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One Health. Dalla Toscana una proposta di legge fuori registro

di M. G. Petronio, M. Valiani e F. Bianchi

02 FEB - Gentile Direttore,
prima dell’arrivo della pandemia la Commissione Europea (CE) ha promulgato il Regolamento (UE) 2019/2088 con il quale viene stabilita la necessità di emanare norme tecniche di regolamentazione per “non arrecare un danno significativo” (Do Not Significant Harm, DNSH). Questo principio veniva ripreso dal Regolamento (UE) 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (c.d. Regolamento Tassonomia) in cui si precisano gli obiettivi ambientali da considerare al fine di non arrecare danno significativo:  mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti: prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

A norma del regolamento sul dispositivo per la Ripresa e la Resilienza sono stati emanati gli Orientamenti tecnici1 sull'applicazione dello stesso principio DNSH. Si sottolinea che il rispetto del diritto ambientale nazionale e dell'UE è un obbligo distinto e non esonera dalla necessità di effettuare una valutazione DNSH e che la VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale) e la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) non possono essere considerate sostitutive, ai fini della valutazione DNSH. Sempre a proposito di interconnessione tra principio DNSH e strumenti valutativi, anche nella Guida Operativa (GO)2 ci sono passaggi di rilievo.

Il quadro normativo appare comunque meno semplice se si considera che, mentre nella VIA e nella VAS le modalità di valutazione degli impatti su ambiente e salute sono consolidate, il concetto di “non significativo” del DNSH, come declinato negli Orientamenti tecnici, sembra più indeterminato. Nel complesso, questi riferimenti si traducono in una valutazione di conformità degli interventi previsti in seno al PNRR che si annuncia tutt’altro che agevole, a giudicare anche dalla farraginosità delle 300 pagine della GO e dalle 350 pagine del Regolamento Delegato (UE) 2021/21393.

Una proposta sbagliata
In questo quadro normativo complesso e, in parte, in evoluzione, appare quanto mai inopportuna e pericolosa, la “solerte” Proposta di Legge n. 92/2021 depositata al Consiglio Regionale della Toscana da un gruppo di consiglieri, con la quale si prospetta che i Progetti della filiera PNRR costituiscano variante automatica agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica, comportando, se necessario, dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori.

Anche in considerazione del fatto che i progetti del PNRR (4,5) non hanno quel livello di dettaglio che sarebbe necessario per una valutazione completa ante opera, vi la necessità di una grande attenzione critica circa azioni che potrebbero produrre danni all’ambiente e alla salute, tra le quali quelle di consumo di nuovo suolo, essendo questo fattore critico per la mitigazione della crisi del clima, per il dissesto idro-geologico caratteristico del nostro Paese e per l’esposizione delle persone a noxae ambientali. Sembrerebbe, dunque, logico e prudente, non essendo, oltretutto, chiaro il livello di coinvolgimento delle regioni e di partecipazione degli stakeholder, mantenere gli strumenti di valutazione attuali.

Riteniamo che l’azione prevista all’art.2, di annullare qualsiasi verifica preliminare dell’impatto ambientale e sanitario determinato da una variazione d’uso del territorio, vada davvero molto oltre l’intento (dichiarato al par. 4 del preambolo) di snellire le tempistiche delle procedure amministrative per i casi di opere che incidono sull’assetto del territorio comportando variazioni agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Anche la partecipazione alla valutazione della variante da parte di tutti i soggetti interessati – istituzionali o privati - verrebbe mortificata dall’art.1, venendo così a mancare un governo ‘partecipato’ del territorio.

Il retroterra culturale e politico della proposta di LR appare quello del piegare i progetti alla disponibilità di finanziamenti del PNRR, anziché usare bene tali finanziamenti per progetti che rispondano alle stesse indicazioni del PNRR che sostiene letteralmente “intervenire per ridurre le emissioni inquinanti, prevenire e contrastare il dissesto del territorio, minimizzare l’impatto delle attività produttive sull’ambiente è necessario per migliorare la qualità della vita e la sicurezza ambientale, oltre che per lasciare un Paese più verde e una economia più sostenibile alle generazioni future”6.

La proposta di legge toscana risulta nel solco dell’attitudine, diffusa in alcuni ambienti governativi e politici, di ritenere, non basandosi su dati reali, che le valutazioni ambientali siano responsabili di rallentamenti nell’iter di approvazione. Modi più efficaci e giusti per affrontare la questione dei tempi di realizzazione sarebbero piuttosto quelli dare indirizzi più chiari in merito alle opere necessarie e prioritarie per la mitigazione del clima e investire in formazione e incremento di personale per i servizi pubblici addetti alle valutazioni, nonché in linee guida e strumenti che aiutino i proponenti le opere a fare meglio gli studi di impatto. Oppure l’obiettivo è proprio quello di togliere di mezzo le valutazioni?

Uno degli assunti della Proposta di legge regionale è quello che i progetti dovrebbero “sanare i danni economici e sociali causati dalla crisi pandemica dovuta alla diffusione del virus SARS-COV-2”, ignorando che questa pandemia è il risultato del peso insostenibile che l’attuale modo di produzione e di consumo esercita sull’ambiente. Al contrario di queste miopi tendenze normative dovrebbero essere privilegiate le azioni che garantiscono dei co-benefici per la salute e l’ambiente, in accordo con la strategia One-Health: l’unico approccio in grado di mitigare gli effetti - anche locali - della crisi climatica e prevenire le principali malattie croniche e infettive7, con effetti positivi e moltiplicativi sull’economia.

Maria Grazia Petronio
Medico di Sanità Pubblica, già Commissario CT VIA-VAS Ministero Ambiente

Mauro Valiani
Già Direttore Dipartimento Prevenzione ASL Empoli

Fabrizio Bianchi
Epidemiologo, CNR, Pisa

 
 
NOTE:
1 CE Comunicazione della Commissione. Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza. C (2021) 1054 final. Bruxel 12.02.2021.
 
2 Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell’Economia e delle Finanze avente come oggetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH) e relativi allegati Guida operativa per il
rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. dnsh), ceck list.
 
3 Regolamento (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.
 
4 De Toro P. Editoriale in Rivista dell’Associazione Analisti Ambientali n.8/2021.www.levalutazioniambientali.it
 
5 https://www.scienzainrete.it/articolo/proposte-pnrr-di-gruppo-di-docenti-ricercatori-ed-esperti-ambiente-e-salute/mind-one-health
 
6 Piano Nazionale Ripresa e Resilienza; #NextGenerationItalia; p.14
 
7 https://oem.bmj.com/content/early/2022/01/06/oemed-2021-107833.abstract


02 febbraio 2022
© Riproduzione riservata

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