Garante privacy: "Informazioni sulla religione solo su richiesta del paziente e solo per interventi legati direttamente al culto"
Il problema sollevato rispetto a richieste sistematiche del credo religioso finalizzate a conoscere il regime alimentare o il diniego a particolari trattamenti sanitari. Per il Garante queste informazioni si possono rilevare anche senza chiedere la religione del paziente. Mentre le informazioni sul credo personale devono servire solo per l'assistenza religiosa e per eventuale preparazione salma. IL PROVVEDIMENTO
22 DIC - In molte strutture del Ssn viene acquisito in modo sistematico e preventivo il dato relativo al credo religioso di appartenenza di tutti i pazienti all'atto del loro ricovero al fine di assicurare al paziente un'assistenza personalizzata con specifico riferimento al regime alimentare, alla possibilità di dedicarsi a momenti di preghiera o di ricevere un conforto da un religioso, nonché al rifiuto a sottoporsi ad alcune pratiche mediche, ad esempio quelle trasfusionali. Tuttavia il Garante per la privacy ha sancito un’inversione di rotta, tramite un provvedimento, al quale le Asl hanno sei mesi per adeguarsi, che stabilisce che questo tipo di raccolta dei dati “non deve avvenire in maniera sistematica e preventiva, bensì solo su richiesta dell'interessato o, qualora lo stesso sia impossibilitato, di un terzo legittimato, quale, ad esempio, un familiare, un parente o un convivente”.
Il Garante ricorda, infatti, che in un parere del 26 luglio 2012 aveva già precisato come le strutture sanitarie “possano raccogliere i dati relativi alle convinzioni religiose dell'interessato
qualora la raccolta di tali informazioni sia finalizzata a garantire ai ricoverati l'assistenza religiosa e spirituale tramite i ministri di culto delle diverse confessioni religiose (bisogno di conforto o di sacramento al letto). In tal caso, tali informazioni possono essere comunicate verbalmente al personale di reparto dall'interessato stesso o da un suo familiare; detto personale provvederà a trasmettere alla direzione sanitaria le richieste di assistenza religiosa e spirituale proveniente da infermi di qualunque religione”. Gli stessi dati possono, inoltre, “essere lecitamente raccolti da parte della struttura sanitaria
anche con riferimento ai trattamenti effettuati nell'ambito del servizio necroscopico, ai fini della preparazione della salma”.
"La volontà di assicurare ai pazienti un regime alimentare aderente alla volontà espressa può essere, invece, rispettata senza che siano raccolte le eventuali motivazioni religiose che ne sono alla base”. Sotto altro profilo, resta fermo che la struttura sanitaria, “nel raccogliere legittimamente il consenso o l'eventuale diniego del paziente ad uno specifico trattamento sanitario (art. 32 della Costituzione), non debba acquisire le informazioni relative al credo religioso sottese a tale scelta”.
22 dicembre 2014
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