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Il doppio canale formativo, una bestia nera per i fisioterapisti

di Fulvio Vitiello

08 MAR - Gentile direttore,

siamo costretti in qualità di sindacato rappresentativo dei massofisioterapisti a rispondere alle ennesime falsità sul nostro conto e pertanto, per una completezza di informazioni, Le chiediamo di pubblicare integralmente la nostra risposta che troverà piuttosto lunga.

Partiamo dall’inizio: il riconoscimento del massofisioterapista è avvenuto nel 1961 con la Legge n. 570 istitutiva “della Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell’istituto statale d’istruzione professionale per ciechi annesso all’Istituto nazionale dei ciechi “Vittorio Emanuele II” di Firenze”.

Successivamente, la Legge n. 403 del 1971, all’art. 1 comma 1 definiva quella del massofisioterapista “professione sanitaria ausiliaria” ed all’art. 2 poneva l’obbligo in capo alle strutture sanitarie pubbliche di “assumere direttamente in ruolo un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all’ albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi istituito con la legge 21 luglio1961, n.686”.

L’abilitazione all’esercizio della professione di massofisioterapista, acquisibile, inizialmente, attraverso il diploma rilasciato da scuole statali o autorizzate dall’allora Ministero per la Sanità (art.1, L. 403/71), si consegue, oggi, anche frequentando i corsi attivati dagli istituti scolastici o di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni a seguito del trasferimento a queste ultime  delle competenze in materia di corsi professionali.

La legge n. 502/1992, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, successivamente modificata dall’art. 7 del D. Lgs. 517/93, nel disciplinare la formazione universitaria del personale esercente le professioni sanitarie all’epoca chiamate “ausiliarie”, demandava al Ministro della Sanità l’individuazione delle figure professionali da formare e dei relativi profili prevedendo all’art, 6 che fossero soppressi entro due anni “…i corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341”.

Con D.M. 10 luglio 1998, l’allora Ministero della Sanità precisava, tenuto conto di quanto previsto dall’art 6, comma 3 D.lgs. n. 502/1992, che i corsi di formazione professionale per non vedenti, volti all’acquisizione della qualifica di massofisioterapista “non rientrano fra quelli soppressi alla data 1° gennaio 1996”, e che il titolo rilasciato all’esito di tali corsi abilita all’esercizio della relativa professione.

Sul punto anche la giurisprudenza, pronunciandosi sull’esatta portata del citato art.6, comma 3 del D. Lgs. n. 502/1992, ha avuto modo di chiarire che la “soppressione” prevista da tale norma attiene “esclusivamente ai corsi di diploma universitario”, non essendo applicabile ai “corsi di studio relativi alla formazione professionale regionale” come quelli per la formazione dei massofisioterapisti (Cons. Stato, Sez. IV, 5 agosto 2003, n.4476).

Di recente, con sentenza n. 3218 del 30 maggio 2011, il Consiglio di Stato ha ribadito che permane il cd. doppio canale di formazione (statale e regionale) per cui, “ferma restando la differenza fra la formazione professionale regionale e quella statale, i corsi e i diplomi regionali continuano ad avere efficacia per le professioni sanitarie aggettivate come “ausiliarie”.

Pertanto non essendo stata inserita la figura del massofisioterapista fra le professioni sanitarie da riordinare, né essendo intervenuti atti di riordino del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, il profilo professionale in questione, così come il percorso di studi abilitante, sono rimasti configurati nei termini del vecchio ordinamento.

Allo stato, infatti, la figura del massofisioterapista rientra fra i profili sanitari della riabilitazione e come tale è inserita nell’elenco del Ministero della Salute (www.salute.gov.it) in cui è definita “Professione sanitaria non riordinata prevista da norme vigenti”  e perciò configurata nei termini di cui alla legge n.403/1971 e al DM del 7 settembre 1976 (cfr. sul punto C.d.S., IV, sent. 12 giugno 2007, n. 5225; cfr., da ultimo, C.d.S., IV, sent, 30 maggio 2011, n. 3218).

La figura professionale del massofisioterapista vedente, infine, non si distingue da quella del massofisioterapista “non vedente” tranne che per le disposizioni specifiche che riservano a quest’ultimo determinate agevolazioni ai fini del collocamento al lavoro con la conseguenza che, per ogni altro aspetto, la disciplina che regola “l’esercizio professionale dei massofisioterapisti è, per necessità logica e giuridica estensibile anche ai massofisioterapisti vedenti.” (T.A.R. Umbria, sent.16 maggio 2001, n. 340; TAR Campania, Napoli, 10 gennaio 2007).

Quanto alle competenze specifiche ed al mansionario, secondo il D.M. 7 settembre 1976, “il massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all'opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell'impiego di enti pubblici e privati, nell'ambito delle disposizioni di leggi. Pertanto esegue ed applica tutte le tecniche di massaggio e della fisioterapia sull'ammalato secondo le istruzioni del sanitario a livello di personale sanitario ausiliario e di terapista della riabilitazione”.

Il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 105 del 1997, inoltre, con riferimento alle competenze del massofisioterapista ribadisce che quest’ultimo “è in possesso di una solida cultura di base e di una preparazione professionale che gli consentono sicure competenze operative atte alla prevenzione, alla cura e riabilitazione. La professione sanitaria ausiliaria di massofisioterapista è praticata attraverso il massaggio terapeutico,igienico, connettivale, estetico applicato allo sport, con modalità differenti a seconda della patologia e dell’età dei pazienti. Il massofisioterapista per le competenze acquisite è in grado di: lavorare sia in strutture pubbliche che private; svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all’opera dei medici”.

Il Massofisioterapista, quindi, è figura sanitaria, che svolge funzioni riabilitative (Consiglio di Stato 5939/2007), abilitata ad applicare le tecniche del massaggio sul paziente e ad eseguire terapie di riabilitazione,

E’ dal lontano 1985 che il Consiglio di Stato si pronuncia costantemente nei confronti del massofisioterapista e l’ultima sentenza n.ro 3218 del 30 maggio 2011 non lascia spazio ad eventuali dubbi. Il Consiglio di Stato “ha ritenuto che le regioni potevano continuare a svolgere anche successivamente al riassetto dell’intero sistema (di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 6) le attività di formazione professionale, stante la diversità della tipologia di formazione delle finalità dei corsi, del valore dei titoli rilasciati rispetto a quella di livello universitario, così che - ferma restando la differenza fra la formazione professionale regionale e quella statale (la quale sola è direttamente connessa all’attività di formazione culturale e scientifica realizzata in sede di istruzione superiore ed universitaria) - i corsi e i diplomi regionali continuano ad avere efficacia per le professioni sanitarie. Permane dunque il cd. doppio canale di formazione".    

Quindi ad oggi chi vuole lavorare in ambito riabilitativo può seguire due canali formativi: il canale universitario che tutti conoscono e il canale di formazione professionale, come sancito nella sentenza di cui sopra.

Sperando di essere stati abbastanza esaustivi nella risposta, Le porgiamo i nostri più sentiti ringraziamenti per lo spazio che ci concede.

Un caro saluto al dott. Fulvio Vitiello

Direttivo SIMMAS
Sindacato italiano massofisioterapisti e massaggiatori sportivi


 

08 marzo 2012
© Riproduzione riservata

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