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Inappropriato e dannoso definire i massofisioterapisti come “operatori di interesse sanitario”

di Luciano Zeli

04 MAR -

Gentile Direttore,
a seguito dell’articolo pubblicato il 29 febbraio scorso, relativo alla risposta data dal Sottosegretario al ministero salute On. Gemmato all’interrogazione parlamentare presentata dall’on. Ciocchetti (Vice presidente della commissione Affari sociali della Camera) riguardante specifici problemi che interessano i massofisioterapisti, ritengo doveroso riprendere alcuni punti ed esprimere la nostra opinione.

Innanzitutto ringraziamo l’On. Ciocchetti, e tutti i suoi colleghi firmatari dell’interrogazione, per aver portato all’attenzione del Parlamento una questione che da troppo tempo si trascina creando contenziosi e interruzioni dell’attività lavorativa.

Onestamente ci saremmo aspettati dal Ministero una risposta diversa, che esprimesse la volontà di approfondire la questione con l’intento di trovare una soluzione chiara e definitiva. Purtroppo abbiamo sentito il “solito ritornello” pedissequamente ripetuto ogni qualvolta sia stata posta la domanda anche in altre sedi.


Definire “Operatori di interesse sanitario” i massofisioterapisti iscritti in Elenco speciale ad esaurimento è quanto mai inappropriato ed estremamente dannoso per le ripercussioni che tale definizione potrebbe avere sulla stessa attività lavorativa.
In tal senso desideriamo esporre la nostra posizione e le ragioni logiche, giuridiche e sistematiche che la motivano.

Le "storiche" fonti normative concernenti la figura del Massofisioterapista (L. 403/1971, D.M. 07/09/1976, D.M. n. 105 del 1997) descrivono l'attività del massofisioterapista in termini assimilabili a quella propria dei professionisti sanitari. In particolare il D.M. 105/1997 fornisce una descrizione del profilo utilizzando espressioni che definiscono un professionista autonomo e competente “...in possesso di solida cultura di base e di una preparazione professionale che gli consentono sicure competenze operative atte alla prevenzione, alla cura e riabilitazione.”

Solo con l'entrata in vigore della L. 145/2018 è stato abrogato l'art. 1 della L. 403/1971: ciò significa - a rigor di logica - che sino al 31/12/2018 il massofisioterapista nel nostro ordinamento era qualificabile come "professionista sanitario ausiliario" (il termine "ausiliario" è stato volutamente posto tra parentesi in quanto a partire dall'entrata in vigore della L. 42/1999 tale specificazione è stata soppressa).

Nei lavori preparatori alla L. 145/2018 (e, in particolare, dal "dossier 27 dicembre 2018 – legge di bilancio 2019", cfr. pag. 658 e ss.) si legge che «il comma 542 dispone una norma di coordinamento finale che prevede, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge di bilancio, l'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 403/1971 riguardante la professione sanitaria di massaggiatore e massofisioterapista» - così confermando che di professione sanitaria si tratta - e, sempre nel citato dossier, si precisa che «la ratio della disposizione in esame appare quella di superare, anche per tali figure, l'indeterminatezza del quadro giuridico, permettendo anche a questi operatori - che possano dimostrare i requisiti sopra esaminati - l'iscrizione agli elenchi speciali da costituire con decreti del Ministero della salute. In ogni caso, proprio per non creare future incertezze nell'applicazione della normativa che si vuole qui riordinare, si prevede la soppressione delle figure dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, previste ai sensi della richiamata legge n. 403 del 1971».

Il Legislatore ha, pertanto, inteso regolare i massofisioterapisti al pari degli altri professionisti sanitari impossibilitati all'iscrizione al relativo albo, prevedendo i criteri (identici a quelli degli altri professionisti sanitari) per il loro inserimento in elenchi speciali istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (il che è avvenuto con il D.M. 9/08/2019);
L'Agenzia delle Entrate (circolare n. 19/E dell'8/07 /2020) ha chiarito che le prestazioni dei massofisioterapisti iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento sono da considerarsi di carattere sanitario e, come tali, detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Infine la figura dell'operatore di interesse sanitario (prevista, in astratto, dall'art. 1, comma 2 della L. 43/2006) non è mai stata istituita nel nostro ordinamento e non si può certo "delegare" l'istituzione di una figura professionale ad una pronuncia giurisprudenziale: sia perché una sentenza vale solo per il caso concreto e rispetto alle parti in causa sia (e soprattutto) perché la funzione giurisdizionale può essere solo interpretativa delle leggi vigenti e mai essa stessa "fonte" normativa.

In merito a tale quadro giuridico complessivo si è espressa la stessa Federazione nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP la quale, con una comunicazione inviata il 04/08/2020, ha inoltrato al Ministero la richiesta che la denominazione utilizzata per i Massofisioterapisti venga modificata in "Professione sanitaria ad esaurimento".

Pertanto voler identificare il massofisioterapista iscritto in elenco speciale come un operatore di interesse sanitario equivale ad identificarlo con il nulla; una figura che astrattamente esiste ma che nessuna regione ha mai chiesto di formare, nessuna conferenza Stato – Regioni ne ha approvato l’istituzione, nessun parere del Consiglio superiore di Sanità ha avvalorato e nessun Ministero ne ha approvato il percorso di studi ed individuato le competenze.

Le stessa risposta data dall’On. Gemmato evidenzia diverse contraddizioni.
Come può un operatore di interesse sanitario erogare prestazioni sanitarie se professione sanitaria non è? Come è possibile applicare il regime IVA previsto per le prestazioni sanitarie se queste sono erogate da una professione non sanitaria?
Come può un operatore di interesse sanitario essere iscritto in un elenco speciale che afferisce all’Ordine delle professioni sanitarie?

È evidente che la domanda posta dai parlamentari mette in luce una carenza e una necessaria rivisitazione dell’organigramma delle professioni sanitarie operanti sul territorio nazionale. Non è accettabile il richiamo ad alcune pronunce (peraltro non sempre univoche) per coprire questo bisogno.
L’evoluzione del quadro normativo e le stesse professioni da esso generate lo richiedono.

Crediamo (e suggeriamo al Ministero) si debba creare uno spazio per tutte quelle professioni sanitarie tutt’ora operanti sul territorio che a seguito di un’evoluzione dei percorsi formativi e delle competenze attribuite non sono state riordinate e per tali ragioni poste ad esaurimento , pur mantenendo le loro caratteristiche peculiari ed operative. Per tali ragioni concordiamo con l’Ordine Professionale che già in precedenza aveva inoltrato la richiesta affinchè venisse adottato il termine di “Professione sanitaria ad esaurimento”

FNCM invierà quanto prima la richiesta di un confronto urgente con la Direzione Nazionale delle professioni sanitarie e l’Ufficio legale del Ministero della slaute per ribadire le proprie ragioni e trovare una corretta e definitiva soluzione.

Auspichiamo che anche la FNO TRSM PSTRP prenda ufficialmente posizione a tutela dei propri iscritti.

Luciano Zeli
Segretario Nazionale FNCM



04 marzo 2024
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