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Agenas: via libera in Stato Regioni al nuovo statuto dell'Agenzia


La proposta di adeguamento dello Statuto di Agenas è stata redatta in base alla legge di Bilancio 2018 che ha stabilito la rideterminazione della dotazione organica in 146 unità e all’aggiornamento dei nuovi compiti intervenuti dal 2014 in poi. Lo Statuto presenta una riorganizzazione interna che prevede quattordici uffici dirigenziali non generali, di cui due Aree dirigenziali di livello non generale con funzioni di coordinamento degli uffici dirigenziali non generali che gli fanno capo denominate rispettivamente “Area Amministrativa “ e “Area tecnico – scientifica” e dodici uffici dirigenziali di livello non generale. IL DOCUMENTO.

11 MAG - Parere positivo della Stato Regioni allo statuto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) che deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto che lo stabilisce e approvato con decreto del ministro della Salute, d'intesa con l’Economia dopo il controllo di legittimità e di merito e col parre, appunto, della Conferenza.

La proposta di adeguamento dello Statuto di Agenas è stata redatta in base alla legge di Bilancio 2018 che ha stabilito la rideterminazione della dotazione organica in 146 unità e all’aggiornamento dei nuovi compiti intervenuti dal 2014 in poi.

Lo Statuto presenta infatti una riorganizzazione interna che prevede quattordici uffici dirigenziali non generali, di cui due Aree dirigenziali di livello non generale con funzioni di coordinamento degli uffici dirigenziali non generali che gli fanno capo denominate rispettivamente “Area Amministrativa “ e “Area tecnico – scientifica” e dodici uffici dirigenziali di livello non generale.

Le attività scritte nello statuto sono:

a) supporto alle Regioni nello svolgimento delle attività finalizzate alla valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini;
b) misurazione, analisi, valutazione e monitoraggio delle performance dei servizi sanitari nelle componenti economico - gestionale, organizzativa, finanziaria e  contabile, nonché clinico - assistenziale, di efficacia clinica e dei processi diagnostico - terapeutici, della qualità, sicurezza ed esito delle cure e della trasparenza dei processi, e individuazione di metodologie e sviluppo di indicatori specifici;
c) supporto alla revisione delle reti cliniche integrate  ospedale-territorio;
d) svolgimento e coordinamento del programma nazionale di valutazione degli esiti (PNE);
e) monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure, gestione del rischio clinico e della sicurezza del paziente, anche attraverso le attività dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità e attraverso l'accesso al sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità e per le elaborazioni finalizzate al monitoraggio della denuncia dei sinistri;
f) espressione al ministro della Salute del parere obbligatorio sui provvedimenti da sottoporre al Consiglio dei ministri in caso di esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni;
g) espressione del parere obbligatorio su segnalazioni provenienti dalle Regioni in materia di adozione, da parte dello Stato, di provvedimenti attuativi del Dlgs 502/1992, per consentire l'assunzione di idonee iniziative da parte dei ministri competenti;
h) assicura il supporto al ministro della Salute nell'attività di valutazione  della  situazione delle singole Regioni, per individuare quelle deficitarie e a definire le linee generali degli interventi di rientro e di ripiano;
i) supporto, secondo quanto previsto dalle norme in materia, alle Regioni che non hanno conseguito l'equilibrio di bilancio, nella predisposizione del piano di rientro dal disavanzo sanitario;
j) supporto alle Regioni, che ne fanno richiesta, nell'elaborazione di programmi operativi, di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del Servizio sanitario regionale;
k) supporto al Comitato per la verifica dell'erogazione dei LEA istituito presso il Ministero della salute;
1) supporto tecnico-operativo al ministero della Salute, nell'ambito del SiVeAS e per la definizione, il monitoraggio e la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza;
m) monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Ssn e dell'attuazione dei protocolli di intesa tra università e  regioni;
n) gestione amministrativa del programma di formazione continua in medicina (ECM) e supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;
o) promozione, d'intesa con il ministero della Salute, le Regioni, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, ANAC, altri enti pubblici e Università, di iniziative in tema di formazione e supporto alle Regioni per l'organizzazione e attivazione dei corsi di formazione;
p) coordinamento, d'intesa con il ministro della Salute, della rete nazionale di collaborazione tra le regioni per la definizione e per l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per l'Health Technology Assessment (HTA);
q) coordinamento della Rete Nazionale Tumori Rari, istituita presso l'Agenzia;
r) supporto alle Regioni  nelle attività di monitoraggio e controllo dell'attività libero-professionale;
s) promozione, anche con entrate proprie, di progetti di ricerca nell'ambito degli indirizzi deliberati dal Consiglio di amministrazione;
t) svolgimento di attività di ricerca corrente e finalizzata finanziate dal  ministero  della Salute.

I suoi organi sono Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti. E c’è un Direttore generale nominato con decreto del ministro della Salute, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato con contratto di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata. Il Direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'Agenzia e ne adotta gli atti, salvo quelli attribuiti agli organi della medesima.

Queste, in sostanza, le competenze delle due figure di vertice dell’Agenas come descritte nello statuto approvato.

Il Presidente dell'Agenzia:

a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno delle singole sedute, e vigila sulla esecuzione delle delibere;
b) nomina i revisori dei conti;
e) stipula il contratto di diritto privato regolante il rapporto di lavoro del il Direttore generale dell'Agenzia, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e successive modificazioni;
d) trasmette al ministero della salute lo Statuto e le relative modifiche, nonché il Regolamento di amministrazione e del personale e le relative modifiche per i successivi adempimenti di competenza;
e) cura le relazioni con i ministeri, la Conferenza Stato Regioni e quella Unificata;
f) rende, su proposta del Direttore generale, e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, i pareri obbligatori richiesti all'Agenzia;
g) sovrintende alle complessive attività dell'Agenzia, anche attraverso verifiche sullo stato di attuazione dei progetti assegnati;
h) stipula, su proposta del Direttore generale, i contratti e le convenzioni aventi per oggetto l'effettuazione delle prestazioni di promozione, consulenza e supporto alle Regioni e quelle stipulate con Regioni per la gestione amministrativa degli accreditamenti attinenti ai programmi di educazione continua in medicina (ECM);
i) sottopone, su proposta del Direttore generale, all'approvazione del Consiglio di amministrazione gli schemi delle convenzioni, aventi natura non gestionale, da stipulare con ministeri, Regioni, Enti, Università, strutture del Ssn, organismi pubblici e privati sia nazionali che internazionali, per l’attività dell'Agenzia;
j) trasmette la relazione semestrale delle attività dell'Agenzia  al ministro  della salute, alla Conferenza Stato Regioni e alla Corte dei conti.

Il Direttore generale:

a) sovrintende alle attività svolte dagli uffici dirigenziali in cui l'Agenzia si articola;
b) esegue, tenendone informato il Presidente, ogni altro compito  attribuito  dal Consiglio di amministrazione;
c) esercita, secondo i criteri e i limiti prefissati dal Regolamento di amministrazione e del personale, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli delegati ai dirigenti;
d) predispone, ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, gli schemi delle convenzioni e dei contratti;
e) predispone il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;
f) definisce ed assegna ai dirigenti, attribuendo le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali, gli obiettivi individuali ed organizzativi in coerenza con i programmi dell'Agenzia, nonché la responsabilità e la gestione di singoli progetti;
g) misura e valuta le performance individuali dei dirigenti, assume le iniziative necessarie, per assicurare la rispondenza dell'attività delle strutture organizzative agli indirizzi prefissati, anche al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e della gestione affidata;

11 maggio 2018
© Riproduzione riservata

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