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Consiglio di Stato: “I dirigenti psicologi del Ssn possono dirigere anche unità funzionali complesse”


Per i Giudici di Palazzo Spada è sbagliato aprire le selezioni soltanto ai Medici Psichiatri. La scelta di riservare ai soli medici l’accesso alla Dirigenza delle UFC viene giudicata "irragionevole" dal momento che alle Ufc pertengono non soltanto prestazioni mediche e psichiatriche ma anche terapie psicologiche, come la diagnosi e la cura non farmacologica del disturbo psichico.

18 MAR - Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 448 del 4 febbraio 2016) ha definitivamente sancito il pieno diritto degli Psicologi dirigenti del Servizio sanitario nazionale (Ssn) a partecipare alle selezioni pubbliche per l’attribuzione degli incarichi di direzione delle strutture complesse, sposando un’interpretazione normativa da anni sostenuta anche dall’Ordine degli Psicologi del Lazio, come si legge sul sito web dell'Ordine del Lazio che ha diffuso la notizia.
 
La vicenda giudiziaria ha visto coinvolti in maniera diretta l’Ordine della Toscana e l’Azienda Sanitaria Locale 10 di Firenze e, come soggetto controinteressato, l’Ordine provinciale dei Medici di Firenze. Oggetto del contendere, l’ammissibilità dei Dirigenti Psicologi alla procedura selettiva indetta nell’agosto 2014 dall’Asl n. 10 di Firenze per l’assegnazione di tre incarichi di direzione di Unità Funzionali Complesse (UFC) del Dipartimento Salute Mentale, riservate, dall’avviso pubblico, ai soli Dirigenti Medici con specializzazione in Psichiatria.
 
In primo grado, il Tar per la Toscana ha respinto il ricorso intentato dall’Ordine degli Psicologi territorialmente competente per ottenere la sospensiva dell’avviso di selezione. Secondo il Tar: "Le tre unità funzionali complesse […] comprendono tra l’altro strutture di diagnosi e cura del disturbo psichico e il reparto ospedaliero per il trattamento dei disturbi psichiatrici. Ciascuna unità funzionale complessa presenta quindi articolazioni che coinvolgono necessariamente anche competenze mediche. Risulta quindi non irragionevole l’affidamento della direzione ad una professionalità appartenente all’Area medica, considerato che ciascuna unità funzionale complessa include unità funzionali semplici che implicano tra l’altro la diagnosi e la cura farmacologica dei pazienti".
 
Con la sentenza n. 448 pronunciata lo scorso 4 febbraio, invece, il Consiglio di Stato ha ribaltato l’interpretazione normativa fornita dal Giudice di primo grado. Secondo il Consiglio di Stato, la scelta di riservare ai soli medici l’accesso alla Dirigenza delle UFC è irragionevole dal momento che alle UFC pertengono non soltanto prestazioni mediche e psichiatriche ma anche terapie psicologiche, come la diagnosi e la cura non farmacologica del disturbo psichico.
 
Nella sentenza il Consiglio di Stato, sottolineando il carattere multidisciplinare del Dipartimento di Salute Mentale in cui possono essere erogate prestazioni sia mediche sia psicologiche, evidenzia la natura meramente organizzatoria e gestionale delle UFC.
Di seguito un passo significativo: "Appare irragionevole riservare ai soli medici psichiatri l’accesso alla dirigenza delle UFC ed escludere da essa gli psicologi, sia perché la professionalità di questi ultimi resta implicata nell’esercizio dei compiti attribuiti al dipartimento di salute mentale, sia perché le funzioni direttive in questione non comportano l’erogazione diretta di prestazioni mediche psichiatriche (ma solo, si ripete, l’organizzazione e il coordinamento delle sottostanti UFS)".
 
Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, estendere a più categorie professionali un avviso di selezione per dirigente di un’Unità complessa non è in contrasto con l’articolo 4 del Dpr n. 484/1997, da cui sia l’Ordine dei Medici sia il Tar per la Toscana avevano derivato l’automatica preclusione per gli psicologi a partecipare all’avviso pubblico. La lettura data dal Tar è, secondo il Consiglio di Stato, infondata da un punto di vista letterale: anziché prescrivere che la selezione di un incarico di direzione di una struttura che interessa più discipline debba essere limitata ad una sola categoria professionale, la norma in questione. "Si limita ad elencare le discipline (solo) all’interno delle quali devono essere scelte le professionalità a cui affidare gli incarichi dirigenziali sanitari di secondo livello".
 
Il Consiglio di Stato, infine, dà ragione agli Psicologi anche sul piano processuale: secondo i Giudici di Palazzo Spada un’eventuale mancata impugnazione degli atti antecedenti a un bando (nel caso specifico la delibera con cui l’Asl aveva provveduto a riformulare l’assetto organizzativo dei Dipartimento di Salute Mentale prevedendo la direzione delle UFC in capo ai Medici) non rende di per sé inammissibile un ricorso contro quel bando che, conformandosi a quegli atti (ricalcando, cioè, il nuovo assetto funzionale), risulta comunque lesivo per la categoria esclusa.
 
In definitiva, quella pronunciata dai Giudici di Palazzo Spada è una sentenza innovativa e destinata a rimanere “storica” sotto diversi profili. Una sentenza che rende giustizia alla tesi sempre sostenuta da quest’Ordine sul pieno diritto dei Dirigenti Psicologi di dirigere, accanto ai Medici, strutture complesse. Una sentenza a cui Regioni e Asl dovranno d’ora innanzi conformarsi, pena l’illegittimità degli atti tendenti ad escludere i Dirigenti Psicologi dalle selezioni.

18 marzo 2016
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