al radiologo, in una vera caleidoscopica casistica occorrente; basti pensare, primi fra tutti, agli esami in corsia – tipologia diagnostica, stanti le definizioni normative, effettivamente assai “pericolosa”, ma ogni dove più che “abusata”, malgrado, anche, la sua mancata inclusione nell’elenco delle “pratiche radiologiche ammesse alla standardizzazione” ergo: “tutte le singole esposizioni mediche devono essere giustificate preliminarmente”; elementi, questi, che non possono non sottolineare le tante lacune e contraddizioni di una norma assai “imperfetta”, che ha condotto ad una vera e propria “Babele” “uniforme sul territorio nazionale”, che “protegge” tutti, tranne il TSRM, i pazienti e la popolazione (i casi penali del 2013 occorsi a Marlia, Barga, e più recentemente a Bari, lo scorso gennaio, non sono frutto di casualità).
 
Quello che, da 18 anni or sono accade, nel mondo del “si è sempre fatto così”, è che il TSRM, cerchi di uscire il prima possibile da tale empasse, semplicemente eseguendo comunque le prestazioni, facendo contenti tutti, disimpegnandosi in prima persona, ed andando così almeno ad evitare, se non un licenziamento – “modus” nel privato – un procedimento disciplinare o, peggio, una denuncia/querela per mancata/ritardata esecuzione; il tutto non potendosi però, tutelare completamente, stante la pur controversa lettura, ma ancor’oggi dai più condivisa, di una maggiore tranquillità di gestione del “teleconsulto” e di invece minore o nessuna fiducia sulla “telegestione”, per motivi già noti, cavalli di battaglia proprio della SIRM.
 
Ecco perché restano inutili, oltreché impraticabili, i complicati dettati normativi e gli “appelli” dell’ordine TSRM. Se si considera che, per non dover “ragionare sulle sole percezioni”, il tutto è stato causato dal non essere stati capaci a gestire il formalismo della giustificazione, non possono non insorgere le più serie perplessità su un dilagante trasformismo di matrice medica e sulla efficienza complessiva degli organi di governo, a tutti i livelli.
 
L’Italia è già clamorosamente in ritardo nel recepimento della successiva direttiva Euratom 59/2013, il cui obiettivo non è danneggiare o estinguere un profilo professionale, ma quello di ridurre l’esposizione delle persone – si tratti di addetti ai lavori o pazienti – ed i possibili effetti collaterali; ma dalle notizie accademiche al momento circolanti in vari simposi e congressi, a parte le attenzioni rivolte alle apparecchiature, per certificare il dato di dose al paziente – comunque sacrosanto e più che dovuto – si teme una, assai probabile, semplice replica del dispositivo normativo “copia ed incolla”, che tutela esclusivamente i medici, e che non fornisce alcuno strumento operativo (la mai vista “scheda di valutazione radiologica”) per certificare chi ha fatto che cosa, e soprattutto come, dove e quando.
 
Sembra quindi che, a dispetto delle convergenti attualizzate evidenze etiche, deontologiche e del diritto (leggi “Gelli” e “Lorenzin”), che identificano il TSRM quale “princeps” della pratica radiologica tout court (e non delegabile “attività di ausilio”), l’appello ad una giusta “risposta politica” auspicata dai colleghi Maglia e Calabrese dovrà ancora attendere per un suo degno accoglimento.
 
Dr. Calogero Spada
Dottore Magistrale
Specialista TSRM in Neuroradiologia


09 marzo 2018
© Riproduzione riservata

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