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Vaccinazioni ed obblighi del datore di lavoro in ambito pandemico. Il webinar di Federsanità

di Domenico Della Porta

Dal punto di vista di salute e sicurezza sul lavoro giuslavoristico alla base dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, anche contro il virus Sars Covid 2, ci sono alcuni elementi inconfutabili. Se ne è parlato venerdì scorso in un incontro a distanza cui ha partecipato anche il sottosegretario alla Giustizia Sisto.

29 MAR - La notizia annunciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, di un imminente provvedimento finalizzato alla vaccinazione obbligatoria anti Covid 19 degli operatori sanitari, è stata accolta con enorme soddisfazione nel corso del webinar organizzato proprio venerdì 26 marzo da Federsanità dal titolo “Vaccinazioni ed obblighi del datore di lavoro in ambito pandemico”.
 
Nel corso dei lavori, moderati dalla Presidente Tiziana Frittelli,  il Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto ha anticipato la possibile introduzione di “una colpa grave temperata” per il personale del Servizio Sanitario Nazionale che, in questa delicata fase, è esposto non solo al rischio contagio ma anche a contenziosi risarcitori.
 
“Non vorremmo prevedere delle vere e proprie sanzioni nei confronti degli operatori della sanità che dicono “no” alla vaccinazione, anche perché ve ne sono veramente pochi - ha precisato il Sottosegretario Sisto - piuttosto siamo orientati ad indicare o provvedimenti da parte dei rispettivi Ordini Professionali, previsti, peraltro nei Codici Deontologici, quali sospensione o censura, oppure studiare per i dipendenti del SSN che scelgono responsabilmente la vaccinazione anti Covid, una limitazione della colpa grave, solo di tipo disciplinare, riconoscendo per questi ultimi l’abnegazione e l’impegno assistenziale che stanno assicurando, senza alcuna esitazione”.
 
Soddisfazione è stata espressa da Tiziana Frittelli soprattutto alla fine di un lungo anno in cui Federsanità che ha lavorato portando avanti proposte finalizzate a dare maggiore tutela al comparto della sanità in prima linea a gestire una situazione di emergenza sanitaria  pandemica mai vista prima e, allo stesso tempo, ad assicurare la tutela della salute e sicurezza dei dipendenti in termini di prevenzione e protezione degli stessi.
 
Le risposte agli interrogativi e ai dubbi dei Datori di Lavoro della Sanità, in corso di elaborazione da parte del Governo, agevoleranno sicuramente l’applicazione delle norme vigenti in materia di vaccinazioni sul lavoro esaurientemente e pienamente illustrate dai relatori, che insieme a me, sono intervenuti all’incontro: Patrizio Rossi, Sovrintendente Sanitario Nazionale INAIL e Giuseppe Pasquale Macrì, Segretario Generale MeLCo e direttore UOC Medicina Legale Azienda Toscana Sud Est. 
 
Dal punto di vista di salute e sicurezza sul lavoro giuslavoristico alla base dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, anche contro il virus Sars Covid 2, ci sono alcuni elementi inconfutabili. L’obbligo dell’aggiornamento del DVR per la valutazione del rischio biologico - conseguente alla pubblicazione della legge di recepimento del 18 dicembre scorso della direttiva europea 2020/739, che riconosce il nuovo coronavirus agente patogeno per l’uomo, ponendolo nel gruppo di rischio 3 – è carente rispetto all’applicazione delle misure di prevenzione della direttiva 2000/54, dedicata alla protezione dei lavoratori con i rischi da esposizione ad agenti biologici patogeni.
 
Le misure di prevenzione specifiche sono, ovviamente, individuazione e valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e nel suo ambito e le vaccinazioni. Nel nostro caso anche per quella contro il Covid 19, trattandosi di pandemia, occorre valutare (art.28 D.Lgs.81/08) tutti i rischi per la SSL durante l’attività lavorativa e non necessariamente quelli a causa dell’attività lavorativa.
L’altro elemento a supporto della obbligatorietà della vaccinazione in sanità viene fuori dall’art,271, TU, in quanto attività (quelle in sanità) che, pur non comportando la deliberata  di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizione dei lavoratori agli stessi.
 
Tutto ciò è rafforzato dalla “messa a disposizione” nel SSN del vaccino, indispensabile “strumento di prevenzione”, per evitare la Covid 19, precisando che la “vaccinazione offerta”, così come la “vaccinazione somministrata”, coinvolge esclusivamente i lavoratori “per i quali, anche per i motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione”, presupponendo all’interno del DVR la valutazione dei rischi specifici alle mansioni svolte, sulla base dell’invocato “parere conforme” del Medico Competente.
 
Anche per gli operatori sanitari liberi professionisti vige l’obbligo della vaccinazione anti Covid in considerazione di quanto prescritto dai Codici Deontologici dei rispettivi Ordini, dall’art.1 della legge 24/2017,  in materia della sicurezza delle cure e della persona  assistita e anche di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie ed ancora del parere (anche se non vincolante ma comunque importante) del Comitato Nazionale di Bioetica.
 
Non va trascurato, infine, quanto indicato nel Piano Strategico-operativo nazionale di preparazione   e risposta ad una pandemia influenzale di dicembre scorso (PanFlu 2021-2023) dove, nella sezione Sicurezza sul lavoro per gli Operatori sanitari, si dice che “la protezione degli OS è vantaggiosa sia per la comunità, sia per il singolo lavoratore” e che l’adesione a programmi di salute e sicurezza sul lavoro “possono limitare la trasmissione e la circolazione dei virus influenzali pandemici e quindi mantenere i servizi sanitari attivi”.
 
Pensiamo che questo auspicio possa interessare anche la vaccinazione anti Covid.
 
Domenico Della Porta
Referente nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro per Federsanità - Confederazione Federsanità ANCI regionali

29 marzo 2021
© Riproduzione riservata


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